Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1067
DDL0072-0002
Relazione Camera n. 72-C (DDL13-72-C)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.2 dello stampato)
...C72C, C427C, C1111C, C1362C, C1945C. TESTIPDL
...C72C, C427C, C1111C, C1362C, C1945C.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZDDLC72C ZZ13 ZZRL ZZRM
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     Onorevoli Colleghi! - Il testo della presente proposta
  di legge, che la XII Commissione presenta all'Assemblea in
  seconda lettura, costituisce la risposta alle numerose
  esigenze emerse negli ultimi anni negli ambiti professionali
  interessati, cioè quello dei medici e degli odontoiatri, e su
  cui l'attenzione delle forze politiche presenti in Parlamento
  è concentrata da ben due legislature.
  I lavori parlamentari.
     La Commissione Affari sociali della Camera ha iniziato
  l'esame delle varie proposte di legge in materia all'inizio
  della presente legislatura, riprendendo fondamentalmente il
  lavoro non ultimato nel corso della XII legislatura a causa
  dello scioglimento anticipato delle Camere.  In effetti ricordo
  che la proposta di legge n. 72, a firma Calderoli, da cui è
  iniziata la discussione, riproponeva il testo approvato dalla
  Commissione Affari sociali della Camera il 20 giugno 1995,
  come modificato dalla Commissione Igiene e sanità del Senato,
  che lo aveva approvato nella seduta del 20 dicembre 1995.  Lo
  scioglimento anticipato delle Camere non aveva permesso
  l'ultima votazione per l'approvazione definitiva della
  legge.
     L'esame dell'AC 72, presentato il 9 giugno 1996, ha
  iniziato il suo  iter  in Commissione Affari sociali il 31
  luglio 1996, e solo in seguito ad un lungo dibattito il
  provvedimento è stato licenziato dalla stessa in sede
  legislativa il 9 luglio 1997.
     Trasmesso al Senato, il provvedimento ha subito alcune
  modifiche di seguito evidenziate ed è stato approvato il 30
  luglio dell'anno successivo.  Da allora, superando una serie di
  ostacoli, sia di ordine concettuale sia di conformità agli
  obblighi imposti dalla Unione europea, il presente
  provvedimento giunge in Assemblea nella speranza che sia
  licenziato celermente e nella formulazione definitiva di modo
  da dare una normativa certa e conforme alle regole comunitarie
  tanto attesa da tutti gli operatori del settore.
  L'articolato definito dalla Commissione Affari sociali
  così come modificato dalla seconda lettura.
     Il provvedimento in esame consta di 26 articoli.
        L'articolo 1 istituisce la professione sanitaria di
  odontoiatra, della quale (comma 2) si specifica l'oggetto
  individuato nelle attività inerenti la diagnosi e la terapia
  delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei
  denti o della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti,
  nonché nelle attività di prevenzione e di riabilitazione
  odontoiatrica, ferme restando le competenze dei laureati in
  medicina e chirurgia, da regolamentare con decreto del
  Ministro della sanità, emanato d'intesa con la federazione
  nazionale degli ordini degli odontoiatri e con la federazione
  nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.
     Il comma 3 precisa che l'odontoiatra può prescrivere tutti
  i medicamenti, gli esami di laboratorio e le indagini
  diagnostiche necessari all'esercizio della professione.
     L'articolo 2 concerne invece l'esame di Stato per il
  conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale,
  che ha carattere specificamente professionale (comma 1).  Per
  la disciplina compiuta dell'esame, il comma 2 rinvia ad
 
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  apposito decreto del Ministro dell'università, da emanare
  sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e
  dell'istituendo Consiglio nazionale degli ordini degli
  odontoiatri.
     L'articolo 3 consente l'esercizio della professione
  esclusivamente agli iscritti all'albo professionale degli
  odontoiatri, istituito presso ciascun ordine provinciale.
  L'iscrizione in un albo provinciale consente l'esercizio della
  professione in tutto il territorio nazionale.  Possono
  iscriversi all'albo anche i cittadini degli Stati membri
  dell'Unione europea che esercitino attività di odontoiatra in
  possesso di un diploma, certificato o altro titolo, conseguito
  in uno Stato membro dell'Unione e compreso nell'elenco
  allegato alla legge n. 409 del 1985.
