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Onorevoli Colleghi! - Il testo della presente proposta
di legge, che la XII Commissione presenta all'Assemblea in
seconda lettura, costituisce la risposta alle numerose
esigenze emerse negli ultimi anni negli ambiti professionali
interessati, cioè quello dei medici e degli odontoiatri, e su
cui l'attenzione delle forze politiche presenti in Parlamento
è concentrata da ben due legislature.
I lavori parlamentari.
La Commissione Affari sociali della Camera ha iniziato
l'esame delle varie proposte di legge in materia all'inizio
della presente legislatura, riprendendo fondamentalmente il
lavoro non ultimato nel corso della XII legislatura a causa
dello scioglimento anticipato delle Camere. In effetti ricordo
che la proposta di legge n. 72, a firma Calderoli, da cui è
iniziata la discussione, riproponeva il testo approvato dalla
Commissione Affari sociali della Camera il 20 giugno 1995,
come modificato dalla Commissione Igiene e sanità del Senato,
che lo aveva approvato nella seduta del 20 dicembre 1995. Lo
scioglimento anticipato delle Camere non aveva permesso
l'ultima votazione per l'approvazione definitiva della
legge.
L'esame dell'AC 72, presentato il 9 giugno 1996, ha
iniziato il suo iter in Commissione Affari sociali il 31
luglio 1996, e solo in seguito ad un lungo dibattito il
provvedimento è stato licenziato dalla stessa in sede
legislativa il 9 luglio 1997.
Trasmesso al Senato, il provvedimento ha subito alcune
modifiche di seguito evidenziate ed è stato approvato il 30
luglio dell'anno successivo. Da allora, superando una serie di
ostacoli, sia di ordine concettuale sia di conformità agli
obblighi imposti dalla Unione europea, il presente
provvedimento giunge in Assemblea nella speranza che sia
licenziato celermente e nella formulazione definitiva di modo
da dare una normativa certa e conforme alle regole comunitarie
tanto attesa da tutti gli operatori del settore.
L'articolato definito dalla Commissione Affari sociali
così come modificato dalla seconda lettura.
Il provvedimento in esame consta di 26 articoli.
L'articolo 1 istituisce la professione sanitaria di
odontoiatra, della quale (comma 2) si specifica l'oggetto
individuato nelle attività inerenti la diagnosi e la terapia
delle malattie e delle anomalie congenite ed acquisite dei
denti o della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti,
nonché nelle attività di prevenzione e di riabilitazione
odontoiatrica, ferme restando le competenze dei laureati in
medicina e chirurgia, da regolamentare con decreto del
Ministro della sanità, emanato d'intesa con la federazione
nazionale degli ordini degli odontoiatri e con la federazione
nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.
Il comma 3 precisa che l'odontoiatra può prescrivere tutti
i medicamenti, gli esami di laboratorio e le indagini
diagnostiche necessari all'esercizio della professione.
L'articolo 2 concerne invece l'esame di Stato per il
conseguimento dell'abilitazione all'esercizio professionale,
che ha carattere specificamente professionale (comma 1). Per
la disciplina compiuta dell'esame, il comma 2 rinvia ad
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apposito decreto del Ministro dell'università, da emanare
sentito il parere del Consiglio universitario nazionale e
dell'istituendo Consiglio nazionale degli ordini degli
odontoiatri.
L'articolo 3 consente l'esercizio della professione
esclusivamente agli iscritti all'albo professionale degli
odontoiatri, istituito presso ciascun ordine provinciale.
L'iscrizione in un albo provinciale consente l'esercizio della
professione in tutto il territorio nazionale. Possono
iscriversi all'albo anche i cittadini degli Stati membri
dell'Unione europea che esercitino attività di odontoiatra in
possesso di un diploma, certificato o altro titolo, conseguito
in uno Stato membro dell'Unione e compreso nell'elenco
allegato alla legge n. 409 del 1985.
