| (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, ad esclusione di quelli derivanti dalle autorizzazioni
di spesa di cui agli articoli 5, 12 e 21, comma 3, si provvede
nell'ambito della quota capitaria del Piano sanitario
nazionale.
2. Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di spesa di
cui agli articoli 5, 12 e 21, comma 3, pari a lire 15.585
milioni per l'anno 2000, lire 19.685 milioni per l'anno 2001 e
lire 15.685 milioni a decorrere dall'ano 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero della sanità per l'anno 2000 e l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per gli anni 2001 e 2002.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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