Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1028
DDL0072-0019
Progetto di legge Camera n. 72 - testo presentato - (DDL13-72)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.19 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C72. TESTIPDL
...C72.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 17.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC72 ZZ13 ZZPD ZZPR
             (Attribuzioni del comitato centrale
                della federazione nazionale).
     1.  Il comitato centrale della federazione nazionale è
  composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai
  sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera  a).
     2.  Il comitato centrale esercita le seguenti
  attribuzioni:
         a)  elegge fra i propri componenti il presidente,
  il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la
  mozione di sfiducia nei confronti del presidente;
         b)  stabilisce, in rapporto al numero degli
  iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
  deve versare per le spese di funzionamento della federazione
  nazionale;
         c)  vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento
  del decoro e dell'indipendenza della professione;
 
                              Pag. 17
 
         d)  coordina e promuove l'attività degli ordini
  provinciali e delle federazioni regionali;
         e)  segnala la opportunità di modificare la
  circoscrizione territoriale degli ordini provinciali, ai sensi
  dell'articolo 5, comma 1;
         f)  promuove e favorisce tutte le iniziative intese
  a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed
  impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla
  professionalità degli iscritti;
         g)  designa i rappresentanti della federazione
  presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere
  nazionale od internazionale;
         h)  concorre con le autorità competenti alla
  elaborazione ed all'attuazione dei provvedimenti che comunque
  possono interessare la professione;
         i)  impartisce direttive per la soluzione delle
  controversie di cui all'articolo 8, comma 1, lettera
  i);
         l)  esercita il potere disciplinare nei confronti
  dei componenti dei consigli direttivi degli ordini
  provinciali; contro i provvedimenti adottati è ammesso il
  ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le
  professioni sanitarie;
         m)  propone al consiglio nazionale le tariffe
  minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;
         n)  assume sul piano nazionale iniziative dirette
  alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed
  in difesa delle competenze professionali;
         o)  provvede all'amministrazione dei beni della
  federazione;
         p)  promuove, d'intesa con il Ministero della
  sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della
  bocca e dei denti.
     3.  Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche
  su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con
 
                              Pag. 18
 
  l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del
  giorno.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-72 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0072 TOTPAG=0023 TOTDOC=0028 NDOC=0019 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=020 PAGFIN=0018 RIGFIN=003 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=18 SORTRES= SORTDDL=007200 00 FASCIDC=13DDL0072 SORTNAV=0007200 000 00000 ZZDDLC72 NDOC0019 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati