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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1011
DDL0072-0002
Progetto di legge Camera n. 72 - testo presentato - (DDL13-72)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C72. TESTIPDL
...C72.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC72 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - Non tutti, per fortuna, nel corso
  della loro vita devono fare ricorso alle cure di un chirurgo.
  Così non è invece per quel che riguarda le terapie
  odontoiatriche: chi più e chi meno, chi presto e chi tardi, ma
  comunque tutti nella vita hanno bisogno di sottoporsi a
  terapie dei denti e del cavo orale.  Verificata, su queste
  premesse, l'enorme richiesta di cure odontoiatriche, ne
  consegue che il numero di sanitari operanti nel settore è
  estremamente elevato.  Eppure mentre per il chirurgo e per
  tutti gli altri operatori sanitari esistono norme, regole,
  ordinamenti che tutelano il professionista, la sua categoria
  ed i pazienti che si affidano alle sue cure, per l'odontoiatra
  esistono leggi, decreti, sentenze della Corte costituzionale
  lacunose, ambigue ed in aperta contraddizione le une con le
  altre.  Ciò ha portato a gravi conseguenze sotto l'aspetto
  legale e pratico: la mancanza di un ordine professionale
  specifico, l'assenza di un suo regolamento e di una sua
  strutturazione impediscono da un lato la tutela della
  professione e del professionista e, dall'altro, la tutela del
  cittadino in quanto paziente.  La palude legislativa che
  regola, a tutt'oggi, la professione dell'odontoiatra,
  impedisce infatti al cittadino di avere piena consapevolezza e
  coscienza della figura sanitaria a cui affidarsi per le cure
  odontoiatriche, creando così i presupposti per il dilagare
  dell'abusivismo e del prestanomismo professionali.
     Fino all'entrata in vigore della legge 24 luglio 1985, n.
  409, per l'esercizio della professione di odontoiatra era
  richiesta la laurea in medicina e chirurgia e la relativa
  abilitazione con o senza lo specifico diploma di
  specializzazione in campo odontoiatrico.  Nell'anno 1980, in
  ottemperanza alle normative della Comunità europea, con
  decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n.
  135, fu istituito il corso di laurea in odontoiatria e protesi
 