I requisiti per l'iscrizione sono indicati nei commi 3 e
4. Oltre al godimento dei diritti civili e all'obbligo di
residenza ovvero di svolgimento dell'attività professionale
nella circoscrizione territoriale nella quale è istituito
l'ordine, il comma 3 prevede il requisito della cittadinanza
italiana e quello del conseguimento dell'abilitazione alla
professione di odontoiatra. Questi ultimi due requisiti devono
però essere letti in relazione alle altre disposizioni
contenute nello stesso articolo 3; infatti, per quanto attiene
alla cittadinanza, occorre tenere presente il terzo periodo
del comma 2 e la lettera e), sostanzialmente identica,
del comma 4, che ammettono l'iscrizione anche per i cittadini
dell'Unione europea, secondo la disciplina già richiamata. Con
riferimento invece all'abilitazione professionale, bisogna
considerare le previsioni del successivo comma 4, lettera
b), che consente l'iscrizione anche ai laureati in
medicina e chirurgia purché iscritti al relativo corso di
laurea prima del 28 gennaio 1980. Durante il passaggio al
Senato sono stati inseriti, tra i soggetti che possono
iscriversi all'albo, anche i laureati in medicina e chirurgia
in possesso del diploma di specializzazione in campo
odontoiatrico (lettera c). Con riferimento a questa
disposizione, la Commissione Affari sociali ha ritenuto
importante esplicitare che la possibilità di iscriversi è
limitata però a coloro che sono in possesso del relativo
diploma di specializzazione al momento dell'entrata in vigore
della legge. Questo al fine di evitare che si possano in
futuro verificare dei contenziosi, in quanto, a causa della
incertezza normativa e di sopravvenute sentenze, alcuni corsi
di specializzazione erano stati di fatto sospesi e
un'interpretazione estensiva della lettera c) potrebbe
rimettere in moto detti corsi e produrre nuovi specialisti.
E', inoltre, consentita l'iscrizione anche agli stranieri
che godano dei diritti civili, che abbiano conseguito in
Italia il titolo di abilitazione professionale e che siano
cittadini di uno Stato con cui sia stato stipulato un accordo
di reciprocità. A questo proposito si ricorda che nel testo
approvato dal Senato era stata introdotta una disposizione che
consentiva l'iscrizione anche ai cittadini italiani che, entro
la data di entrata in vigore della legge, avessero conseguito
la laurea in stomatologia-odontoiatria presso una università
con sede in una località oggi appartenente ad uno Stato
europeo non facente parte dell'Unione europea, e già facente
parte del territorio nazionale, dove è consistente la comunità
italiana, in possesso del certificato, rilasciato dalle
competenti autorità italiane, di valore in loco del
titolo di studio conseguito. Questa disposizione aveva lo
scopo di sanare tutta una serie di situazioni venutasi a
creare con i titoli di studio conseguiti nelle università di
Fiume e più in generale della ex- Jugoslavia.
E' stato ritenuto necessario sopprimere la disposizione
citata in quanto la normativa comunitaria sull'esercizio della
professione di odontoiatra consente agli Stati membri di
riconoscere i titoli di studio conseguiti in Stati non
appartenenti all'Unione europea senza tuttavia attribuire il
diritto di stabilimento all'interno dell'Unione. In assenza di
un trattato internazionale che riconosca validità al percorso
didattico realizzato in uno Stato non appartenente all'Unione
europea non è infatti possibile operare una sanatoria
attraverso una provvedimento legislativo. Il problema della
equipollenza dei titoli deve essere risolto dalle facoltà
universitarie italiane, nell'ambito dell'autonomia ad esse
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riconosciute dall'ordinamento. Il Parlamento con il giusto
strumento di indirizzo chiederà al Governo di sollecitare la
valutazione della preparazione e del percorso formativo dei
soggetti che hanno conseguito il titolo nelle aree sopracitate
affinché venga raggiunto un celere riconoscimento dei titoli
ritenuti rispondenti alle caratteristiche dettate dalla nostra
normativa nazionale ovvero da quella europea.
Infine le disposizioni di cui al comma 5, relative alla
previsione del doppio canale di iscrizione ai due albi, già
modificate dal Senato (commi 5 e 6 testo Senato), vengono in
questa stesura modificate chiarendo, senza dubbi di
interpretazione, che i soggetti di cui alle lettere b) e
c), in virtù di un diritto acquisito, possano chiedere
l'iscrizione, in qualsiasi momento, alternativamente ad uno o
l'altro albo, previa cancellazione dal precedente.
Nella formulazione odierna l'articolo avente per oggetto
la prova attitudinale, nel testo approvato al Senato (articolo
4), è stato soppresso in quanto questo riproponeva in modo
pressoché identico le disposizioni contenute nel decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 336, approvato nel
frattempo.
