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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1027
DDL0072-0018
Progetto di legge Camera n. 72 - testo presentato - (DDL13-72)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.18 (che inizia a pag.15 dello stampato)
...C72. TESTIPDL
...C72.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC72 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Attribuzioni del consiglio nazionale
               e della federazione nazionale).
     1.  Il consiglio nazionale della federazione nazionale è
  composto dai presidenti degli ordini provinciali degli
  odontoiatri.
     2.  Il consiglio nazionale esercita le seguenti
  attribuzioni:
         a)  elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo
  a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e
  dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti
  del comitato centrale fra gli iscritti agli albi di cui
  all'articolo 3, con le modalità previste all'articolo 7;
         b)  approva ogni anno il bilancio di previsione ed
  il conto consuntivo riferito all'anno precedente;
         c)  elegge il collegio dei revisori dei conti;
         d)  approva, su proposta del comitato centrale, il
  codice di deontologia professionale;
         e)  adotta i regolamenti proposti dal comitato
  centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi
  dell'articolo 35 del regolamento per la esecuzione del decreto
  legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
  successive modificazioni, nonché alla Presidenza del Consiglio
  dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
  limitatamente a quelli relativi al personale dipendente dalla
  federazione nazionale stessa;
         f)  approva le tariffe minime degli onorari delle
  prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale.
  Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro
  della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e
  giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni
  odontoiatriche.  Qualsiasi accordo in deroga è considerato
 
                              Pag. 16
 
  nullo.  Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le
  persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della
  professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto
  stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale
  territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la
  sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo
  da uno a sei mesi secondo quanto stabilito dalla competente
  autorità amministrativa, previo accertamento e verifica
  dell'avvenuta violazione;
         g)  esprime, su proposta del comitato centrale,
  parere obbligatorio non  vincolante sulle modifiche alla
  Tabella XVIII- bis,  annessa al regio decreto 30 settembre
  1938, n.  1652, come modificata dall'articolo 4 della presente
  legge, nonché sulla programmazione del numero dei posti
  disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi
  dentaria e sul decreto del Ministro dell'università e della
  ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma
  2, della presente legge.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-72 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0072 TOTPAG=0023 TOTDOC=0028 NDOC=0018 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0015 RIGINIZ=004 PAGFIN=0016 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=15 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=007200 00 FASCIDC=13DDL0072 SORTNAV=0007200 000 00000 ZZDDLC72 NDOC0018 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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