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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1078
DDL0072-0007
Progetto di legge Camera n. 72-B/RED - testo redigente - (DDL13-72-B/RED)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C72B, C427B, C1111B, C1362B, C1945B. TESTIPDL
...C72B, C427B, C1111B, C1362B, C1945B.
...Testo degli articoli formulato dalla Commissione in sede redigente Disciplina della professione di odontoiatria
Pag. 5 Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC72C50 ZZ13 ZZPD
                    (Albo professionale).
     1.  Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di
  cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli
  odontoiatri, di seguito denominato "albo".
     2.  L'iscrizione
  all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di
  odontoiatra.  L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di
  esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato.
  L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì
  consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma,
  della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito
  dall'articolo 25, comma 1, lettera  b),  della presente
  legge.
     3.  Per essere iscritto all'albo è necessario:
         a)  essere cittadino italiano;
         b)  godere dei diritti civili;
         c)  essere abilitato all'esercizio della
  professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i
  soggetti di cui al comma 4, lettere  b), c)  e
  d);
         d)  avere la residenza o svolgere l'attività
  professionale nella circoscrizione territoriale nella quale è
  istituito l'ordine.
     4.  Possono iscriversi all'albo:
         a)  i laureati in odontoiatria e protesi
  dentaria;
         b)  i laureati in medicina e chirurgia purché
  iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio
  1980;
         c)  i laureati in medicina e chirurgia in possesso
  del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico alla
  data di entrata in vigore della presente legge;
         d)  i laureati in medicina e chirurgia
  immatricolati al relativo corso di laurea negli anni
  accademici 1980 - 1981, 1981 - 1982, 1982 - 1983, 1983 - 1984,
 
                               Pag. 6
 
  1984 1985, in possesso dell'abilitazione all' esercizio
  professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto
  legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, come modificato dal comma
  6 del presente articolo;
         e)  i cittadini degli Stati membri della Unione
  europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24
  luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma
  1, lettera  b),  della presente legge;
         f)  i cittadini stranieri che hanno conseguito il
  titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e
  che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia
  stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio
  della professione di odontoiatra, a condizione che tali
  cittadini godano dei diritti civili.
     5.  I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4,
  lettere  b)  e  c),  che si iscrivono all'albo degli
  odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea
  iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi.  Per i
  provvedimenti conseguenti alla pratica professionale
  esercitata, interviene il competente ordine professionale.
     6.  Al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, sono
  apportate le seguenti modificazioni:
         a)  all'articolo 1, il comma 1, è sostituito dai
  seguenti:
       " 1.  I laureati in medicina e chirurgia
  immatricolati al relativo corso di laurea negli anni
  accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984,
  1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio
  professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri
  previo svolgimento della prova attitudinale di cui ai commi
  1- bis  e 2.  La prova attitudinale di cui al comma 2 è
  ripetibile una volta.
     1- bis.  Per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano
  optato per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri di cui
  all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409 entro il
 
                               Pag. 7
 
  31 dicembre 1991, la prova attitudinale di cui al comma 1
  consiste in un corso di formazione, da svolgere secondo
  modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di
  concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica, in modo tale da non determinare
  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Fino alla data
  di conclusione del corso di formazione, i soggetti di cui al
  presente comma continuano ad esercitare la professione di
  odontoiatra";
         b)  all'articolo 1, al comma 2, premettere le
  parole: "Per i soggetti di cui al comma 1 non iscritti
  all'albo degli odontoiatri di cui all'articolo 4 della legge
  24 luglio 1985, n.409, ";
         c)  all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal
  seguente:
     " 4.  I laureati in medicina e chirurgia immatricolati
  al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981,
  1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso
  dell'abilitazione all'esercizio professionale, iscritti
  all'albo degli odontoiatri ai sensi del presente decreto,
  mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione
  all'albo dei medici-chirurghi.  Per i provvedimenti conseguenti
  alla pratica professionale esercitata interviene il competente
  ordine professionale";
         d)  il comma 5 è abrogato.
     7.  Il decreto del Ministro della sanità di cui
  all'articolo 1, comma 1- bis,  del decreto legislativo 13
  ottobre 1998, n. 386, introdotto dal comma 5 del presente
  articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
     8.  Il termine di diciotto mesi
  di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13
  ottobre 1998, n. 386, è prorogato di dodici mesi a decorrere
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Conseguentemente il decreto del Ministro della sanità di cui
  al medesimo comma 3 è emanato entro tre mesi dalla data di
  entrata in vigore della presente legge.
 
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