| (Professione di odontoiatra).
1. E' istituita la professione sanitaria di
odontoiatra.
2. Formano oggetto della professione di odontoiatra le
attività inerenti la diagnosi e la terapia delle malattie e
delle anomalie congenite ed acquisite dei denti e della bocca,
delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché le attività di
prevenzione e di riabilitazione odontoiatrica, mantenendo le
competenze dei laureati in medicina e chirurgia, da
regolamentare con decreto del Ministro della sanità emanato
d'intesa con la federazione nazionale degli ordini degli
odontoiatri di cui all'articolo 15 e con la federazione
nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.
3. L'odontoiatra può prescrivere tutti i medicamenti, gli
esami di laboratorio e le indagini diagnostiche necessari
all'esercizio della professione.
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