| (Modificazioni al regio decreto 30 settembre 1938, n.
1652).
1. Alla Tabella XVIII- bis annessa al regio decreto
30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, le
parole da: "Per i laureati in medicina e chirurgia" fino a:
"laurea precedente" sono sostituite dalle seguenti: "Le
università sono tenute a prevedere, per ciascun corso di
laurea in medicina e chirurgia ed in odontoiatria, un numero
di posti, all'interno del numero programmato, non superiore al
10 per cento del numero degli iscritti al primo anno di corso,
da riservare reciprocamente alla iscrizione di laureati in
medicina e chirurgia ed in odontoiatria e protesi
dentaria".
2. Con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono definiti i criteri per lo svolgimento degli esami di
ammissione al corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria previsti per i laureati in medicina e chirurgia dalla
citata Tabella XVIII- bis annessa al regio decreto 30
settembre 1938, n. 1652, come modificata dal comma 1 del
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presente articolo, nonché i criteri per lo svolgimento degli
esami di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia
per i laureati in odontoiatria e protesi dentaria. Il
decreto di cui al presente comma reca altresì l'elenco degli
esami del corso di laurea in medicina e chirurgia riconosciuti
a tutti gli effetti ai fini del corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria e viceversa.
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