| (Ordine provinciale degli odontoiatri).
1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale
degli odontoiatri. Il Ministro della sanità, su richiesta
degli ordini interessati, segnalata dal comitato centrale di
cui all'articolo 17, può disporre che un ordine abbia per
circoscrizione due o più province finitime ovvero sia
riassorbito dalla federazione regionale, di cui all'articolo
11.
2. Gli organi dell'ordine provinciale degli odontoiatri
sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il
vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei
revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di
quattro anni.
3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e
dell'elenco transitorio aggiunto di cui all'articolo 1 del
regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con
modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.
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