| (Attribuzioni del consiglio nazionale
e della federazione nazionale).
1. Il consiglio nazionale della federazione nazionale è
composto dai presidenti degli ordini provinciali degli
odontoiatri.
2. Il consiglio nazionale esercita le seguenti
attribuzioni:
a) elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e
dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti
del comitato centrale fra gli iscritti agli albi di cui
all'articolo 3, con le modalità previste all'articolo 7;
b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed
il conto consuntivo riferito all'anno precedente;
c) elegge il collegio dei revisori dei conti;
d) approva, su proposta del comitato centrale, il
codice di deontologia professionale;
e) adotta i regolamenti proposti dal comitato
centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi
dell'articolo 35 del regolamento per la esecuzione del decreto
legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e
successive modificazioni, nonché alla Presidenza del Consiglio
dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica,
limitatamente a quelli relativi al personale dipendente dalla
federazione nazionale stessa;
f) approva le tariffe minime degli onorari delle
prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale.
Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro
della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e
giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni
odontoiatriche. Qualsiasi accordo in deroga è considerato
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nullo. Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le
persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della
professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto
stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale
territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la
sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo
da uno a sei mesi secondo quanto stabilito dalla competente
autorità amministrativa, previo accertamento e verifica
dell'avvenuta violazione;
g) esprime, su proposta del comitato centrale,
parere obbligatorio non vincolante sulle modifiche alla
Tabella XVIII- bis, annessa al regio decreto 30 settembre
1938, n. 1652, come modificata dall'articolo 4 della presente
legge, nonché sulla programmazione del numero dei posti
disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria e sul decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma
2, della presente legge.
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