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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1091
DDL0072-0020
Progetto di legge Camera n. 72-B/RED - testo redigente - (DDL13-72-B/RED)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.20 (che inizia a pag.16 dello stampato)
...C72B, C427B, C1111B, C1362B, C1945B. TESTIPDL
...C72B, C427B, C1111B, C1362B, C1945B.
...Testo degli articoli formulato dalla Commissione in sede redigente Disciplina della professione di odontoiatria
Art. 16.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC72C50 ZZ13 ZZPD
            (Attribuzioni del consiglio nazionale
                 della federazione nazionale).
     1.  Il consiglio nazionale della federazione nazionale è
  composto dai presidenti degli ordini provinciali degli
  odontoiatri.
     2.  Il consiglio nazionale esercita le seguenti
  attribuzioni:
         a)  elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo
  a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e
  dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti
  del comitato centrale fra gli iscritti all'albo, con le
  modalità previste all'articolo 7;
         b)  approva ogni anno il bilancio di previsione ed
  il conto consuntivo riferito all'anno precedente;
         c)  elegge il collegio dei revisori dei conti;
         d)  approva, su proposta del comitato centrale, il
  codice di deontologia professionale;
         e)  adotta i regolamenti proposti dal comitato
  centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi
  dell'articolo 35 del regolamento per la esecuzione del decreto
  legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto
  del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché
  alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
  della funzione pubblica, limitatamente a quelli relativi al
  personale dipendente dalla federazione nazionale stessa;
 
                              Pag. 17
 
       f)  approva le tariffe minime degli onorari delle
  prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale.
  Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro
  della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e
  giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni
  odontoiatriche.  Qualsiasi accordo in deroga è considerato
  nullo.  Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le
  persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della
  professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto
  stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale
  territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la
  sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo
  da uno a sei mesi secondo quanto stabilito dalla competente
  autorità amministrativa, previo accertamento e verifica
  dell'avvenuta violazione;
         g)  esprime, su proposta del comitato centrale,
  parere sulla programmazione del numero dei posti disponibili
  nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sul
  decreto del Ministro dell'università e della ricerca
  scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 2,
  della presente legge.
 
DATA=000509 FASCID=DDL13-72-B/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0072 TOTPAG=0057 TOTDOC=0031 NDOC=0020 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= PD PAGINIZ=0016 RIGINIZ=009 PAGFIN=0017 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=16 PAGEFIN=17 SORTRES= SORTDDL=007200C50 FASCIDC=13DDL0072 C50 SORTNAV=0007200C500 00000 ZZDDLC72C50 NDOC0020 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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