L'attuale articolo 4 disciplina i corsi di laurea e
prevede che le università, in relazione alle proprie strutture
didattiche e scientifiche, nell'ambito dei criteri generali di
programmazione definiti con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentito il Ministro della sanità, possono stabilire, per
ciascun anno accademico, una riserva di posti per consentire
l'iscrizione al corso di laurea in medicina e chirurgia ai
laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonché
l'iscrizione al corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria ai laureati in medicina e chirurgia, sulla base degli
esami sostenuti riconosciuti e previo superamento di un esame
di ammissione. Si evidenzia che rispetto al testo approvato
alla Camera in prima lettura, il Senato ha eliminato il
riferimento all'iscrizione al secondo o al terzo anno del
corso di laurea in medicina.
Gli articoli da 5 a 22 disciplinano il funzionamento
dell'ordine degli odontoiatri, basato su ordini provinciali,
su federazioni regionali e su una federazione nazionale.
Gli articoli da 5 a 10 si occupano in particolare
dell'ordine provinciale.
L'articolo 5 regola l'ordine provinciale degli
odontoiatri, costituito presso ciascuna provincia, i cui
organi, con durata quadriennale, sono l'assemblea degli
iscritti, il consiglio direttivo, il presidente, il
vicepresidente, il segretario, il tesoriere, il collegio dei
revisori dei conti. E' anche previsto che, in certe
condizioni, l'ordine provinciale possa avere per
circoscrizione due province finitime, ovvero possa essere
assorbito dalla federazione regionale. Ciascun ordine
provinciale cura la tenuta dell'albo provinciale degli
odontoiatri e dell'elenco transitorio dei dentisti privi di
laurea o del diploma di abilitazione all'esercizio della
medicina e chirurgia, ai sensi del RDL 13 gennaio 1930, n.
20.
L'articolo 6 regola le attribuzioni dell'assemblea
provinciale, formata da tutti gli iscritti all'ordine
provinciale.
Gli articolo 7 e 8 prevedono disposizioni inerenti il
consiglio direttivo dell'ordine provinciale; l'articolo 7
detta norme in merito alla convocazione e alle modalità di
elezione del consiglio mentre l'articolo 8 disciplina
dettagliatamente i compiti del consiglio direttivo dell'ordine
provinciale.
L'articolo 9 definisce le attribuzioni del presidente. Va
segnalata la prevista possibilità di provocare la decadenza
del presidente dalla carica tramite l'approvazione, da parte
del consiglio direttivo, di una mozione di sfiducia.
L'articolo 10 regola le attribuzioni del vicepresidente,
del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei
conti dell'ordine provinciale.
Gli articoli da 11 a 14 si occupano delle federazioni
regionali degli ordini.
L'articolo 11 detta norme sulla federazione regionale
degli ordini degli odontoiatri, disponendo che tutti gli
ordini provinciali della stessa regione siano riuniti in una
federazione regionale degli ordini degli odontoiatri, che ha
sede nella città sede dell'assessorato regionale alla
sanità.
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Gli organi della federazione, che hanno anch'essi durata
quadriennale, sono l'assemblea, il consiglio direttivo, il
presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere e
il collegio dei revisori dei conti.
L'articolo 12 definisce la composizione e compiti
dell'assemblea regionale, prevedendo che ne facciano parte i
membri dei consigli direttivi provinciali.
L'articolo 13 si occupa del consiglio direttivo della
federazione regionale, dettando al comma 1 norme in merito
alla composizione del consiglio medesimo e al comma 3 norme in
merito alla sua convocazione.
L'articolo 14 definisce le attribuzioni del presidente,
del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del
collegio dei revisori dei conti della federazione regionale,
rinviando a quanto già previsto per gli analoghi organi
dell'ordine provinciale. Pertanto, è prevista la possibilità
di provocare la decadenza anche del presidente della
federazione regionale, da parte del consiglio direttivo,
tramite l'approvazione di una mozione di sfiducia.
Gli articoli da 15 a 18 si occupano della federazione
nazionale degli ordini.
L'articolo 15 detta norme sulla federazione nazionale
degli ordini degli odontoiatri, disponendo che tutti gli
ordini provinciali siano riuniti in una federazione nazionale,
con sede in Roma. Gli organi della federazione nazionale, che
hanno durata quadriennale, sono il consiglio nazionale, il
comitato centrale, il presidente, il vicepresidente, il
segretario, il tesoriere e il collegio dei revisori dei
conti.
L'articolo 16 prevede che il consiglio nazionale sia
composto dai presidenti degli ordini provinciali e ne elenca i
compiti.
