| (Albo professionale).
1. Presso ciascun ordine provinciale degli odontoiatri di
cui all'articolo 5 è istituito l'albo professionale degli
odontoiatri, di seguito denominato "albo".
2. L'iscrizione
all'albo è obbligatoria per l'esercizio della professione di
odontoiatra. L'odontoiatra iscritto all'albo ha la facoltà di
esercitare la professione su tutto il territorio dello Stato.
L'esercizio della professione di odontoiatra è altresì
consentito ai soggetti di cui all'articolo 7, primo comma,
della legge 24 luglio 1985, n. 409, come sostituito
dall'articolo 25, comma 1, lettera b), della presente
legge.
3. Per essere iscritto all'albo è necessario:
a) essere cittadino italiano;
b) godere dei diritti civili;
c) essere abilitato all'esercizio della
professione di odontoiatra ovvero di medico-chirurgo per i
soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) e
d);
d) avere la residenza o svolgere l'attività
professionale nella circoscrizione territoriale nella quale è
istituito l'ordine.
4. Possono iscriversi all'albo:
a) i laureati in odontoiatria e protesi
dentaria;
b) i laureati in medicina e chirurgia purché
iscritti al relativo corso di laurea prima del 28 gennaio
1980;
c) i laureati in medicina e chirurgia in possesso
del diploma di specializzazione in campo odontoiatrico alla
data di entrata in vigore della presente legge;
d) i laureati in medicina e chirurgia
immatricolati al relativo corso di laurea negli anni
accademici 1980 - 1981, 1981 - 1982, 1982 - 1983, 1983 - 1984,
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1984 1985, in possesso dell'abilitazione all' esercizio
professionale, secondo le modalità stabilite dal decreto
legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, come modificato dal comma
6 del presente articolo;
e) i cittadini degli Stati membri della Unione
europea di cui all'articolo 7, primo comma, della legge 24
luglio 1985, n. 409, come sostituito dall'articolo 25, comma
1, lettera b), della presente legge;
f) i cittadini stranieri che hanno conseguito il
titolo di abilitazione all'esercizio professionale in Italia e
che sono cittadini di uno Stato con il quale l'Italia abbia
stipulato un accordo di reciprocità che consenta l'esercizio
della professione di odontoiatra, a condizione che tali
cittadini godano dei diritti civili.
5. I laureati in medicina e chirurgia di cui al comma 4,
lettere b) e c), che si iscrivono all'albo degli
odontoiatri mantengono la titolarità alla contemporanea
iscrizione all'ordine dei medici-chirurghi. Per i
provvedimenti conseguenti alla pratica professionale
esercitata, interviene il competente ordine professionale.
6. Al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, il comma 1, è sostituito dai
seguenti:
" 1. I laureati in medicina e chirurgia
immatricolati al relativo corso di laurea negli anni
accademici 1980-1981, 1981-1982, 1982-1983, 1983-1984,
1984-1985, in possesso dell'abilitazione all'esercizio
professionale, possono iscriversi all'albo degli odontoiatri
previo svolgimento della prova attitudinale di cui ai commi
1- bis e 2. La prova attitudinale di cui al comma 2 è
ripetibile una volta.
1- bis. Per i soggetti di cui al comma 1 che abbiano
optato per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri di cui
all'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409 entro il
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31 dicembre 1991, la prova attitudinale di cui al comma 1
consiste in un corso di formazione, da svolgere secondo
modalità definite con decreto del Ministro della sanità, di
concerto con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, in modo tale da non determinare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Fino alla data
di conclusione del corso di formazione, i soggetti di cui al
presente comma continuano ad esercitare la professione di
odontoiatra";
b) all'articolo 1, al comma 2, premettere le
parole: "Per i soggetti di cui al comma 1 non iscritti
all'albo degli odontoiatri di cui all'articolo 4 della legge
24 luglio 1985, n.409, ";
c) all'articolo 1, il comma 4 è sostituito dal
seguente:
" 4. I laureati in medicina e chirurgia immatricolati
al relativo corso di laurea negli anni accademici 1980-1981,
1981-1982, 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, in possesso
dell'abilitazione all'esercizio professionale, iscritti
all'albo degli odontoiatri ai sensi del presente decreto,
mantengono la titolarità alla contemporanea iscrizione
all'albo dei medici-chirurghi. Per i provvedimenti conseguenti
alla pratica professionale esercitata interviene il competente
ordine professionale";
d) il comma 5 è abrogato.
7. Il decreto del Ministro della sanità di cui
all'articolo 1, comma 1- bis, del decreto legislativo 13
ottobre 1998, n. 386, introdotto dal comma 5 del presente
articolo, è emanato entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
8. Il termine di diciotto mesi
di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 13
ottobre 1998, n. 386, è prorogato di dodici mesi a decorrere
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Conseguentemente il decreto del Ministro della sanità di cui
al medesimo comma 3 è emanato entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
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