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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1110
DDL0074-0002
Progetto di legge Camera n. 74 - testo presentato - (DDL13-74)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C74. TESTIPDL
...C74.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC74 ZZ13 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! - "La Comunità contribuisce al
  conseguimento di un livello elevato di protezione dei
  consumatori, mediante azioni specifiche di sostegno e di
  integrazione della politica svolta dagli Stati membri al fine
  di tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici
  dei consumatori e di garantire loro un'informazione adeguata".
  Così, nel Trattato di Maastricht, i Paesi della Comunità
  europea hanno riaffermato il principio della tutela dei
  diritti del consumatore, che ormai appartengono a pieno titolo
  alla categoria dei diritti fondamentali della persona.
     Questa affermazione non deve stupire.  I diritti della
  persona, anche quelli fondamentali, hanno carattere storico.
  Si affermano in particolari circostanze contrassegnate da
  lotte per l'affermazione di nuove libertà contro vecchi
  poteri; emergono gradualmente, non tutti in una volta e non
  una volta per sempre.  La libertà religiosa è un effetto delle
  intolleranze confessionali di ogni segno; le libertà civili
  della lotta dei Parlamenti contro i sovrani assoluti; le
  libertà politiche e quelle sociali, della nascita, crescita e
  maturità del movimento dei lavoratori salariati, dei contadini
  nullatenenti e dei poveri che chiedono ai pubblici poteri non
  solo il riconoscimento della libertà personale e delle libertà
  negative, ma anche la protezione del lavoro contro la
 
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  disoccupazione, i primi rudimenti d'istruzione contro
  l'analfabetismo e l'assistenza per l'invalidità e la
  vecchiaia, tutti bisogni a cui gli industriali e i proprietari
  terrieri potevano provvedere da soli.
     Accanto ai diritti sociali, che sono stati anche chiamati
  della seconda generazione, oggi sono emersi i cosiddetti
  diritti della terza generazione.  Questi ultimi costituiscono
  una categoria ancora molto eterogenea, che comprende il
  diritto a vivere in un ambiente non inquinato, il diritto alla
  salute, il diritto alla qualità dei prodotti che vengono
  consumati e dei servizi usufruiti; in una parola il diritto
  alla qualità della vita.  Ma nuove richieste si affacciano, e
  già si parla di diritti della quarta generazione riguardo agli
  effetti sempre più sconvolgenti della ricerca biologica, che
  potrebbe consentire manipolazioni del patrimonio genetico di
  ogni singolo individuo.
     I diritti, quindi, nascono quando l'aumento del potere
  dell'uomo sull'uomo, che segue inevitabilmente al processo
  tecnico, cioè alla crescita della capacità degli esseri umani
  di "usare" la natura, gli altri esseri umani e gli animali,
  crea nuove minacce alla libertà dell'individuo oppure consente
  nuovi rimedi alla sua indigenza.  Minacce cui si contravviene
  con richieste di limiti del potere, rimedi cui si provvede con
  la richiesta allo stesso potere di interventi protettivi; alle
  prime corrispondono i diritti di libertà o ad un non fare da
  parte dello Stato; ai secondi i diritti sociali o ad un agire
  positivo dello Stato.  Per quanto le richieste dei diritti
  possano essere disposte cronologicamente in diverse fasi, o
  generazioni, le loro specie rispetto ai poteri costituiti sono
  sempre due soltanto: o impedirne i malefici oppure ottenerne i
  benefici.
     Nella lunga storia di questo confronto si è passati dalle
  guerre di religione alle rivoluzioni, dalle lotte sociali al
  confronto, a volte anche aspro, dei movimenti e delle
  associazioni popolari con le istituzioni.  Negli ultimi due
  decenni la battaglia per l'affermazione dei diritti della
  terza generazione ha messo in evidenza un elemento nuovo: il
  ruolo indispensabile degli strumenti istituzionali per una
  realizzazione concreta sia dei diritti civili, sia dei bisogni
  e interessi racchiusi dal termine "qualità della vita".