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  dentale.  A seguito di questa istituzione, fu emanata la legge
  24 luglio 1985, n. 409, "Istituzione della professione
  sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative allo
  stabilimento e alla libera prestazione dei servizi da parte di
  dentisti cittadini di Stati membri della Comunità europea".
     Il legislatore, nella legge n. 409 del 1985, ha voluto
  tenere presente e regolamentare l'esercizio della professione
  non solo da parte dei neo-laureati in odontoiatria, ma anche
  da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso del
  diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o
  sprovvisti di esso ma iscritti al relativo corso di laurea
  antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente
  della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e più precisamente
  prima del 28 gennaio 1980.  Nella legge istitutiva della
  professione, venivano previsti due albi professionali separati
  presso un unico ordine e cioè l'albo professionale dei medici
  chirughi e degli odontoiatri.  Per i laureati in medicina e
  chirurgia provvisti di specifica specializzazione non veniva
  fissato obbligo d'iscrizione all'albo professionale degli
  odontoiatri, ma era lasciata loro la possibilità d'iscrizione
  al solo albo professionale dei medici chirurghi con una
  speciale annotazione di qualifica.  Per i laureati in medicina
  e chirurgia, iscritti antecedentemente al 28 gennaio 1980,
  privi di specialità in campo odontoiatrico, era prevista
  invece la possibilità di opzione, entro cinque anni dalla data
  di entrata in vigore della legge, tra l'albo professionale dei
  medici chirurghi e quello degli odontoiatri.  La legge n. 409
  del 1985, che avrebbe dovuto istituire e regolamentare la
  professione di odontoiatria, portò invece con l'ambiguità, la
  lacunosità ed anticostituzionalità delle norme in essa
  contenute, ad un caos nella categoria professionale ed
  all'esplosione di una serie di conteziosi e ricorsi alla Corte
  costituzionale.
     Il primo colpo alla già traballante legge 24 luglio 1985,
  n. 409, arrivò dalla legge 31 ottobre 1988, n. 471, che
  prevedeva per gli iscritti al corso di laurea in medicina e
  chirurgia negli anni 1980-81, 1981-82, 1982-83, 1983-84,
  1984-85, soggetti questi che erano già a conoscenza
  dell'esistenza del corso di laurea specifico di una facoltà
  istituita a numero chiuso, la possibilità di optare per uno
  dei due ordini professionali entro il 31 dicembre 1991.  Il
  secondo colpo, e ben più letale, alla legge n. 409 del 1985,
  arrivò con la sentenza n. 100 del 1989 della Corte
  costituzionale, che evidenziava disparità di trattamento di
  soggetti aventi lo stesso diritto e abrogava parte degli
  articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ponendo
  su uno stesso piano specialisti e non, dando a questi ultimi
  possibilità d'iscriversi anche all'albo professionale degli
  odontoiatri restando iscritti a quello dei medici, senza
  limiti di tempo e, secondo un'interpretazione della
  Commissione centrale esercenti la professione sanitaria, dando
  loro possibilità di usufruire della sola annotazione.
     La convivenza di due albi professionali in uno stesso
  ordine ha evidenziato in maniera sempre più evidente le
  difficoltà organizzative e di conduzione di una siffatta
  situazione, anche perché la legge n. 409 del 1985, trasferendo
  i poteri di cui alle lettere  c),   f)  e  g)
  dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha
  assegnato alle relative commissioni degli odontoiatri e dei
  medici i poteri disciplinari, quello di interposizione nelle
  controversie e quello di designazione dei rappresentanti della
  specifica professione lasciando le altre incombenze e
  soprattutto la tenuta dell'albo professionale ancora alla
  competenza del consiglio dell'ordine.  Tale complessa
  situazione ha comportato il realizzarsi di una realtà quanto
  mai variegata ed a volte contraddittoria in ambito nazionale.
  Vi sono ordini dove tutti gli esercenti l'odontoiatria sono
  iscritti al rispettivo albo professionale ed altri invece
  dove, a seconda dell'interpretazione condivisa, le normative
  variano apparentemente senza limiti ben precisi.  E' chiaro
  quindi che la creazione di un ordine autonomo degli esercenti
  l'odontoiatria, che metta fine ad una situazione inaccettabile
  per una professione tanto importante e delicata, è ormai
  condizione obbligatoria anche nell'ottica della realtà
  europea.
 
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     Di questa necessità è convinta sostenitrice la Federazione
  nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e
  lo sono anche le associazioni più rappresentative di
  categoria.  Da tutto quanto sopra esposto appare inequivocabile
  che il titolo I, e più specificatamente gli articoli 1, 2, 3,
  4, 5, 6 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, hanno
  completamente disatteso le aspettative e se ne rende
  necessaria la sostituzione.
     Viene presentata pertanto questa proposta di legge che,
  colmando il vuoto legislativo inerente la professione e nella
  salvaguardia delle situazioni pregresse, dà vita all'ordine
  professionale degli odontoiatri istituendo i relativi ordini
  provinciali, le relative federazioni, l'albo professionale
  degli ordini, un sistema previdenziale e misure da attuarsi
  contro le piaghe dell'abusivismo professionale e del
  prestanominismo.  Nella parte riguardante l'ordinamento della
  professione è stata presa come punto di riferimento la
  strutturazione già esistente per l'ordine dei medici,
  ampiamente modificata in relazione alle specifiche esigenze
  della professione e tenuto conto delle proposte di modifica da
  tempo auspicate dai rappresentanti stessi dell'ordine dei
  medici nei confronti del proprio ordinamento.
     Si è ritenuto doveroso in prima istanza presentare la
  proposta di legge già approvata dalla Commissione affari
  sociali della Camera dei deputati il 20 giugno 1995 e
  modificata, in minima parte, dalla Commissione igiene e sanità
  del Senato della Repubblica il 20 dicembre 1995 sulla quale si
  era trovata un'ampia convergenza tra i gruppi politici.
  Naturalmente essa potrà essere perfezionata nel corso del
  dibattito tenendo conto delle più recenti evoluzioni del
  settore.
 
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