     I requisiti per l'iscrizione sono indicati nei commi 3 e
  4.  Oltre al godimento dei diritti civili e all'obbligo di
  residenza ovvero di svolgimento dell'attività professionale
  nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito
  l'ordine, il comma 3 prevede il requisito della cittadinanza
  italiana e quello del conseguimento dell'abilitazione alla
  professione di odontoiatra.  Questi ultimi due requisiti devono
  però essere letti in relazione alle altre disposizioni
  contenute nello stesso articolo 3; infatti, per quanto attiene
  alla cittadinanza, occorre tenere presente il terzo periodo
  del comma 2 e la lettera  e),  sostanzialmente identica,
  del comma 4, che ammettono l'iscrizione anche per i cittadini
  dell'Unione europea, secondo la disciplina già richiamata.  Con
  riferimento invece all'abilitazione professionale, bisogna
  considerare le previsioni del successivo comma 4, lettera
  b),  che consente l'iscrizione anche ai laureati in
  medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di
  laurea prima del 28 gennaio 1980.  Durante il passaggio al
  Senato sono stati inseriti, tra i soggetti che possono
  iscriversi all'albo, anche i laureati in medicina e chirurgia
  in possesso del diploma di specializzazione in campo
  odontoiatrico (lettera  c).  Con riferimento a questa
  disposizione, la Commissione Affari sociali ha ritenuto
  importante esplicitare che la possibilità di iscriversi è
  limitata però a coloro che sono in possesso del relativo
  diploma di specializzazione al momento dell'entrata in vigore
  della legge.  Questo al fine di evitare che si possano in
  futuro verificare dei contenziosi, in quanto, a causa della
  incertezza normativa e di sopravvenute sentenze, alcuni corsi
  di specializzazione erano stati di fatto sospesi e
  un'interpretazione estensiva della lettera  c)  potrebbe
  rimettere in moto detti corsi e produrre nuovi specialisti.
     E', inoltre, consentita l'iscrizione anche agli stranieri
  che godano dei diritti civili, che abbiano conseguito in
  Italia il titolo di abilitazione professionale e che siano
  cittadini di uno Stato con cui sia stato stipulato un accordo
  di reciprocità.  A questo proposito si ricorda che nel testo
  approvato dal Senato era stata introdotta una disposizione che
  consentiva l'iscrizione anche ai cittadini italiani che, entro
  la data di entrata in vigore della legge, avessero conseguito
  la laurea in stomatologia-odontoiatria presso una università
  con sede in una località oggi appartenente ad uno Stato
  europeo non facente parte dell'Unione europea, e già facente
  parte del territorio nazionale, dove è consistente la comunità
  italiana, in possesso del certificato, rilasciato dalle
  competenti autorità italiane, di valore  in loco  del
  titolo di studio conseguito.  Questa disposizione aveva lo
  scopo di sanare tutta una serie di situazioni venutasi a
  creare con i titoli di studio conseguiti nelle università di
  Fiume e più in generale della  ex- Jugoslavia.
     E' stato ritenuto necessario sopprimere la disposizione
  citata in quanto la normativa comunitaria sull'esercizio della
  professione di odontoiatra consente agli Stati membri di
  riconoscere i titoli di studio conseguiti in Stati non
  appartenenti all'Unione europea senza tuttavia attribuire il
  diritto di stabilimento all'interno dell'Unione.  In assenza di
  un trattato internazionale che riconosca validità al percorso
  didattico realizzato in uno Stato non appartenente all'Unione
  europea non è infatti possibile operare una sanatoria
  attraverso una provvedimento legislativo.  Il problema della
  equipollenza dei titoli deve essere risolto dalle facoltà
  universitarie italiane, nell'ambito dell'autonomia ad esse
 
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  riconosciute dall'ordinamento.  Il Parlamento con il giusto
  strumento di indirizzo chiederà al Governo di sollecitare la
  valutazione della preparazione e del percorso formativo dei
  soggetti che hanno conseguito il titolo nelle aree sopracitate
  affinché venga raggiunto un celere riconoscimento dei titoli
  ritenuti rispondenti alle caratteristiche dettate dalla nostra
  normativa nazionale ovvero da quella europea.
     Infine le disposizioni di cui al comma 5, relative alla
  previsione del doppio canale di iscrizione ai due albi, già
  modificate dal Senato (commi 5 e 6 testo Senato), vengono in
  questa stesura modificate chiarendo, senza dubbi di
  interpretazione, che i soggetti di cui alle lettere  b)  e
  c),  in virtù di un diritto acquisito, possano chiedere
  l'iscrizione, in qualsiasi momento, alternativamente ad uno o
  l'altro albo, previa cancellazione dal precedente.
     Nella formulazione odierna l'articolo avente per oggetto
  la prova attitudinale, nel testo approvato al Senato (articolo
  4), è stato soppresso in quanto questo riproponeva in modo
  pressoché identico le disposizioni contenute nel decreto
  legislativo 13 ottobre 1998, n. 336, approvato nel
  frattempo.
