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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1105
DDL0073-0003
Progetto di legge Camera n. 73 - testo presentato - (DDL13-73)
(suddiviso in 6 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C73. TESTIPDL
...C73.
Pag. 6 PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC73 ZZ13 ZZPD ZZPR
            (Delega al Governo: princìpi generali
                    e criteri direttivi).
     1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
  decreti legislativi al fine di:
         a)  applicare disincentivi al sistema dei prezzi di
  mercato, affinché includa il costo dei danni e degli impatti
  ambientali in tutti i settori connessi con i processi
  produttivi e distributivi che generano o possono generare
  fattori inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo;
         b)  apportare incentivi al sistema dei prezzi di
  mercato per sostenere la ricerca, la riconversione,
  l'innovazione, la produzione di attività economiche, a basso
  consumo energetico, aventi per oggetto tecnologie pulite ed
  energia rinnovabile;
         c)  riorientare gli strumenti di politica fiscale
  esistenti, mediante la ridefinizione della base imponibile, la
  internalizzazione dei costi esterni legati al trasporto urbano
  e alle attività turistiche, la rideterminazione delle aliquote
  e delle detrazioni di imposta nonché la previsione di
  interventi agevolativi, al fine di incoraggiare un minor
  consumo e una minore intensità d'uso delle risorse ambientali,
  naturali ed energetiche;
         d)  ridurre il costo del lavoro, anche al fine di
  aumento dell'occupazione, per le imprese che svolgono attività
  di tutela dell'ecosistema e di promozione e miglioramento
  della qualità ambientale;
         e)  promuovere un nuovo assetto della finanza
  regionale teso a consentire il riconoscimento da parte degli
  enti locali di benefìci fiscali:
 
                               Pag. 7
 
         1) alle imprese che intraprendono o comunque svolgono
  le attività economiche indicate alle lettere  a), b), c)
  e  d),  con particolare riferimento alla riduzione del
  volume dei rifiuti, delle raccolte differenziate dei rifiuti,
  al risanamento e alla valorizzazione dei centri storici
  antichi, dei beni del patrimonio artistico, architettonico e
  ambientale;
         2) alle persone fisiche che pongono in essere atti
  finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento
  dell'ambiente;
         f)  istituire un'imposta sulle emissioni di ossido
  di carbonio e sul valore energetico dei prodotti secondo i
  criteri informatori contenuti nell'articolo 3 della direttiva
  94/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo
  1994, per quanto riguarda i veicoli a motore;
         g)  aumentare le imposte sui consumi di benzina e
  gasolio per trasporti, gas e gasolio per riscaldamento,
  sull'energia elettrica per usi domestici e del terziario e
  destinare il maggior gettito a:
         1) sgravi dell'imposta sul reddito delle persone
  fisiche mediante l'introduzione di ulteriori detrazioni a
  favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati;
         2) sgravi dei contributi sociali a carico delle
  imprese con attività economiche indirizzate a tecnologia
  pulita;
         3) realizzazione delle finalità di cui alla legge 28
  agosto 1989, n.  305, e 26 febbraio 1992, n.  211;
         4) istituzione di un fondo destinato ad incentivare la
  sostituzione del parco automobilistico che favorisca
  l'ingresso sul mercato di veicoli, ad emissioni più
  contenute;
         h)  introdurre incentivi per le controparti dei
  soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da
  d-bis)  a  d-sexies),  del decreto-legge 10 giugno
  1994, n.  357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
  agosto 1994, n.  489, tali da costituire componente negativa
  di reddito deducibile.
 
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     2.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei
  deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti
  legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del
  parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per
  materia.  Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
  dalla data di trasmissione.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-73 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0073 TOTPAG=0009 TOTDOC=0006 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=001 PAGFIN=0008 RIGFIN=008 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=007300 00 FASCIDC=13DDL0073 SORTNAV=0007300 000 00000 ZZDDLC73 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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