| (Norme in materia di previdenza).
1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui
all'articolo 3, gli odontoiatri sono iscritti al fondo di
previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e
assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria e
protesi dentaria possono ricostruire a titolo oneroso il
periodo pregresso, dalla data di prima iscrizione all'albo
professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi
dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409.
2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui
all'articolo 3, gli odontoiatri che abbiano intrapreso un
rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai
sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
sono iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in
gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo
statuto dell'ENPAM, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sono apportate le modifiche allo statuto dell'ENPAM
per garantire agli iscritti agli albi di cui all'articolo 3
l'iscrizione al fondo di previdenza generale dell'ENPAM nonché
la rappresentanza nel consiglio nazionale, nel comitato
direttivo e nel collegio sindacale dell'ENPAM stesso, in
misura proporzionale rispetto agli iscritti agli albi
professionali dei medici-chirurghi.
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