     L'attuale articolo 4 disciplina i corsi di laurea e
  prevede che le università, in relazione alle proprie strutture
  didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di
  programmazione definiti con decreto del Ministro
  dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
  sentito il Ministro della sanità, possono stabilire, per
  ciascun anno accademico, una riserva di posti per consentire
  l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia ai
  laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché
  l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi
  dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, sulla base degli
  esami sostenuti riconosciuti e previo superamento di un esame
  di ammissione.  Si evidenzia che rispetto al testo approvato
  alla Camera in prima lettura, il Senato ha eliminato il
  riferimento all'iscrizione al secondo o al terzo anno del
  corso di laurea in medicina.
     Gli articoli da 5 a 22 disciplinano il funzionamento
  dell'ordine degli odontoiatri, basato su ordini provinciali,
  su federazioni regionali e su una federazione nazionale.
     Gli articoli da 5 a 10 si occupano in particolare
  dell'ordine provinciale.
     L'articolo 5 regola l'ordine provinciale degli
  odontoiatri, costituito presso ciascuna provincia, i cui
  organi, con durata quadriennale, sono l'assemblea degli
  iscritti, il consiglio direttivo, il presidente, il
  vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il collegio dei
  revisori dei conti.  E' anche previsto che, in certe
  condizioni, l'ordine provinciale possa avere per
  circoscrizione due province finitime, ovvero possa essere
  assorbito dalla federazione regionale.  Ciascun ordine
  provinciale cura la tenuta dell'albo provinciale degli
  odontoiatri e dell'elenco transitorio dei dentisti privi di
  laurea o del diploma di abilitazione all'esercizio della
  medicina e chirurgia, ai sensi del RDL 13 gennaio 1930, n.
  20.
     L'articolo 6 regola le attribuzioni dell'assemblea
  provinciale, formata da tutti gli iscritti all'ordine
  provinciale.
     Gli articolo 7 e 8 prevedono disposizioni inerenti il
  consiglio direttivo dell'ordine provinciale; l'articolo 7
  detta norme in merito alla convocazione e alle modalità di
  elezione del consiglio mentre l'articolo 8 disciplina
  dettagliatamente i compiti del consiglio direttivo dell'ordine
  provinciale.
     L'articolo 9 definisce le attribuzioni del presidente.  Va
  segnalata la prevista possibilità di provocare la decadenza
  del presidente dalla carica tramite l'approvazione, da parte
  del consiglio direttivo, di una mozione di sfiducia.
     L'articolo 10 regola le attribuzioni del vicepresidente,
  del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei
  conti dell'ordine provinciale.
     Gli articoli da 11 a 14 si occupano delle federazioni
  regionali degli ordini.
     L'articolo 11 detta norme sulla federazione regionale
  degli ordini degli odontoiatri, disponendo che tutti gli
  ordini provinciali della stessa regione siano riuniti in una
  federazione regionale degli ordini degli odontoiatri, che ha
  sede nella città sede dell'assessorato regionale alla
  sanità.
 
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     Gli organi della federazione, che hanno anch'essi durata
  quadriennale, sono l'assemblea, il consiglio direttivo, il
  presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e
  il collegio dei revisori dei conti.
     L'articolo 12 definisce la composizione e compiti
  dell'assemblea regionale, prevedendo che ne facciano parte i
  membri dei consigli direttivi provinciali.
     L'articolo 13 si occupa del consiglio direttivo della
  federazione regionale, dettando al comma 1 norme in merito
  alla composizione del consiglio medesimo e al comma 3 norme in
  merito alla sua convocazione.
     L'articolo 14 definisce le attribuzioni del presidente,
  del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del
  collegio dei revisori dei conti della federazione regionale,
  rinviando a quanto già previsto per gli analoghi organi
  dell'ordine provinciale.  Pertanto, è prevista la possibilità
  di provocare la decadenza anche del presidente della
  federazione regionale, da parte del consiglio direttivo,
  tramite l'approvazione di una mozione di sfiducia.
     Gli articoli da 15 a 18 si occupano della federazione
  nazionale degli ordini.
     L'articolo 15 detta norme sulla federazione nazionale
  degli ordini degli odontoiatri, disponendo che tutti gli
  ordini provinciali siano riuniti in una federazione nazionale,
  con sede in Roma.  Gli organi della federazione nazionale, che
  hanno durata quadriennale, sono il consiglio nazionale, il
  comitato centrale, il presidente, il vicepresidente, il
  segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori dei
  conti.
