Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1088
DDL0072-0017
Progetto di legge Camera n. 72-B/RED - testo redigente - (DDL13-72-B/RED)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.17 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C72B, C427B, C1111B, C1362B, C1945B. TESTIPDL
...C72B, C427B, C1111B, C1362B, C1945B.
...Testo degli articoli formulato dalla Commissione in sede redigente Disciplina della professione di odontoiatria
Art. 13.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC72C50 ZZ13 ZZPD
            (Attribuzioni del consiglio direttivo
                 della federazione regionale).
     1.  Il consiglio direttivo della federazione regionale è
  composto da:
         a)  sette consiglieri, se il numero degli ordini
  provinciali istituiti nella regione non è superiore a tre;
         b)  nove consiglieri, se il numero degli ordini
  provinciali istituiti nella regione non è superiore a
  cinque;
         c)  quindici consiglieri, se il numero degli ordini
  provinciali istituiti nella regione è pari o superiore a
  sei.
     2.  Il consiglio direttivo esercita le seguenti
  attribuzioni:
         a)  procede, in una riunione convocata dal
  componente più anziano per età entro la prima decade del mese
  di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto
  luogo le elezioni dei consigli direttivi degli ordini
  provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente,
  del segretario e del tesoriere;
         b)  stabilisce, in rapporto al numero degli
  iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale
  deve versare per le spese di funzionamento della federazione
  regionale;
         c)  svolge le funzioni attribuite alla federazione
  regionale dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di
  lavoro e dalle convenzioni;
         d)  designa i rappresentanti della federazione
  regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;
 
                              Pag. 15
 
         e)  discute la mozione di sfiducia nei confronti del
  presidente;
         f)  assicura, d'intesa con gli organi del Servizio
  sanitario nazionale, il funzionamento delle commissioni
  professionali e di valutazione dei requisiti, istituite al
  fine di governare la formazione del personale sanitario,
  fissandone anche le procedure ed i programmi formativi.
     3.  Il consiglio direttivo è convocato dal presidente,
  anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti
  formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire
  all'ordine del giorno.
 
DATA=000509 FASCID=DDL13-72-B/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0072 TOTPAG=0057 TOTDOC=0031 NDOC=0017 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= PD PAGINIZ=0014 RIGINIZ=006 PAGFIN=0015 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=15 SORTRES= SORTDDL=007200C50 FASCIDC=13DDL0072 C50 SORTNAV=0007200C500 00000 ZZDDLC72C50 NDOC0017 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



Ritorna al menu della banca dati