| (Centri trasfusionali gestiti per convenzione dalle
associazioni di volontariato o private e centri trasfusionali
della CRI).
1. Le regioni, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono tenute a trasferire alle
aziende sanitarie, nonché ai policlinici universitari e agli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le
strutture trasfusionali gestite per convenzione dalle
associazioni di donatori volontari o dalle strutture
private.
2. I centri trasfusionali della CRI e le attività ad essi
collegate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono trasferiti con decreto del Ministro
della sanità alle aziende sanitarie locali indicate dalla
regione di competenza. Il Centro nazionale trasfusione e
sangue (CNTS) è struttura altamente specializzata della CRI
cui rimane assegnato per lo svolgimento, secondo le
disposizioni della presente legge, delle attività
istituzionali nazionali ed internazionali che sono ad esso
affidate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 marzo 1997, n. 110, recante approvazione del nuovo
statuto dell'Associazione italiana della Croce rossa, ed in
conformità con le linee guida del dipartimento dei programmi
sangue della Federazione internazionale delle società di Croce
rossa e della Mezzaluna rossa. Il CNTS può collaborare con la
regione Lazio e le altre regioni e con le province autonome di
Trento e di Bolzano con modalità da definire tra le parti, ed
in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8.
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3. Al personale di ruolo operante nei servizi del CNTS
trasferiti ai sensi del comma 5 si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 23, comma 2.
4. Il trasferimento dei beni mobili delle strutture di cui
al comma 1 avviene sulla base di valori risultanti dai
rispettivi bilanci ovvero mediante trasferimento dei beni
medesimi, dei debiti e dei crediti secondo la disciplina della
cessione di azienda. Il trasferimento dei beni immobili, ove
richiesto dagli enti destinatari del medesimo, avviene sulla
base del loro valore di mercato.
5. Il personale delle strutture e dei centri
trasfusionali di cui ai commi 1 e 2, con rapporto di lavoro
subordinato da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore
della presente legge, purché occupante, con orario non
inferiore alle 28 ore settimanali, posti in organico vigenti
alla data del 31 dicembre 1988, o posti istituiti in specifici
e successivi ampliamenti o modifiche approvate dall'autorità
competente, è trasferito alle aziende sanitarie indicate dalla
regione di competenza. Tale personale è inquadrato nei ruoli
nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di
cui all'allegato 1 annesso al regolamento adottato con decreto
del Ministro della sanità 8 ottobre 1993, n. 590. I requisiti
e le condizioni inerenti alle qualifiche, ai livelli,
all'esercizio di funzioni, all'anzianità di servizio sono
riferiti a quelli definiti dal medesimo decreto. L'eventuale
maggiorazione del trattamento economico in godimento all'atto
del suddetto trasferimento, purché legittimamente acquisita, è
mantenuta quale assegno ad personam riassorbibile con i
futuri miglioramenti.
6. Il personale trasferito ai sensi del presente articolo
è obbligatoriamente iscritto, ai fini del trattamento di
quiescenza, all'Istituto nazionale di previdenza per
dipendenti dell'amministrazione pubblica. Per la
ricongiunzione di tutti i servizi o periodi assicurativi
connessi con il servizio prestato presso i centri
trasfusionali di provenienza, con iscrizione a forme
obbligatorie di previdenza diverse, si applica l'articolo 6
della legge 7 febbraio 1979 n. 29.
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7. Restano fermi i provvedimenti di trasferimento del
personale delle strutture e dei centri di cui ai commi 1 e 2
effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge. Al personale trasferito si applicano i
benefici di cui al comma 5.
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