| (Attribuzioni del consiglio direttivo
dell'ordine provinciale).
1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale esercita
le seguenti attribuzioni:
a) elegge tra i propri componenti il presidente,
il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
b) discute la mozione di sfiducia nei confronti
del presidente;
c) provvede alla tenuta dell'albo, curando le
iscrizioni e le cancellazioni, nonché la sua pubblicazione
annuale;
d) vigila sul mantenimento del decoro e
dell'indipendenza dell'ordine;
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e) designa i rappresentanti dell'ordine presso
enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per
l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
f) promuove iniziative finalizzate
all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale
degli iscritti;
g) concorre con le autorità locali alla
predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti di
interesse dell'ordine;
h) esercita il potere disciplinare nei confronti
degli iscritti;
i) si interpone, su richiesta, nelle controversie
che comunque riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio
della professione, incluse quelle in materia di spese e di
onorari, al fine di giungere alla conciliazione della
vertenza;
l) valuta, su richiesta dell'iscritto, la
congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale
svolta;
m) assume iniziative dirette alla repressione
dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra ed
alla difesa delle specifiche competenze professionali;
n) provvede all'amministrazione dei beni
dell'ordine;
o) propone all'approvazione dell'assemblea il
bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito
all'anno precedente;
p) stabilisce, entro i limiti necessari per il
funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi
compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonché
l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il
trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il
rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la
pubblicità in materia sanitaria, nonché l'ammontare delle
tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata
all'ordine;
q) richiede al presidente la convocazione
dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in relazione a
temi di particolare interesse;
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r) apporta alle tariffe minime degli onorari delle
prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 30 per
cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di
carattere locale;
s) promuove l'aggiornamento obbligatorio per gli
iscritti;
t) provvede alla sospensione cautelare
dall'esercizio della professione degli iscritti che non
risultino in possesso, in base al parere espresso da
un'apposita commissione costituita da tre esperti, dei
requisiti psico-fisici necessari per lo svolgimento della
professione stessa. Il presidente del tribunale competente per
territorio, il consiglio direttivo, l'interessato al
procedimento di sospensione ovvero il coniuge o i parenti fino
al quarto grado provvedono ciascuno alla nomina di un
componente della commissione. In caso di inerzia
dell'interessato provvede, in via sostitutiva, il presidente
del tribunale competente per territorio. La sospensione può
essere inflitta per un periodo massimo di un anno ed è
rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione, per un
ulteriore anno;
u) contribuisce, in accordo con le autorità
sanitarie regionali e con le unità sanitarie locali della
circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra
gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione
delle malattie della bocca e dei denti.
2. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente,
anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti
formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire
all'ordine del giorno.
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