| (Regolamento di attuazione).
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento
di attuazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
2. Fino alla data di emanazione del regolamento di cui
al comma 1 si applicano, in quanto compatibili con la presente
legge, le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del
decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221,
e successive modificazioni.
3. Entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, i
presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli
odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini
provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano
le assemblee degli iscritti all'albo di cui all'articolo 3 per
la elezione degli organi di cui agli articoli 9 e 10, commi 1,
2 e 3. Entro i successivi trenta giorni il presidente della
commissione istituita presso il comitato centrale della
federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e
degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui
all'articolo 16 per la elezione del comitato centrale di cui
all'articolo 17.
4. Gli ordini provinciali e la federazione
nazionale di cui agli articoli 5 e 15 possono fissare la
propria sede presso gli ordini provinciali dei
medici-chirurghi e la federazione nazionale degli ordini dei
medici-chirurghi, fatti salvi i diritti patrimoniali.
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