     L'articolo 16 prevede che il consiglio nazionale sia
  composto dai presidenti degli ordini provinciali e ne elenca i
  compiti.
     L'articolo 17 elenca le attribuzioni del comitato centrale
  della federazione nazionale, che è composto da quindici membri
  eletti dal consiglio nazionale.  Tra le attribuzioni del
  comitato centrale, va ricordata l'elezione del presidente, del
  vicepresidente, del segretario e del tesoriere.  Rilevante
  anche il compito di stabilire, in rapporto al numero degli
  iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
  deve versare per le spese di funzionamento della federazione
  nazionale.
     L'articolo 18 definisce le attribuzioni del presidente,
  del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del
  collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale,
  rinviando a quanto già previsto per gli analoghi organi
  dell'ordine provinciale.  Pertanto, è prevista la possibilità
  di provocare la decadenza anche del presidente della
  federazione nazionale, da parte del comitato centrale, tramite
  l'approvazione di una mozione di sfiducia.
     L'articolo 19 contiene disposizioni comuni ai componenti
  degli organi collegiali, prevedendo, in caso di cessazione
  dalla carica, il subentro del primo dei non eletti, nonché
  l'ineleggibilità negli organi dell'ordine degli odontoiatri di
  coloro che rivestono cariche negli organi dell'ordine dei
  medici-chirurghi.
     L'articolo 20 si occupa dei provvedimenti disciplinari a
  carico degli odontoiatri dipendenti da strutture pubbliche,
  prevedendo la validità anche all'interno del rapporto di
  lavoro dipendente dei provvedimenti di sospensione.
     L'articolo 21 dispone che possa essere disposta contro chi
  sia condannato per due volte per il reato di abusivo esercizio
  di una professione la radiazione dall'albo provinciale degli
  odontoiatri, secondo un procedimento che sarà disciplinato dal
  regolamento di attuazione della legge.
     L'articolo 22 disciplina le funzioni della Commissione
  centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in
  relazione alla professione di odontoiatra e conferisce alla
  stessa, opportunamente integrata, le competenze in materia di
  ricorsi e di provvedimenti disciplinari.
     L'articolo 23 disciplina il trattamento previdenziale
  degli odontoiatri, prevedendo che, a decorrere dalla data di
  iscrizione ai neo-costituiti albi provinciali degli
  odontoiatri, gli esercenti siano obbligatoriamente iscritti al
  fondo di previdenza dell'ENPAM; i laureati in odontoiatria
  possono inoltre ricostituire, a titolo oneroso, il periodo
  pregresso, ossia quello decorrente dalla data di prima
  iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei
 
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  medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24
  luglio 1985, n. 409.
     L'articolo 24 contiene le norme di attuazione.  In
  particolare, oltre agli adempimenti per la prima costituzione
  degli organi degli ordini professionali e delle federazioni
  regionali e nazionali, è previsto un regolamento di attuazione
  della legge, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in
  vigore della stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
  legge n. 400 del 1988.
     L'articolo 25 contiene modifiche alla legge n. 409 del
  1985, che viene peraltro anche largamente abrogata.
     Infine l'articolo 26, recante disposizioni finanziarie,
  dispone che per gli oneri derivanti dalla istituzione degli
  albi provinciali si fa fronte mediante i contributi versati
  dagli iscritti agli albi medesimi.  Per quanto riguarda gli
  oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per
  l'abilitazione all'esercizio professionale, invece, si
  provvede con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a
  carico dei partecipanti.
  La normativa vigente.
     Al fine di dare un quadro generale sulla situazione
  normativa odierna, relativo al tema trattato dalla presente
  proposta di legge, desidero richiamare i documenti principali
  di riferimento:
       1) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
  1980, n. 135, recante  Istituzione del corso di laurea in
  odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina
  e chirurgia  ha istituito presso le facoltà di medicina e
  chirurgia il corso di laurea in odontoiatria e protesi
  dentaria di durata quinquennale, suddiviso in un biennio e un
  triennio.  L'istituzione del corso di laurea in odontoiatria
  deriva dalla direttiva 76/686/CEE, concernente il reciproco
  riconoscimento dei diplomi e degli altri titoli di dentista e
  comportante misure per agevolare l'effettivo esercizio del
  diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
  nei vari Paesi della Comunità.  Al momento dell'approvazione di
  tale direttiva, l'Italia si era riservata di notificare il
  titolo nazionale che dava diritto al riconoscimento
  dell'avvenuta formazione nella professione di dentista anche
  nel resto della Comunità.  L'articolo 19 della sopracitata
  direttiva disponeva che, dal momento in cui l'Italia avesse
  preso le misure necessarie per conformarsi alla direttiva
  stessa, gli Stati membri avrebbero riconosciuto, ai fini
  dell'esercizio delle attività di odontoiatra, i diplomi,
  certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a
  persone che avessero iniziato la loro formazione universitaria
  di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della
  direttiva (avvenuta il 28 luglio 1978); tali persone avrebbero
  dovuto essere altresì in possesso di un attestato, rilasciato
  dalle competenti autorità italiane, volto a certificare che
  esse si fossero effettivamente e lecitamente dedicate in
  Italia a titolo principale alle attività di odontoiatra per un
  periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque
  anni che precedono il rilascio dell'attestato e che tali
  persone erano autorizzate ad esercitare dette attività alle
  medesime condizioni dei titolari del diploma del corso di
  laurea in odontoiatria, in quel momento non ancora istituito.
