| (Disposizioni comuni ai componenti
degli organi collegiali).
1. In caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei
componenti degli organi collegiali degli ordini provinciali,
delle federazioni regionali e della federazione nazionale,
subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione dalla
carica di un numero di componenti superiore alla metà si
procede a nuove elezioni.
2. Non sono eleggibili alle cariche degli organi degli
ordini provinciali, delle federazioni regionali e della
federazione nazionale coloro che rivestono cariche negli
organi degli ordini provinciali e della federazione nazionale
degli ordini dei medici-chirurghi.
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