| (Modifiche alla legge 24 luglio 1985,
n. 409.
Abrogazioni).
1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il titolo, è sostituito dal seguente:
"Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla
libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini
di Stati membri delle Comunità europee";
b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal
seguente:
"Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee
che esercitano un'attività professionale nel campo
dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A
alla presente legge, e che sono in possesso
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dei diplomi,
certificati ed altri titoli di cui all'allegato B alla
presente legge, purché conseguiti in uno degli Stati membri
delle Comunità europee è riconosciuto il titolo di
odontoiatra";
c) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il
seguente comma:
"I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e
degli altri Stati debbono sostenere un esame di lingua
italiana, di deontologia professionale e di legislazione
sanitaria. Con decreto del Ministro della sanità sono
stabiliti i programmi ed il regolamento dell'esame di cui al
presente comma".
2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22 e 23 della legge
24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.
3. Le commissioni per gli iscritti all'albo degli
odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini
provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la
commissione per gli iscritti al medesimo albo, istituita
presso il comitato centrale della federazione nazionale degli
stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio
1985, n. 409, continuano ad operare successivamente alla data
di entrata in vigore della presente legge, al fine di
realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 2.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirughi e
degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono,
rispettivamente, le denominazioni di "ordine provinciale dei
medici-chirughi" e di "federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirughi".
5. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e
la legge 31 ottobre 1988, n. 471, sono abrogati.
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