  Erano dispensate dall'accennata pratica triennale le persone
  che avessero già compiuto con successo studi di almeno tre
  anni la cui equivalenza alla formazione prevista dalla
  direttiva 78/687/CEE fosse attestata dalle autorità
  competenti.  Fu la pressoché contemporanea direttiva
  78/687/CEE, appena citata e contenente il coordinamento delle
  disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per
  le attività di dentista, che esplicitò, nelle premesse,
  l'obbligo per l'Italia di "creare una nuova categoria di
  professionisti abilitati ad esercitare l'attività di dentista
  ad un titolo diverso da quello di medico", precisando al tempo
  stesso che "la creazione di una nuova professione richiede ...
  non soltanto l'instaurazione di una formazione specifica...,
  ma anche l'instaurazione delle strutture della nuova
  professione quali, ad esempio, l'ordine professionale".  Con
  l'articolo 13 della direttiva comunitaria 89/594/CEE è stato
  successivamente specificato che per l'Italia il titolo interno
 
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  necessario per l'esercizio dell'attività di dentista è il
  diploma di laurea in odontoiatria;
       2) la legge 24 luglio 1985, n. 409, che sulla base
  dell'evoluzione della normativa comunitaria sopracitata, ha
  istituito la professione sanitaria di odontoiatra e ha dettato
  disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera
  prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
  Stati membri delle Comunità europee.  L'esercizio di tale
  professione è stato consentito solo a coloro che sono in
  possesso dello specifico diploma di laurea in odontoiatria e
  protesi dentaria e della relativa abilitazione professionale,
  conseguita previo esame di Stato, nonché ai laureati in
  medicina e chirurgia, in possesso della relativa abilitazione
  professionale e di diploma di specializzazione in campo
  odontoiatrico.  L'articolo 4 della citata legge da una parte
  istituisce presso ogni ordine dei medici-chirurghi un separato
  albo professionale per la iscrizione dei laureati in
  odontoiatria e protesi dentaria, abilitati all'esercizio
  professionale; dall'altra dà la facoltà di iscriversi a tale
  albo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati
  all'esercizio professionale, purché in possesso di diploma di
  specializzazione in campo odontoiatrico.  Questi laureati in
  medicina potevano quindi iscriversi ad entrambi gli albi.  La
  medesima facoltà non era consentita ai laureati in medicina
  privi del diploma di specializzazione, ma iscrittisi al
  diploma di laurea entro il 28 gennaio 1980 (ossia prima
  dell'istituzione del corso di laurea in odontoiatria); a tali
  medici, in via transitoria, veniva concessa la facoltà di
  optare, entro 5 anni, per l'iscrizione all'albo degli
  odontoiatri (articolo 20).  Pertanto, sulla base della legge n.
  409 del 1985 solo i laureati in medicina con specializzazione
  in campo odontoiatrico potevano rimanere iscritti all'albo dei
  medici chirurghi, con apposita annotazione della specifica
  specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della
  professione di odontoiatra (articolo 5).  Su tale materia è
  intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 9 marzo
  1989, n. 100, che ha dichiarato l'illegittimità degli articoli
  4, 5 e 20 della legge n. 409 del 1985 nella parte in cui non
  prevedono che i laureati in medicina e chirurgia iscritti al
  corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, ottenuta
  l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano
  contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici
  chirurghi così come prescritto per i laureati in medicina,
  specializzati in odontoiatria, e nella parte in cui prevedono
  che i medesimi possano "optare" nel termine di 5 anni per
  l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché "chiedere"
  senza limite di tempo tale iscrizione.  L'attuazione della
  legge n. 409 del 1985 si è avuta con i seguenti
  provvedimenti:
           a)  decreto ministeriale 3 dicembre 1985, con cui
  si è approvato il regolamento sugli esami di abilitazione
  all'esercizio della professione di odontoiatra;
           b)  decreto ministeriale 30 gennaio 1986, che ha
  individuato le modalità e procedure per la iscrizione all'albo
  degli odontoiatri da parte dei medici;
           c)  decreto ministeriale 24 settembre 1987, n.