L'articolo 17 elenca le attribuzioni del comitato centrale
della federazione nazionale, che è composto da quindici membri
eletti dal consiglio nazionale. Tra le attribuzioni del
comitato centrale, va ricordata l'elezione del presidente, del
vicepresidente, del segretario e del tesoriere. Rilevante
anche il compito di stabilire, in rapporto al numero degli
iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
deve versare per le spese di funzionamento della federazione
nazionale.
L'articolo 18 definisce le attribuzioni del presidente,
del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del
collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale,
rinviando a quanto già previsto per gli analoghi organi
dell'ordine provinciale. Pertanto, è prevista la possibilità
di provocare la decadenza anche del presidente della
federazione nazionale, da parte del comitato centrale, tramite
l'approvazione di una mozione di sfiducia.
L'articolo 19 contiene disposizioni comuni ai componenti
degli organi collegiali, prevedendo, in caso di cessazione
dalla carica, il subentro del primo dei non eletti, nonché
l'ineleggibilità negli organi dell'ordine degli odontoiatri di
coloro che rivestono cariche negli organi dell'ordine dei
medici-chirurghi.
L'articolo 20 si occupa dei provvedimenti disciplinari a
carico degli odontoiatri dipendenti da strutture pubbliche,
prevedendo la validità anche all'interno del rapporto di
lavoro dipendente dei provvedimenti di sospensione.
L'articolo 21 dispone che possa essere disposta contro chi
sia condannato per due volte per il reato di abusivo esercizio
di una professione la radiazione dall'albo provinciale degli
odontoiatri, secondo un procedimento che sarà disciplinato dal
regolamento di attuazione della legge.
L'articolo 22 disciplina le funzioni della Commissione
centrale per gli esercenti le professioni sanitarie in
relazione alla professione di odontoiatra e conferisce alla
stessa, opportunamente integrata, le competenze in materia di
ricorsi e di provvedimenti disciplinari.
L'articolo 23 disciplina il trattamento previdenziale
degli odontoiatri, prevedendo che, a decorrere dalla data di
iscrizione ai neo-costituiti albi provinciali degli
odontoiatri, gli esercenti siano obbligatoriamente iscritti al
fondo di previdenza dell'ENPAM; i laureati in odontoiatria
possono inoltre ricostituire, a titolo oneroso, il periodo
pregresso, ossia quello decorrente dalla data di prima
iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei
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medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24
luglio 1985, n. 409.
L'articolo 24 contiene le norme di attuazione. In
particolare, oltre agli adempimenti per la prima costituzione
degli organi degli ordini professionali e delle federazioni
regionali e nazionali, è previsto un regolamento di attuazione
della legge, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in
vigore della stessa, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge n. 400 del 1988.
L'articolo 25 contiene modifiche alla legge n. 409 del
1985, che viene peraltro anche largamente abrogata.
Infine l'articolo 26, recante disposizioni finanziarie,
dispone che per gli oneri derivanti dalla istituzione degli
albi provinciali si fa fronte mediante i contributi versati
dagli iscritti agli albi medesimi. Per quanto riguarda gli
oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per
l'abilitazione all'esercizio professionale, invece, si
provvede con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a
carico dei partecipanti.
La normativa vigente.
Al fine di dare un quadro generale sulla situazione
normativa odierna, relativo al tema trattato dalla presente
proposta di legge, desidero richiamare i documenti principali
di riferimento:
1) il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1980, n. 135, recante Istituzione del corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria presso la facoltà di medicina
e chirurgia ha istituito presso le facoltà di medicina e
chirurgia il corso di laurea in odontoiatria e protesi
dentaria di durata quinquennale, suddiviso in un biennio e un
triennio. L'istituzione del corso di laurea in odontoiatria
deriva dalla direttiva 76/686/CEE, concernente il reciproco
riconoscimento dei diplomi e degli altri titoli di dentista e
comportante misure per agevolare l'effettivo esercizio del
diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi
nei vari Paesi della Comunità. Al momento dell'approvazione di
tale direttiva, l'Italia si era riservata di notificare il
titolo nazionale che dava diritto al riconoscimento
dell'avvenuta formazione nella professione di dentista anche
nel resto della Comunità. L'articolo 19 della sopracitata
direttiva disponeva che, dal momento in cui l'Italia avesse
preso le misure necessarie per conformarsi alla direttiva
stessa, gli Stati membri avrebbero riconosciuto, ai fini
dell'esercizio delle attività di odontoiatra, i diplomi,
certificati e altri titoli di medico rilasciati in Italia a
persone che avessero iniziato la loro formazione universitaria
di medico al più tardi dopo diciotto mesi dalla notifica della
direttiva (avvenuta il 28 luglio 1978); tali persone avrebbero
dovuto essere altresì in possesso di un attestato, rilasciato
dalle competenti autorità italiane, volto a certificare che
esse si fossero effettivamente e lecitamente dedicate in
Italia a titolo principale alle attività di odontoiatra per un
periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque
anni che precedono il rilascio dell'attestato e che tali
persone erano autorizzate ad esercitare dette attività alle
medesime condizioni dei titolari del diploma del corso di
laurea in odontoiatria, in quel momento non ancora istituito.
