| (Attribuzioni dell'assemblea
della federazione regionale).
1. L'assemblea della federazione regionale è composta dai
membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali.
2. L'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
a) determina, ogni quattro anni, il numero dei
consiglieri che ciascun consiglio direttivo dell'ordine
provinciale elegge al consiglio direttivo della federazione
regionale in relazione al numero degli iscritti a ciascun
ordine provinciale e in modo tale che ciascuno di essi sia
rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di
consiglieri inferiore alla metà dei componenti il consiglio
stesso, salvo il caso in cui nella regione siano istituiti due
soli ordini provinciali;
b) elegge il collegio dei revisori dei conti
composto da tre membri effettivi e un membro supplente;
c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed
il conto consuntivo riferito all'anno precedente.
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