  481, che ha determinato le attribuzioni degli odontoiatri
  addetti ai presìdi e servizi delle Unità sanitarie locali;
       3) la legge 31 ottobre 1988, n. 471, che ha dato facoltà
  ai laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo
  corso di laurea negli anni accademici 1980-1985, di optare per
  l'iscrizione all'albo degli odontoiatri fino al 31 dicembre
  1991.  Sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle
  Comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai
  sensi dell'articolo 169 del Trattato (causa C n. 40/93): la
  Commissione contesta che con questa legge la Repubblica
  italiana ha violato la normativa comunitaria per il fatto di
  consentire, oltre i limiti temporali inderogabilmente fissati
  dall'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE, l'accesso alla
  professione di dentista a persone prive della formazione
  professionale richiesta dalla normativa comunitaria, perché in
  possesso della sola laurea in medicina e non anche del diploma
  di specializzazione.  La Corte di giustizia ha definito la
  causa con la sentenza emessa il 1^ giugno 1995, condannando
  l'Italia.  In particolare, la Corte ha statuito che, prorogando
 
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  fino all'anno accademico 1984/1985, nei confronti dei laureati
  in medicina e chirurgia, il termine stabilito dall'articolo 19
  della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE,
  concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
  certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure
  destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
  stabilimento e di libera prestazione dei servizi, la
  Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le
  incombono ai sensi del detto articolo e dell'articolo 1 della
  direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE,
  concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
  regolamentari e amministrative per le attività di dentista.
  Occorre tenere presente che anche la Corte costituzionale si è
  già occupata, con le ordinanze 16 giugno 1994, n. 244 e 13
  febbraio 1995, n. 38, della legge n. 471/88.  Infatti la
  magistratura ordinaria ha più volte sollevato questione di
  legittimità costituzionale della legge in questione rimandando
  di fatto alle decisioni della Corte di giustizia delle
  Comunità europee.  Considerato, ad oggi, l'esito sfavorevole
  all'Italia del giudizio conclusosi presso la Corte di
  giustizia, già ora i magistrati ordinari non dovrebbero più
  considerare applicabile la legge n. 471/88;
       4) il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386,
  intervenuto in attuazione dell'articolo 4 della legge 24
  aprile 1998, n. 128. <Disposizioni per l'adempimento di
  obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
  europee (legge comunitaria 1995-1997)>.  Detto decreto
  legislativo è intervenuto al fine di colmare la lacuna
  formativa evidenziata dalla sentenza della Corte di Giustizia
  (sentenza 1^ giugno 1995, sulla causa C-40/93 in materia di
  esercizio della professione di odontoiatra) disponendo per i
  dentisti professionisti con formazione non conforme alla
  direttiva 78/687/CEE il superamento, da parte dei
  professionisti interessati, di una specifica prova
  attitudinale.  Nel dettaglio, l'articolo 1 dispone che i
  laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni
  accademici 1980-1985, e in possesso dell'abilitazione
  all'esercizio professionale possano iscriversi all'albo degli
  odontoiatri, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 24
  luglio 1985, n. 409, dopo il superamento di una specifica
  prova attitudinale (comma 1).  Tale prova è finalizzata a
  verificare (comma 2) il possesso di tutta una serie di
  requisiti di conoscenza disciplinare e di una comprovata
  esperienza clinica.  L'organizzazione della suddetta prova è
  demandata ad un apposito decreto del Ministro della sanità, da
  emanare dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto
  legislativo, di concerto con il Ministro dell'università,
  sentita la federazione nazionale dell'ordine dei medici
