| (Norme in materia di previdenza).
1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo, gli
odontoiatri sono iscritti al fondo di previdenza generale
dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM).
I laureati in odontoiatria e protesi dentaria possono
ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, sulla base
dei più aggiornati criteri attuariali, dalla data di prima
iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei
medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24
luglio 1985, n. 409.
2. A decorrere dalla data di iscrizione
all'albo, gli odontoiatri che abbiano intrapreso un rapporto
convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi
dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono
iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione
dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto
dell'ENPAM, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.
3. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono apportate
le modifiche allo statuto dell'ENPAM per garantire agli
iscritti all'albo l'iscrizione al fondo di previdenza generale
dell'ENPAM nonché la rappresentanza nel consiglio nazionale,
nel comitato direttivo e nel collegio sindacale dell'ENPAM
stesso, in misura proporzionale alla loro contribuzione
rispetto agli iscritti agli albi professionali dei
medici-chirurghi.
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