| (Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del
segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei
conti della federazione nazionale).
1. Il presidente della federazione nazionale esercita le
seguenti attribuzioni:
a) rappresenta la federazione;
b) convoca e presiede il comitato centrale e il
consiglio nazionale;
c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli
organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle
leggi e dai regolamenti.
2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 9, comma 2.
3. Al vicepresidente, al
segretario, al tesoriere e al collegio dei revisori dei conti
si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui
all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.
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