| (Norme di attuazione).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge è
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emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, i presidenti delle commissioni per gli
iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i
consigli direttivi degli ordini provinciali dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee
degli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, per la
elezione dei consigli direttivi di cui all'articolo 7,
affinché tali consigli provvedano alla elezione degli organi
di cui agli articoli 9 e 10, commi 1, 2 e 3. Entro i
successivi trenta giorni il presidente della commissione per
gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituita presso il
comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio
nazionale di cui all'articolo 16 per la elezione del comitato
centrale di cui all'articolo 17.
3. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di
cui agli articoli 5 e 15 possono fissare la propria sede
presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la
federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, fatti
salvi i diritti patrimoniali.
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