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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1100
DDL0072-0029
Progetto di legge Camera n. 72-B/RED - testo redigente - (DDL13-72-B/RED)
(suddiviso in 31 Unità Documento)
Unità Documento n.29 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C72B, C427B, C1111B, C1362B, C1945B. TESTIPDL
...C72B, C427B, C1111B, C1362B, C1945B.
...Testo degli articoli formulato dalla Commissione in sede redigente Disciplina della professione di odontoiatria
Art. 25.
ZZDDL ZZDDLC ZZNAVC ZZMIN50 ZZRED ZZDDLC72C50 ZZ13 ZZPD
            (Modifiche alla legge 24 luglio 1985,
                   n. 409.  Abrogazioni). 
     1.  Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le
  seguenti modificazioni:
         a)  il titolo è sostituito dal seguente:
  "Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla
 
                              Pag. 23
 
  libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini
  di Stati membri delle Comunità europee";
         b)  all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal
  seguente:
     "Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee
  che esercitano un'attività professionale nel campo
  dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A
  alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi,
  certificati ed altri titoli di cui all'allegato B alla
  presente legge, purché conseguiti in uno degli Stati membri
  delle Comunità europee, è riconosciuto il titolo di
  odontoiatra".
     2.  Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, salvo quanto previsto
  dall'articolo 22, comma 1, della presente legge, 20, 22 e 23
  della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.
     3.  Le commissioni per gli iscritti all'albo degli
  odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini
  provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la
  commissione per gli iscritti al medesimo albo istituita presso
  il comitato centrale della federazione nazionale degli stessi
  ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985,
  n. 409, continuano ad operare successivamente alla data di
  entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare
  gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 3.
     4.  A decorrere dalla data di entrata in vigore della
  presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirughi e
  degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei
  medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono,
  rispettivamente, le denominazioni di "ordine provinciale dei
  medici-chirughi" e di "federazione nazionale degli ordini dei
  medici-chirughi".
     5.  L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la
  legge 31 ottobre 1988, n. 471, sono abrogati.  E' altresì
  abrogato il regio decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1755,
  convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597.
 
DATA=000509 FASCID=DDL13-72-B/RED TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=RN NSTA=0072 TOTPAG=0057 TOTDOC=0031 NDOC=0029 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= FPD PAGINIZ=0022 RIGINIZ=032 PAGFIN=0023 RIGFIN=036 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES= SORTDDL=007200C50 FASCIDC=13DDL0072 C50 SORTNAV=0007200C500 00000 ZZDDLC72C50 NDOC0029 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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