     Anche associazioni e movimenti nati in netta
  contrapposizione alle istituzioni per la difesa dell'ambiente,
  dei malati, dei portatori di  handicap  e dei consumatori
  hanno in gran parte modificato la loro azione, passando dalla
  lotta alle istituzioni  tout court  alla lotta contro le
  istituzioni inefficienti e negatrici.  Questa nuova dimensione
  del contrasto tra società civile e istituzioni può portare a
  un risultato positivo: un dialogo concreto e costruttivo volto
  ad assicurare dignità e ruolo politico-istituzionale a nuove
  forme di rappresentanza, senza declassare il ruolo tipico e
  proprio dell'amministrazione pubblica.
     E' un obiettivo certamente difficile da raggiungere, ma
  ampi spazi si stanno aprendo in alcuni settori come quelli:
         a)  della consultazione permanente da parte delle
  istituzioni;
         b)  della cooperazione funzionale in specifici
  momenti su questioni particolari, rispetto alle quali l'azione
  dei pubblici poteri possa essere potenziata dall'apporto di un
  volontariato esperto e motivato;
         c)  della rimozione delle "barriere burocratiche",
  dell'informazione e del controllo dei cittadini.
     In quest'ultima direzione si sono recentemente aperti, per
  effetto di alcune leggi e circolari ministeriali, piccoli, ma
  significativi spazi: dal diritto a identificare i funzionari
  pubblici responsabili di un servizio o di una pratica e a
  rivolgere loro specifiche contestazioni (circolare del
  Ministro per la funzione pubblica n.  36870 del 5 agosto
  1989); a quello di potersi autocertificare alcune condizioni
  di cittadino (legge 4 gennaio 1968, n.  15, riesumata dopo
  venti anni di mancata applicazione); a quello di disporre di
  un "difensore civico" cui rivolgersi gratuitamente contro gli
  abusi della pubblica amministrazione (legge 8 giugno 1990, n.
  142); a quello di chiamare la pubblica amministrazione a
 
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  chiarire e dichiarare le ragioni dei suoi provvedimenti (legge
  7 agosto 1990, n.  241).
     Ma questo non è ancora sufficiente perché utenti e
  consumatori in Italia non sono adeguatamente tutelati.  La
  normativa del nostro Paese a tutt'oggi è molto lontana
  dall'essere adeguata alle direttive comunitarie, anche se
  esiste qualche felice eccezione come quella sulla
  responsabilità per i danni causati da prodotti difettosi,
  recepita dal nostro ordinamento con il decreto del Presidente
  della Repubblica 24 maggio 1988, n.  224.  All'inizio abbiamo
  fatto riferimento al Trattato di Maastricht, ma già da molto
  tempo prima la Comunità europea aveva posto tra le sue
  priorità la realizzazione di una seria politica in favore dei
  consumatori per quanto riguarda il mercato, la distribuzione e
  i servizi.  Nel preambolo del Trattato di Roma si afferma che
  lo scopo essenziale del Trattato è il miglioramento costante
  delle condizioni di vita e di occupazione della popolazione:
  all'articolo 100A del Trattato istitutivo della Comunità
  europea, al paragrafo 3, si aggiunge una dimensione esplicita,
  affermando che la Commissione, nelle sue proposte in materia
  di sanità, di sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione
  dei consumatori, si basa su un livello di protezione
  elevata.
     Dal 1961, quando Sicco Mansholt, commissario per
  l'agricoltura, riunì per la prima volta i rappresentanti dei
  consumatori, la Commissione ha cercato di sviluppare una
  politica di tutela dei consumatori.  Tuttavia a tale politica è
  stata dedicata una seria attenzione per la prima volta nel
  1972 quando, in occasione dell'ampliamento degli Stati membri
  della Comunità europea, i capi di Stato e di governo dei sei
  Paesi fondatori sollecitarono un maggiore sforzo per studiare
  i problemi pratici dei cittadini.  In seguito a tale passo, nel
  1973 la Commissione istituì un servizio specializzato
  incaricato di occuparsi della protezione dell'ambiente e della
  tutela dei consumatori, e creò un Comitato (poi Consiglio)
  consultivo dei consumatori.
