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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1113
DDL0074-0005
Progetto di legge Camera n. 74 - testo presentato - (DDL13-74)
(suddiviso in 12 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.6 dello stampato)
...C74. TESTIPDL
...C74.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC74 ZZ13 ZZPD ZZPR
         (Consiglio dei consumatori e degli utenti).
       1.  E' istituito il Consiglio dei consumatori e degli
  utenti, di seguito denominato "Consiglio", composto dai
  seguenti membri:
         a)  il Garante che lo presiede;
         b)  quattro esperti particolarmente qualificati,
  nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra
  studiosi, docenti ed esperti nelle materie attinenti al
 
                               Pag. 7
 
  consumo ed ai servizi pubblici o comunque collettivi;
         c)  da dodici a venti rappresentanti,
  paritariamente ripartiti fra le associazioni nazionali dei
  consumatori e degli utenti su designazione delle stesse
  associazioni, che possono designare anche loro supplenti;
         d)  un rappresentante del Consiglio nazionale delle
  ricerche (CNR);
         e)  un rappresentante dell'Istituto superiore di
  sanità;
         f)  un rappresentante dell'Istituto nazionale della
  nutrizione;
         g)  cinque rappresentanti indicati dalla Conferenza
  dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
     2.  Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a
  partecipare esperti per le materie trattate.  Spetta al
  Consiglio:
         a)  esprimere pareri obbligatori non vincolanti
  sugli schemi di disegni di legge del Governo nonché sugli
  schemi di decreti e regolamenti che riguardino i diritti e gli
  interessi dei consumatori e degli utenti;
         b)  formulare ed eventualmente realizzare, anche in
  cooperazione con le associazioni e gli esperti membri del
  Consiglio, proposte di intervento per le materie che
  riguardano la difesa dei consumatori e degli utenti, anche in
  riferimento ai programmi comunitari;
         c)  formulare ed eventualmente realizzare, anche in
  cooperazione con le associazioni e gli esperti membri del
  Consiglio, programmi per lo sviluppo dell'informazione e
  dell'educazione dei consumatori e degli utenti;
         d)  proporre e realizzare studi, ricerche e
  conferenze per l'affermazione dei diritti dei consumatori e
  degli utenti;
         e)  stabilire rapporti con analoghi organismi
  pubblici o privati di altri Paesi.
     3.  Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo
  presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi
  membri.
 
                               Pag. 8
 
     4.  Il Consiglio si avvale delle strutture e degli
  strumenti pubblici di informazione e controllo.  All'occorrenza
  può anche procedere alla pubblicazione di specifici strumenti
  di informazione.
     5.  Le associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine
  di poter designare i propri rappresentanti nel Consiglio,
  devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4,
  comma 2.
     6.  I componenti del Consiglio restano in carica per
  quattro anni; alla scadenza si procede al rinnovo
  dell'organismo.
     7.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  da emanare sentito il Garante, sono stabilite le modalità di
  accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai
  laboratori di analisi pubblici o convenzionati.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-74 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0074 TOTPAG=0011 TOTDOC=0012 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0006 RIGINIZ=027 PAGFIN=0008 RIGFIN=016 UPAG=NO PAGEIN=6 PAGEFIN=8 SORTRES= SORTDDL=007400 00 FASCIDC=13DDL0074 SORTNAV=0007400 000 00000 ZZDDLC74 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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