  chirurghi e degli odontoiatri (comma 3).  I beneficiari della
  legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di
  partecipazione alla prova, mantengono in via transitoria,
  l'iscrizione all'albo degli odontoiatri (comma 4).  L'eventuale
  esito negativo della prova attitudinale comporta la
  cancellazione dall'albo degli odontoiatri (comma 5).  Ai sensi
  dell'articolo 2, si dispone che l'entrata in vigore del
  decreto legislativo determina l'abrogazione della legge 31
  ottobre 1988, n. 471;
       5) il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 420,
  inerente il profilo professionale degli odontoiatri e
  l'individuazione delle relative posizioni funzionali;
       6) il decreto ministeriale 19 marzo 1992, n. 312,
  concernente il regolamento recante l'istituzione della
  professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative
  al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di
  servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle
  Comunità europee.  In tale decreto sono determinati i requisiti
  specifici di ammissione al concorso per la posizione
  funzionale di dirigente di servizio odontoiatrico o primario
  odontoiatra, di coadiutore di servizio odontoiatrico e di
  aiuto corresponsabile odontoiatra, nonché di assistente.  Sono
  infine dettate norme per la composizione delle commissioni
  esaminatrici e per la valutazione dei titoli;
       7) la direttiva 89/594, emanata dal Consiglio CEE,
  modificante la precedente direttiva 78/686.  La stessa dispone
  che, per certificati e titoli di dentista che non
 
                               Pag. 9
 
  corrispondono a quelli specificamente previsti negli allegati
  alla direttiva 78/686, è possibile comunque il riconoscimento
  previa apposita certificazione rilasciata dalle autorità
  competenti, che attesti la conformità dei suddetti diplomi
  alla formazione prevista dalla direttiva 78/687.  Il
  recepimento di tale direttiva è stato disposto dall'articolo 9
  della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il
  1991), ed è stato attuato con il decreto legislativo 2 maggio
  1994, n. 353, concernente l'attuazione di una serie di
  direttive in materia di riconoscimento di diplomi e
  svolgimento di attività di medico, odontoiatra, veterinario,
  infermiere ed ostetrica.
  Conclusioni.
     La presente proposta di legge, quindi, come evidenziato,
  alla sua origine nasceva dalle esigenze emerse negli ultimi
  anni negli ambiti professionali interessati e già ampiamente
  presenti all'attenzione delle forze politiche.  La professione
  di odontoiatra è regolamentata da un insieme di leggi,
  decreti, sentenze della Corte costituzionale lacunose, ambigue
  ed in aperta contraddizione le une con le altre.  Ciò ha
  portato a gravi conseguenze sotto l'aspetto legale e pratico:
  la mancanza di un ordine professionale specifico, l'assenza di
  un suo regolamento e di una sua strutturazione impediscono, da
  un lato, la tutela della professione e del professionista e,
  dall'altro, la tutela del cittadino in quanto paziente.  La
  palude legislativa che regola, a tutt'oggi, la professione
  dell'odontoiatra impedisce infatti al cittadino di avere piena
  consapevolezza e coscienza della figura sanitaria a cui
  affidarsi per le cure odontoiatriche, creando così i
  presupposti per il dilagare dell'abusivismo e del
  prestanomismo professionali.  Fino all'entrata in vigore della
  legge 24 luglio 1985, n. 409, per l'esercizio della
  professione di odontoiatra, era richiesta la laurea in
  medicina e chirurgia e la relativa abilitazione con o senza lo
  specifico diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.
  Nell'anno 1980, in ottemperanza alle normative della Comunità
  europea, con decreto del Presidente della Repubblica 28
  febbraio 1980, n. 135, fu istituito il corso di laurea in
  odontoiatria e protesi dentale.  A seguito di questa
  istituzione, fu emanata la legge 24 luglio 1985, n. 409,
  "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e
  disposizioni relative allo stabilimento e alla libera
  prestazione dei servizi da parte di dentisti cittadini di
  Stati membri della Comunità europea".