Erano dispensate dall'accennata pratica triennale le persone
che avessero già compiuto con successo studi di almeno tre
anni la cui equivalenza alla formazione prevista dalla
direttiva 78/687/CEE fosse attestata dalle autorità
competenti. Fu la pressoché contemporanea direttiva
78/687/CEE, appena citata e contenente il coordinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per
le attività di dentista, che esplicitò, nelle premesse,
l'obbligo per l'Italia di "creare una nuova categoria di
professionisti abilitati ad esercitare l'attività di dentista
ad un titolo diverso da quello di medico", precisando al tempo
stesso che "la creazione di una nuova professione richiede ...
non soltanto l'instaurazione di una formazione specifica...,
ma anche l'instaurazione delle strutture della nuova
professione quali, ad esempio, l'ordine professionale". Con
l'articolo 13 della direttiva comunitaria 89/594/CEE è stato
successivamente specificato che per l'Italia il titolo interno
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necessario per l'esercizio dell'attività di dentista è il
diploma di laurea in odontoiatria;
2) la legge 24 luglio 1985, n. 409, che sulla base
dell'evoluzione della normativa comunitaria sopracitata, ha
istituito la professione sanitaria di odontoiatra e ha dettato
disposizioni relative al diritto di stabilimento e alla libera
prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di
Stati membri delle Comunità europee. L'esercizio di tale
professione è stato consentito solo a coloro che sono in
possesso dello specifico diploma di laurea in odontoiatria e
protesi dentaria e della relativa abilitazione professionale,
conseguita previo esame di Stato, nonché ai laureati in
medicina e chirurgia, in possesso della relativa abilitazione
professionale e di diploma di specializzazione in campo
odontoiatrico. L'articolo 4 della citata legge da una parte
istituisce presso ogni ordine dei medici-chirurghi un separato
albo professionale per la iscrizione dei laureati in
odontoiatria e protesi dentaria, abilitati all'esercizio
professionale; dall'altra dà la facoltà di iscriversi a tale
albo ai laureati in medicina e chirurgia abilitati
all'esercizio professionale, purché in possesso di diploma di
specializzazione in campo odontoiatrico. Questi laureati in
medicina potevano quindi iscriversi ad entrambi gli albi. La
medesima facoltà non era consentita ai laureati in medicina
privi del diploma di specializzazione, ma iscrittisi al
diploma di laurea entro il 28 gennaio 1980 (ossia prima
dell'istituzione del corso di laurea in odontoiatria); a tali
medici, in via transitoria, veniva concessa la facoltà di
optare, entro 5 anni, per l'iscrizione all'albo degli
odontoiatri (articolo 20). Pertanto, sulla base della legge n.
409 del 1985 solo i laureati in medicina con specializzazione
in campo odontoiatrico potevano rimanere iscritti all'albo dei
medici chirurghi, con apposita annotazione della specifica
specializzazione, conservando il diritto all'esercizio della
professione di odontoiatra (articolo 5). Su tale materia è
intervenuta la sentenza della Corte costituzionale 9 marzo
1989, n. 100, che ha dichiarato l'illegittimità degli articoli
4, 5 e 20 della legge n. 409 del 1985 nella parte in cui non
prevedono che i laureati in medicina e chirurgia iscritti al
corso di laurea anteriormente al 28 gennaio 1980, ottenuta
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, possano
contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici
chirurghi così come prescritto per i laureati in medicina,
specializzati in odontoiatria, e nella parte in cui prevedono
che i medesimi possano "optare" nel termine di 5 anni per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché "chiedere"
senza limite di tempo tale iscrizione. L'attuazione della
legge n. 409 del 1985 si è avuta con i seguenti
provvedimenti:
a) decreto ministeriale 3 dicembre 1985, con cui
si è approvato il regolamento sugli esami di abilitazione
all'esercizio della professione di odontoiatra;
b) decreto ministeriale 30 gennaio 1986, che ha
individuato le modalità e procedure per la iscrizione all'albo
degli odontoiatri da parte dei medici;
c) decreto ministeriale 24 settembre 1987, n.
