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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1004
DDL0071-0042
Relazione Camera n. 71-A (DDL13-71-A)
(suddiviso in 47 Unità Documento)
Unità Documento n.42 (che inizia a pag.45 dello stampato)
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A. TESTIPDL
...C71A, C273A, C1893A, C2112A, C2650A, C3536A, C7230A.
...TESTO unificato della Commissione Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Art. 24.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVA ZZDDLC71A ZZ13 ZZPD ZZRM
  (Centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle
  associazioni di volontariato o private e centri trasfusionali
                         della CRI).
     1.  Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, sono tenute a trasferire alle
  aziende sanitarie, nonché ai policlinici universitari e agli
  istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le
  strutture trasfusionali gestite per convenzione dalle
  associazioni di donatori volontari o dalle strutture
  private.
     2.  I centri trasfusionali della CRI e le attività ad essi
  collegate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, sono trasferiti con decreto del Ministro
  della sanità alle aziende sanitarie locali indicate dalla
  regione di competenza.  Il Centro nazionale trasfusione e
  sangue (CNTS) è struttura altamente specializzata della CRI
  cui rimane assegnato per lo svolgimento, secondo le
  disposizioni della presente legge, delle attività
  istituzionali nazionali ed internazionali che sono ad esso
  affidate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
  ministri 7 marzo 1997, n. 110, recante approvazione del nuovo
  statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, ed in
  conformità con le linee guida del dipartimento dei programmi
  sangue della Federazione internazionale delle società di Croce
  rossa e della Mezzaluna rossa.  Il CNTS può collaborare con la
  regione Lazio e le altre regioni e con le province autonome di
  Trento e di Bolzano con modalità da definire tra le parti, ed
  in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8.
 
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     3.  Al personale di ruolo operante nei servizi del CNTS
  trasferiti ai sensi del comma 5 si applicano le disposizioni
  di cui all'articolo 23, comma 2.
     4.  Il trasferimento dei beni mobili delle strutture di cui
  al comma 1 avviene sulla base di valori risultanti dai
  rispettivi bilanci ovvero mediante trasferimento dei beni
  medesimi, dei debiti e dei crediti secondo la disciplina della
  cessione di azienda.  Il trasferimento dei beni immobili, ove
  richiesto dagli enti destinatari del medesimo, avviene sulla
  base del loro valore di mercato.
      5.  Il personale delle strutture e dei centri
  trasfusionali di cui ai commi 1 e 2, con rapporto di lavoro
  subordinato da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore
  della presente legge, purché occupante, con orario non
  inferiore alle 28 ore settimanali, posti in organico vigenti
  alla data del 31 dicembre 1988, o posti istituiti in specifici
  e successivi ampliamenti o modifiche approvate dall'autorità
  competente, è trasferito alle aziende sanitarie indicate dalla
  regione di competenza.  Tale personale è inquadrato nei ruoli
  nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di
  cui all'allegato 1 annesso al regolamento adottato con decreto
  del Ministro della sanità 8 ottobre 1993, n. 590.  I requisiti
  e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli,
  all'esercizio di funzioni, all'anzianità di servizio sono
  riferiti a quelli definiti dal medesimo decreto.  L'eventuale
  maggiorazione del trattamento economico in godimento all'atto
  del suddetto trasferimento, purché legittimamente acquisita, è
  mantenuta quale assegno  ad personam  riassorbibile con i
  futuri miglioramenti.
     6.  Il personale trasferito ai sensi del presente articolo
  è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di
  quiescenza, all'Istituto nazionale di previdenza per
  dipendenti dell'amministrazione pubblica.  Per la
  ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi
  connessi con il servizio prestato presso i centri
  trasfusionali di provenienza, con iscrizione a forme
  obbligatorie di previdenza diverse, si applica l'articolo 6
  della legge 7 febbraio 1979 n. 29.
 
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     7.  Restano fermi i provvedimenti di trasferimento del
  personale delle strutture e dei centri di cui ai commi 1 e 2
  effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore
  della presente legge.  Al personale trasferito si applicano i
  benefici di cui al comma 5.
 
DATA=001110 FASCID=DDL13-71-A TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RM NSTA=0071 TOTPAG=0049 TOTDOC=0047 NDOC=0042 TIPDOC=P DOCTIT=0012 COMM= PD PAGINIZ=0045 RIGINIZ=008 PAGFIN=0047 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=45 PAGEFIN=47 SORTRES= SORTDDL=007100A00 FASCIDC=13DDL0071 A SORTNAV=0007100A000 00000 ZZDDLC71A NDOC0042 TIPDOCP DOCTIT0012 NDOC0012



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