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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1036
DDL0072-0027
Progetto di legge Camera n. 72 - testo presentato - (DDL13-72)
(suddiviso in 28 Unità Documento)
Unità Documento n.27 (che inizia a pag.21 dello stampato)
...C72. TESTIPDL
...C72.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 25.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC72 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Modifiche alla legge 24 luglio 1985,
  n. 409.
                       Abrogazioni). 
     1.  Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le
  seguenti modificazioni:
         a)  il titolo, è sostituito dal seguente:
  "Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla
  libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini
  di Stati membri delle Comunità europee";
         b)  all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal
  seguente:
     "Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee
  che esercitano un'attività professionale nel campo
  dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A
  alla presente legge, e che sono in possesso
 
                              Pag. 22
 
  dei diplomi,
  certificati ed altri titoli di cui all'allegato B alla
  presente legge, purché conseguiti in uno degli Stati membri
  delle Comunità europee è riconosciuto il titolo di
  odontoiatra";
         c)  all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il
  seguente comma:
     "I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e
  degli altri Stati debbono sostenere un esame di lingua
  italiana, di deontologia professionale e di legislazione
  sanitaria.  Con decreto del Ministro della sanità sono
  stabiliti i programmi ed il regolamento dell'esame di cui al
  presente comma".
     2.  Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22 e 23 della legge
  24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.
     3.  Le commissioni per gli iscritti all'albo degli
  odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini
  provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la
  commissione per gli iscritti al medesimo albo, istituita
  presso il comitato centrale della federazione nazionale degli
  stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio
  1985, n. 409, continuano ad operare successivamente alla data
  di entrata in vigore della presente legge, al fine di
  realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 2.
     4.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirughi e
  degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei
  medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono,
  rispettivamente, le denominazioni di "ordine provinciale dei
  medici-chirughi" e di "federazione nazionale degli ordini dei
  medici-chirughi".
     5.  L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e
  la legge 31 ottobre 1988, n. 471, sono abrogati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-72 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0072 TOTPAG=0023 TOTDOC=0028 NDOC=0027 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0021 RIGINIZ=025 PAGFIN=0022 RIGFIN=034 UPAG=NO PAGEIN=21 PAGEFIN=22 SORTRES= SORTDDL=007200 00 FASCIDC=13DDL0072 SORTNAV=0007200 000 00000 ZZDDLC72 NDOC0027 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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