| (Albo professionale).
1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di
cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli
odontoiatri, di seguito denominato "albo".
2. L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio
della professione di odontoiatra. L'odontoiatra iscritto
all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto
il territorio dello Stato. L'esercizio della professione di
odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui
all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n.
409, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.
3. Per essere iscritto all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti civili;
c) essere abilitato all'esercizio della
professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i
soggetti di cui al comma 4, lettere b) e c);
d) avere la residenza nella circoscrizione
territoriale nella quale è istituito l'ordine.
4. Possono iscriversi all'albo:
a) i laureati in odontoiatria e protesi
dentaria;
b) i laureati in medicina e chirurgia purché
iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico
1984-1985;
c) i laureati in medicina e chirurgia iscritti al
corso di specializzazione in odontostomatologia entro l'anno
accademico 1993-1994 o già in possesso del relativo diploma e
dell'abilitazione all'esercizio professionale;
d) i cittadini degli Stati membri della Unione
europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24
luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25 della
presente legge;
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e) i cittadini stranieri che hanno conseguito il
titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e
che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia
stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio
della professione di odontoiatra, a condizione che tali
cittadini godano dei diritti civili.
5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4,
lettere b) e c), che si iscrivono all'albo
professionale degli odontoiatri mantengono la titolarità alla
contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirughi, fermo
restando che per gli effetti derivanti dall'iscrizione agli
ordini la pertinenza della titolarità si riferisce all'albo
della professione effettivamente esercitata.
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