| (Elezioni del consiglio direttivo dell'ordine
provinciale).
1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è eletto
dall'assemblea fra i propri componenti, ai sensi dell'articolo
6, comma 1, lettera a).
2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal
presidente dell'ordine provinciale ogni quattro anni, tra il
mese di ottobre e il mese di dicembre, in una data indicata
dal consiglio direttivo uscente.
3. La comunicazione all'assemblea della data delle
elezioni è effettuata entro un termine compreso tra sessanta e
quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera da
inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare mediante
affissione presso la sede dell'ordine provinciale. Nella
comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede
della votazione.
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