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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1014
DDL0072-0005
Progetto di legge Camera n. 72 - testo presentato - (DDL13-72)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C72. TESTIPDL
...C72.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Pag. 5 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC72 ZZ13 ZZPD ZZPR
                   (Albo professionale). 
     1.  Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di
  cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli
  odontoiatri, di seguito denominato "albo".
     2.  L'iscrizione all'albo è obbligatoria per l'esercizio
  della professione di odontoiatra.  L'odontoiatra iscritto
  all'albo ha la facoltà di esercitare la professione su tutto
  il territorio dello Stato.  L'esercizio della professione di
  odontoiatra è altresì consentito ai soggetti di cui
  all'articolo 7, primo comma, della legge 24 luglio 1985, n.
  409, come sostituito dall'articolo 25 della presente legge.
     3.  Per essere iscritto all'albo è necessario:
         a)  essere cittadino italiano;
         b)  godere dei diritti civili;
         c)  essere abilitato all'esercizio della
  professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i
  soggetti di cui al comma 4, lettere  b)  e  c);
         d)  avere la residenza nella circoscrizione
  territoriale nella quale è istituito l'ordine.
     4.  Possono iscriversi all'albo:
         a)  i laureati in odontoiatria e protesi
  dentaria;
         b)  i laureati in medicina e chirurgia purché
  iscritti al relativo corso di laurea entro l'anno accademico
  1984-1985;
         c)  i laureati in medicina e chirurgia iscritti al
  corso di specializzazione in odontostomatologia entro l'anno
  accademico 1993-1994 o già in possesso del relativo diploma e
  dell'abilitazione all'esercizio professionale;
         d)  i cittadini degli Stati membri della Unione
  europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24
  luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25 della
  presente legge;
 
                               Pag. 6
 
         e)  i cittadini stranieri che hanno conseguito il
  titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e
  che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia
  stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio
  della professione di odontoiatra, a condizione che tali
  cittadini godano dei diritti civili.
     5.  I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4,
  lettere  b)  e  c),  che si iscrivono all'albo
  professionale degli odontoiatri mantengono la titolarità alla
  contemporanea iscrizione all'ordine dei medici-chirughi, fermo
  restando che per gli effetti derivanti dall'iscrizione agli
  ordini la pertinenza della titolarità si riferisce all'albo
  della professione effettivamente esercitata.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-72 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0072 TOTPAG=0023 TOTDOC=0028 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=001 PAGFIN=0006 RIGFIN=014 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=007200 00 FASCIDC=13DDL0072 SORTNAV=0007200 000 00000 ZZDDLC72 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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