481, che ha determinato le attribuzioni degli odontoiatri
addetti ai presìdi e servizi delle Unità sanitarie locali;
3) la legge 31 ottobre 1988, n. 471, che ha dato facoltà
ai laureati in medicina e chirurgia, immatricolati al relativo
corso di laurea negli anni accademici 1980-1985, di optare per
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri fino al 31 dicembre
1991. Sulla legge n. 471 del 1988 la Commissione delle
Comunità europee ha aperto una procedura di infrazione ai
sensi dell'articolo 169 del Trattato (causa C n. 40/93): la
Commissione contesta che con questa legge la Repubblica
italiana ha violato la normativa comunitaria per il fatto di
consentire, oltre i limiti temporali inderogabilmente fissati
dall'articolo 19 della direttiva 78/686/CEE, l'accesso alla
professione di dentista a persone prive della formazione
professionale richiesta dalla normativa comunitaria, perché in
possesso della sola laurea in medicina e non anche del diploma
di specializzazione. La Corte di giustizia ha definito la
causa con la sentenza emessa il 1^ giugno 1995, condannando
l'Italia. In particolare, la Corte ha statuito che, prorogando
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fino all'anno accademico 1984/1985, nei confronti dei laureati
in medicina e chirurgia, il termine stabilito dall'articolo 19
della direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/686/CEE,
concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi,
certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure
destinate ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi, la
Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che le
incombono ai sensi del detto articolo e dell'articolo 1 della
direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/687/CEE,
concernente il coordinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative per le attività di dentista.
Occorre tenere presente che anche la Corte costituzionale si è
già occupata, con le ordinanze 16 giugno 1994, n. 244 e 13
febbraio 1995, n. 38, della legge n. 471/88. Infatti la
magistratura ordinaria ha più volte sollevato questione di
legittimità costituzionale della legge in questione rimandando
di fatto alle decisioni della Corte di giustizia delle
Comunità europee. Considerato, ad oggi, l'esito sfavorevole
all'Italia del giudizio conclusosi presso la Corte di
giustizia, già ora i magistrati ordinari non dovrebbero più
considerare applicabile la legge n. 471/88;
4) il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386,
intervenuto in attuazione dell'articolo 4 della legge 24
aprile 1998, n. 128. <Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee (legge comunitaria 1995-1997)>. Detto decreto
legislativo è intervenuto al fine di colmare la lacuna
formativa evidenziata dalla sentenza della Corte di Giustizia
(sentenza 1^ giugno 1995, sulla causa C-40/93 in materia di
esercizio della professione di odontoiatra) disponendo per i
dentisti professionisti con formazione non conforme alla
direttiva 78/687/CEE il superamento, da parte dei
professionisti interessati, di una specifica prova
attitudinale. Nel dettaglio, l'articolo 1 dispone che i
laureati in medicina e chirurgia, immatricolati negli anni
accademici 1980-1985, e in possesso dell'abilitazione
all'esercizio professionale possano iscriversi all'albo degli
odontoiatri, istituito ai sensi dell'articolo 4 della legge 24
luglio 1985, n. 409, dopo il superamento di una specifica
prova attitudinale (comma 1). Tale prova è finalizzata a
verificare (comma 2) il possesso di tutta una serie di
requisiti di conoscenza disciplinare e di una comprovata
esperienza clinica. L'organizzazione della suddetta prova è
demandata ad un apposito decreto del Ministro della sanità, da
emanare dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto
legislativo, di concerto con il Ministro dell'università,
sentita la federazione nazionale dell'ordine dei medici
chirurghi e degli odontoiatri (comma 3). I beneficiari della
legge 31 ottobre 1988, n. 471, che abbiano fatto domanda di
partecipazione alla prova, mantengono in via transitoria,
l'iscrizione all'albo degli odontoiatri (comma 4). L'eventuale
esito negativo della prova attitudinale comporta la
cancellazione dall'albo degli odontoiatri (comma 5). Ai sensi
dell'articolo 2, si dispone che l'entrata in vigore del
decreto legislativo determina l'abrogazione della legge 31
ottobre 1988, n. 471;
5) il decreto ministeriale 24 settembre 1987, n. 420,
inerente il profilo professionale degli odontoiatri e
l'individuazione delle relative posizioni funzionali;
6) il decreto ministeriale 19 marzo 1992, n. 312,
concernente il regolamento recante l'istituzione della
professione sanitaria di odontoiatra e disposizioni relative
al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di
servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle
Comunità europee. In tale decreto sono determinati i requisiti
specifici di ammissione al concorso per la posizione
funzionale di dirigente di servizio odontoiatrico o primario
odontoiatra, di coadiutore di servizio odontoiatrico e di
aiuto corresponsabile odontoiatra, nonché di assistente. Sono
infine dettate norme per la composizione delle commissioni
esaminatrici e per la valutazione dei titoli;
7) la direttiva 89/594, emanata dal Consiglio CEE,
modificante la precedente direttiva 78/686. La stessa dispone
che, per certificati e titoli di dentista che non
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corrispondono a quelli specificamente previsti negli allegati
alla direttiva 78/686, è possibile comunque il riconoscimento
previa apposita certificazione rilasciata dalle autorità
competenti, che attesti la conformità dei suddetti diplomi
alla formazione prevista dalla direttiva 78/687. Il
recepimento di tale direttiva è stato disposto dall'articolo 9
della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il
1991), ed è stato attuato con il decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 353, concernente l'attuazione di una serie di
direttive in materia di riconoscimento di diplomi e
svolgimento di attività di medico, odontoiatra, veterinario,
infermiere ed ostetrica.