     Il legislatore, nella legge n. 409 del 1985, ha voluto
  tenere presente e regolamentare l'esercizio della professione
  non solo da parte dei neo-laureati in odontoiatria, ma anche
  da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso del
  diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o
  sprovvisti di esso, ma iscritti al relativo corso di laurea
  antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente
  della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e più precisamente
  prima del 28 gennaio 1980.  Nella legge istitutiva della
  professione, venivano previsti due albi professionali separati
  presso un unico ordine e cioè l'albo professionale dei medici
  chirurghi e degli odontoiatri.  Per i laureati in medicina e
  chirurgia provvisti di specifica specializzazione non veniva
  fissato obbligo d'iscrizione all'albo professionale degli
  odontoiatri, ma era lasciata loro la possibilità d'iscrizione
  al solo albo professionale dei medici chirurghi con una
  speciale annotazione di qualifica.  Per i laureati in medicina
  e chirurgia, iscritti antecedentemente al 28 gennaio 1980,
  privi di specialità in campo odontoiatrico, era prevista
  invece la possibilità di opzione, entro cinque anni dalla data
  di entrata in vigore della legge, tra l'albo professionale dei
  medici chirurghi e quello degli odontoiatri.  La legge n. 409
  del 1985, che avrebbe dovuto istituire e regolamentare la
  professione di odontoiatria, portò invece con l'ambiguità, la
  lacunosità ed anticostituzionalità delle norme in essa
  contenute, ad un caos nella categoria professionale ed
  all'esplosione di una serie di contenziosi e ricorsi alla
  Corte costituzionale.  Il primo colpo alla già traballante
  legge 24 luglio 1985, n. 409, arrivò dalla legge 31 ottobre
  1988, n. 471, che prevedeva per gli iscritti al corso di
 
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  laurea in medicina e chirurgia negli anni 1980-81, 1981-82,
  1982-83, 1983-84, 1984-85, soggetti questi che erano già a
  conoscenza dell'esistenza del corso di laurea specifico di una
  facoltà istituita a numero chiuso, la possibilità di optare
  per uno dei due ordini professionali entro il 31 dicembre
  1991.  Il secondo colpo, e ben più letale, alla legge n. 409
  del 1985, arrivò con la sentenza n. 100 del 1989 della Corte
  costituzionale, che evidenziava disparità di trattamento tra
  soggetti aventi lo stesso diritto e abrogava parte degli
  articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ponendo
  su uno stesso piano specialisti e non, dando a questi ultimi
  possibilità d'iscriversi anche all'albo professionale degli
  odontoiatri restando iscritti a quello dei medici, senza
  limiti di tempo e, secondo un'interpretazione della
  Commissione centrale esercenti la professione sanitaria, dando
  loro possibilità di usufruire della sola annotazione.
     La convivenza di due albi professionali in uno stesso
  ordine ha evidenziato in maniera sempre più evidente le
  difficoltà organizzative e di conduzione di una siffatta
  situazione, anche perché la legge n. 409 del 1985, trasferendo
  i poteri di cui alle lettere  c), f)  e  g)  del primo
  comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
  provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha
  assegnato alle relative commissioni degli odontoiatri e dei
  medici i poteri disciplinari, quello di interposizione nelle
  controversie e quello di designazione dei rappresentanti della
  specifica professione lasciando le altre incombenze e
  soprattutto la tenuta dell'albo professionale ancora alla
  competenza del consiglio dell'ordine.  Tale complessa
  situazione ha comportato il realizzarsi di una realtà quanto
  mai variegata ed a volte contraddittoria in ambito nazionale.
  Vi sono ordini dove tutti gli esercenti l'odontoiatria sono
  iscritti al rispettivo albo professionale ed altri invece
  dove, a seconda dell'interpretazione condivisa, le normative
  variano apparentemente senza limiti ben precisi.  E' chiaro
  quindi che la creazione di un ordine autonomo degli esercenti
  l'odontoiatria che metta fine ad una situazione inaccettabile
  per una professione tanto importante e delicata, è ormai
  condizione obbligatoria anche nell'ottica della realtà
  europea.
     Di questa necessità è convinta sostenitrice la Federazione
  nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e
  lo sono anche le associazioni più rappresentative di
  categoria.  Da tutto quanto sopra esposto appare inequivocabile
  che il titolo I, e più specificatamente gli articoli 1, 2, 3,
  4, 5, 6 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, hanno
  completamente disatteso le aspettative e se ne rende
  necessaria la sostituzione.
     Riassumendo quanto finora sostenuto, il corso di laurea in
  odontoiatria e protesi dentaria è stato istituito con decreto
  del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, in
  ottemperanza alle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE del
  Consiglio, del 25 luglio 1978.  Successivamente, dopo cinque
  anni è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra
  unitamente al relativo albo professionale, con legge 24 luglio
  1985, n. 409; con tale legge sono stati, inoltre, disciplinati
  il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi
  da parte degli odontoiatri cittadini di Stati membri delle
  Comunità europee.  All'epoca il legislatore non ritenne
  opportuno istituire un autonomo ordine professionale e dispose
  la costituzione per gli iscritti all'albo professionale degli
  odontoiatri, nell'ambito degli ordini provinciali dei medici
  chirurghi, di una apposita commissione cui ha demandato,
  distinguendo tra attribuzioni di carattere generale e di
  carattere specifico, tre poteri: quello disciplinare, quello
  di intervento nelle controversie e quello di designazione dei
  rappresentanti della professione negli enti e negli
  organismi.
     Nella speranza che questo provvedimento possa al più
  presto divenire legge e così colmare il vuoto legislativo
  inerente la professione e si possano salvaguardare le
  situazioni di disagio di molti operatori venutasi a creare, ne
  chiedo la celere approvazione.
                                 Alessandro CE',  Relatore.
 
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