| (Abolizione della pena di morte prevista dalle leggi
militari di guerra).
1. Le disposizioni dei commi primo e secondo
dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 10
agosto 1944, n. 224, e del decreto legislativo 22 gennaio
1948, n. 21, relative all'abolizione della pena di morte, sono
estese anche ai delitti previsti dalle leggi militari di
guerra.
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