| (Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione
regionale).
1. Il consiglio direttivo della federazione regionale è
composto da:
a) sette consiglieri, se il numero degli ordini
provinciali istituiti nella regione non è superiore a tre;
b) nove consiglieri, se il numero degli ordini
provinciali istituiti nella regione non è superiore a
cinque;
c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini
provinciali istituiti nella regione è pari o superiore a
sei.
2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti
attribuzioni:
a) procede, in una riunione convocata dal
componente più anziano per età entro la prima decade del mese
di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto
luogo le elezioni dei consigli direttivi degli ordini
provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente,
del segretario e del tesoriere;
b) stabilisce, in rapporto al numero degli
iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
deve versare per le spese di funzionamento della federazione
regionale;
c) svolge le funzioni attribuite alla federazione
regionale dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di
lavoro e dalle convenzioni;
d) designa i rappresentanti della federazione
regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;
e) discute la mozione di sfiducia nei confronti
del presidente;
f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio
sanitario nazionale, il funzionamento delle commissioni
professionali e di valutazione dei requisiti, istituite al
fine di governare la formazione del personale
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sanitario, fissandone anche le procedure ed i programmi
formativi.
3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente,
anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti
formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire
all'ordine del giorno.
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