Conclusioni.
La presente proposta di legge, quindi, come evidenziato,
alla sua origine nasceva dalle esigenze emerse negli ultimi
anni negli ambiti professionali interessati e già ampiamente
presenti all'attenzione delle forze politiche. La professione
di odontoiatra è regolamentata da un insieme di leggi,
decreti, sentenze della Corte costituzionale lacunose, ambigue
ed in aperta contraddizione le une con le altre. Ciò ha
portato a gravi conseguenze sotto l'aspetto legale e pratico:
la mancanza di un ordine professionale specifico, l'assenza di
un suo regolamento e di una sua strutturazione impediscono, da
un lato, la tutela della professione e del professionista e,
dall'altro, la tutela del cittadino in quanto paziente. La
palude legislativa che regola, a tutt'oggi, la professione
dell'odontoiatra impedisce infatti al cittadino di avere piena
consapevolezza e coscienza della figura sanitaria a cui
affidarsi per le cure odontoiatriche, creando così i
presupposti per il dilagare dell'abusivismo e del
prestanomismo professionali. Fino all'entrata in vigore della
legge 24 luglio 1985, n. 409, per l'esercizio della
professione di odontoiatra, era richiesta la laurea in
medicina e chirurgia e la relativa abilitazione con o senza lo
specifico diploma di specializzazione in campo odontoiatrico.
Nell'anno 1980, in ottemperanza alle normative della Comunità
europea, con decreto del Presidente della Repubblica 28
febbraio 1980, n. 135, fu istituito il corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentale. A seguito di questa
istituzione, fu emanata la legge 24 luglio 1985, n. 409,
"Istituzione della professione sanitaria di odontoiatra e
disposizioni relative allo stabilimento e alla libera
prestazione dei servizi da parte di dentisti cittadini di
Stati membri della Comunità europea".
Il legislatore, nella legge n. 409 del 1985, ha voluto
tenere presente e regolamentare l'esercizio della professione
non solo da parte dei neo-laureati in odontoiatria, ma anche
da parte dei laureati in medicina e chirurgia in possesso del
diploma di specializzazione in campo odontoiatrico o
sprovvisti di esso, ma iscritti al relativo corso di laurea
antecedentemente all'emanazione del decreto del Presidente
della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, e più precisamente
prima del 28 gennaio 1980. Nella legge istitutiva della
professione, venivano previsti due albi professionali separati
presso un unico ordine e cioè l'albo professionale dei medici
chirurghi e degli odontoiatri. Per i laureati in medicina e
chirurgia provvisti di specifica specializzazione non veniva
fissato obbligo d'iscrizione all'albo professionale degli
odontoiatri, ma era lasciata loro la possibilità d'iscrizione
al solo albo professionale dei medici chirurghi con una
speciale annotazione di qualifica. Per i laureati in medicina
e chirurgia, iscritti antecedentemente al 28 gennaio 1980,
privi di specialità in campo odontoiatrico, era prevista
invece la possibilità di opzione, entro cinque anni dalla data
di entrata in vigore della legge, tra l'albo professionale dei
medici chirurghi e quello degli odontoiatri. La legge n. 409
del 1985, che avrebbe dovuto istituire e regolamentare la
professione di odontoiatria, portò invece con l'ambiguità, la
lacunosità ed anticostituzionalità delle norme in essa
contenute, ad un caos nella categoria professionale ed
all'esplosione di una serie di contenziosi e ricorsi alla
Corte costituzionale. Il primo colpo alla già traballante
legge 24 luglio 1985, n. 409, arrivò dalla legge 31 ottobre
1988, n. 471, che prevedeva per gli iscritti al corso di
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laurea in medicina e chirurgia negli anni 1980-81, 1981-82,
1982-83, 1983-84, 1984-85, soggetti questi che erano già a
conoscenza dell'esistenza del corso di laurea specifico di una
facoltà istituita a numero chiuso, la possibilità di optare
