| (Funzioni della Commissione centrale
per gli esercenti le professioni sanitarie).
1. Con riferimento alla professione disciplinata dalla
presente legge, alla Commissione centrale per gli esercenti le
professioni sanitarie, integrata secondo quanto previsto
dall'articolo 17, secondo comma, lettera e), del decreto
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legislativo del Capoprovvisorio dello Stato 13 settembre 1946,
n. 233, introdotta dall'articolo 6, settimo comma, della legge
24 luglio 1985, n. 409, sono conferite le competenze in
materia di ricorsi e di provvedimenti disciplinari previste
dal medesimo decreto legislativo e dal relativo regolamento di
esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive
modificazioni.
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