| (Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del
tesoriere e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine
provinciale).
1. Il vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce
il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a
lui delegate.
2. Il segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali
delle sedute dell'assemblea, dei registri previsti dalle leggi
e dai regolamenti, autentica le copie delle deliberazioni e
degli altri atti da rilasciare ai sensi della legislazione
vigente e dei regolamenti. In caso di assenza o di impedimento
il segretario è sostituito dal membro del consiglio direttivo
più giovane per età che non ricopra altre cariche.
3. Il tesoriere esercita le attribuzioni di cui
all'articolo 32 del regolamento per la esecuzione del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. In caso
di assenza o di impedimento il tesoriere è sostituito dal
membro del consiglio direttivo più anziano per età che non
ricopra altre cariche.
4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio
di previsione ed il conto consuntivo, nonché tutti i documenti
amministrativi e contabili.
| |