| Rilevato che all'articolo 3, comma 3, lettera a),
sarebbe stato opportuno aggiungere, in fine, le parole ",
cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea o cittadino
straniero in possesso dei requisiti di cui al comma 4 lettera
f) ", posto che il successivo comma 4, lettere e)
ed f) prevede che possono iscriversi all'albo
professionale i cittadini degli Stati membri dell'Unione
europea in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, primo
comma, della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito
dall'articolo 25, comma 1, lettera b), del provvedimento
in esame, nonché i cittadini stranieri che abbiano conseguito
il titolo di abilitazione all'esercizio professionale in
Italia e che siano cittadini di uno Stato con il quale
l'Italia abbia stipulato un accordo di reciprocità che
consenta l'esercizio della professione di odontoiatria;
rilevato che la citata disposizione non è, tuttavia,
suscettibile di modifiche, essendosi realizzata su di essa una
doppia lettura conforme di Camera e Senato;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
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