| (Delega al Governo: princìpi generali
e criteri direttivi).
1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi al fine di:
a) applicare disincentivi al sistema dei prezzi di
mercato, affinché includa il costo dei danni e degli impatti
ambientali in tutti i settori connessi con i processi
produttivi e distributivi che generano o possono generare
fattori inquinanti nell'aria, nell'acqua, nel suolo;
b) apportare incentivi al sistema dei prezzi di
mercato per sostenere la ricerca, la riconversione,
l'innovazione, la produzione di attività economiche, a basso
consumo energetico, aventi per oggetto tecnologie pulite ed
energia rinnovabile;
c) riorientare gli strumenti di politica fiscale
esistenti, mediante la ridefinizione della base imponibile, la
internalizzazione dei costi esterni legati al trasporto urbano
e alle attività turistiche, la rideterminazione delle aliquote
e delle detrazioni di imposta nonché la previsione di
interventi agevolativi, al fine di incoraggiare un minor
consumo e una minore intensità d'uso delle risorse ambientali,
naturali ed energetiche;
d) ridurre il costo del lavoro, anche al fine di
aumento dell'occupazione, per le imprese che svolgono attività
di tutela dell'ecosistema e di promozione e miglioramento
della qualità ambientale;
e) promuovere un nuovo assetto della finanza
regionale teso a consentire il riconoscimento da parte degli
enti locali di benefìci fiscali:
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1) alle imprese che intraprendono o comunque svolgono
le attività economiche indicate alle lettere a), b), c)
e d), con particolare riferimento alla riduzione del
volume dei rifiuti, delle raccolte differenziate dei rifiuti,
al risanamento e alla valorizzazione dei centri storici
antichi, dei beni del patrimonio artistico, architettonico e
ambientale;
2) alle persone fisiche che pongono in essere atti
finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento
dell'ambiente;
f) istituire un'imposta sulle emissioni di ossido
di carbonio e sul valore energetico dei prodotti secondo i
criteri informatori contenuti nell'articolo 3 della direttiva
94/12/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 marzo
1994, per quanto riguarda i veicoli a motore;
g) aumentare le imposte sui consumi di benzina e
gasolio per trasporti, gas e gasolio per riscaldamento,
sull'energia elettrica per usi domestici e del terziario e
destinare il maggior gettito a:
1) sgravi dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche mediante l'introduzione di ulteriori detrazioni a
favore dei lavoratori dipendenti e dei pensionati;
2) sgravi dei contributi sociali a carico delle
imprese con attività economiche indirizzate a tecnologia
pulita;
3) realizzazione delle finalità di cui alla legge 28
agosto 1989, n. 305, e 26 febbraio 1992, n. 211;
4) istituzione di un fondo destinato ad incentivare la
sostituzione del parco automobilistico che favorisca
l'ingresso sul mercato di veicoli, ad emissioni più
contenute;
h) introdurre incentivi per le controparti dei
soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere da
d-bis) a d-sexies), del decreto-legge 10 giugno
1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1994, n. 489, tali da costituire componente negativa
di reddito deducibile.
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2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge il Governo trasmette alla Camera dei
deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1 al fine dell'espressione del
parere da parte delle Commissioni permanenti competenti per
materia. Le Commissioni si esprimono entro quindici giorni
dalla data di trasmissione.
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