     Nell'aprile del 1975 venne adottato un primo programma per
  la tutela dei consumatori, ma soltanto a partire dal 1981, con
  l'adozione del secondo programma da parte del Consiglio dei
  ministri, la politica dei consumatori incominciò a svilupparsi
  in modo sensibile.  Il primo Consiglio dei consumatori ha avuto
  luogo nel 1983 e da allora le riunioni del Consiglio dedicate
  a tale politica sono diventate una delle regolari attività
  della Comunità europea.  Attività che nel 1989 ha portato alla
  definizione del "Piano di azione triennale di politica dei
  consumatori 1990-1992", in cui venivano individuati quattro
  settori prioritari:
       1) la rappresentanza dei consumatori;
       2) l'informazione dei consumatori;
       3) la sicurezza dei consumatori;
       4) le operazioni commerciali dei consumatori.
     Il piano, nella sua fase iniziale, prevedeva sforzi
  intensi di tutti i Paesi membri per garantire l'attuazione
  delle direttive comunitarie rilevanti per la difesa dei
  consumatori.  Nonostante tutto ciò l'Italia continua a essere
  l'unico Paese della Comunità europea che, insieme alla Grecia,
  non possiede una legge quadro organica di protezione dei
  consumatori ed utenti.  Beninteso: esistono numerose leggi,
  anche attuative, delle direttive comunitarie che, specie negli
  ultimi anni, hanno reso meno insufficiente il quadro normativo
  sostanziale.  Ma manca un'organicità di politica di protezione
  dei consumatori e utenti: che solo una "legge di
  organizzazione" può dare.  Questa legge, appunto a tutt'oggi
  non esiste in Italia.  Una lacuna che è necessario colmare al
  più presto.  Tutelare i consumatori e i loro diritti significa
  dare la possibilità ai cittadini di partecipare più
  attivamente alle scelte in termini di servizi e prodotti
  offerti, contribuendo a determinare un mercato in cui il
  rispetto della qualità e la rispondenza alle esigenze degli
  utenti siano in primo piano.  Proteggere i consumatori vuol
  dire compiere un importantissimo passo in avanti in termini di
  miglioramento nella fruizione dei diritti civili, impegnandosi
  per la difesa di una migliore qualità della vita e per
 
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  l'affermarsi di un sistema produttivo che rispetti e
  salvaguardi l'ambiente.
     In questa direzione si muove la presente proposta di
  legge, che come obiettivo prioritario si pone l'istituzione di
  due organismi, un garante e un Consiglio, con l'incarico di
  tutelare in modo efficace i diritti dei consumatori e degli
  utenti.
     La proposta di legge si differenzia da altre animate da
  coincidenti scopi e finalità (e talora caratterizzate da
  soluzioni tecniche parzialmente analoghe) essenzialmente per
  due ragioni di profondo significato politico;
         a)  attraverso l'istituzione del garante e del
  Consiglio (al primo collegato) si sottrae la politica di
  protezione dei consumatori alle (contingenti e spesso
  divergenti anche nel breve termine) influenze del potere
  esecutivo;
         b)  attraverso l'accentuazione dei poteri di
  proposta e di consenso nell'attuazione di progetti di
  riconosciuto rilievo collettivo (nonché del potere di
  rappresentanza anche sul piano processuale) si rifiuta ogni
  concezione "assistenzialistica", come quelle che prevedono
  finanziamenti "a pioggia" a favore delle diverse associazioni.
  Le quali associazioni devono ricevere dalla legge sostegni e
  non sussidi, dovendo provvedere alle proprie necessità di
  funzionamento attraverso i contributi dei soci ed i
  corrispettivi dei servizi resi ai soci, ai cittadini, alle
  istituzioni, specie locali.
 
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