per uno dei due ordini professionali entro il 31 dicembre
1991. Il secondo colpo, e ben più letale, alla legge n. 409
del 1985, arrivò con la sentenza n. 100 del 1989 della Corte
costituzionale, che evidenziava disparità di trattamento tra
soggetti aventi lo stesso diritto e abrogava parte degli
articoli 4, 5 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, ponendo
su uno stesso piano specialisti e non, dando a questi ultimi
possibilità d'iscriversi anche all'albo professionale degli
odontoiatri restando iscritti a quello dei medici, senza
limiti di tempo e, secondo un'interpretazione della
Commissione centrale esercenti la professione sanitaria, dando
loro possibilità di usufruire della sola annotazione.
La convivenza di due albi professionali in uno stesso
ordine ha evidenziato in maniera sempre più evidente le
difficoltà organizzative e di conduzione di una siffatta
situazione, anche perché la legge n. 409 del 1985, trasferendo
i poteri di cui alle lettere c), f) e g) del primo
comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ha
assegnato alle relative commissioni degli odontoiatri e dei
medici i poteri disciplinari, quello di interposizione nelle
controversie e quello di designazione dei rappresentanti della
specifica professione lasciando le altre incombenze e
soprattutto la tenuta dell'albo professionale ancora alla
competenza del consiglio dell'ordine. Tale complessa
situazione ha comportato il realizzarsi di una realtà quanto
mai variegata ed a volte contraddittoria in ambito nazionale.
Vi sono ordini dove tutti gli esercenti l'odontoiatria sono
iscritti al rispettivo albo professionale ed altri invece
dove, a seconda dell'interpretazione condivisa, le normative
variano apparentemente senza limiti ben precisi. E' chiaro
quindi che la creazione di un ordine autonomo degli esercenti
l'odontoiatria che metta fine ad una situazione inaccettabile
per una professione tanto importante e delicata, è ormai
condizione obbligatoria anche nell'ottica della realtà
europea.
Di questa necessità è convinta sostenitrice la Federazione
nazionale degli ordini dei medici chirurghi ed odontoiatri e
lo sono anche le associazioni più rappresentative di
categoria. Da tutto quanto sopra esposto appare inequivocabile
che il titolo I, e più specificatamente gli articoli 1, 2, 3,
4, 5, 6 e 20 della legge 24 luglio 1985, n. 409, hanno
completamente disatteso le aspettative e se ne rende
necessaria la sostituzione.
Riassumendo quanto finora sostenuto, il corso di laurea in
odontoiatria e protesi dentaria è stato istituito con decreto
del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1980, n. 135, in
ottemperanza alle direttive 78/686/CEE e 78/687/CEE del
Consiglio, del 25 luglio 1978. Successivamente, dopo cinque
anni è stata istituita la professione sanitaria di odontoiatra
unitamente al relativo albo professionale, con legge 24 luglio
1985, n. 409; con tale legge sono stati, inoltre, disciplinati
il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi
da parte degli odontoiatri cittadini di Stati membri delle
Comunità europee. All'epoca il legislatore non ritenne
opportuno istituire un autonomo ordine professionale e dispose
la costituzione per gli iscritti all'albo professionale degli
odontoiatri, nell'ambito degli ordini provinciali dei medici
chirurghi, di una apposita commissione cui ha demandato,
distinguendo tra attribuzioni di carattere generale e di
carattere specifico, tre poteri: quello disciplinare, quello
di intervento nelle controversie e quello di designazione dei
rappresentanti della professione negli enti e negli
organismi.
Nella speranza che questo provvedimento possa al più
presto divenire legge e così colmare il vuoto legislativo
inerente la professione e si possano salvaguardare le
situazioni di disagio di molti operatori venutasi a creare, ne
chiedo la celere approvazione.
Alessandro CE', Relatore.
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