| (Consiglio dei consumatori e degli utenti).
1. E' istituito il Consiglio dei consumatori e degli
utenti, di seguito denominato "Consiglio", composto dai
seguenti membri:
a) il Garante che lo presiede;
b) quattro esperti particolarmente qualificati,
nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri tra
studiosi, docenti ed esperti nelle materie attinenti al
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consumo ed ai servizi pubblici o comunque collettivi;
c) da dodici a venti rappresentanti,
paritariamente ripartiti fra le associazioni nazionali dei
consumatori e degli utenti su designazione delle stesse
associazioni, che possono designare anche loro supplenti;
d) un rappresentante del Consiglio nazionale delle
ricerche (CNR);
e) un rappresentante dell'Istituto superiore di
sanità;
f) un rappresentante dell'Istituto nazionale della
nutrizione;
g) cinque rappresentanti indicati dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome.
2. Alle riunioni del Consiglio possono essere invitati a
partecipare esperti per le materie trattate. Spetta al
Consiglio:
a) esprimere pareri obbligatori non vincolanti
sugli schemi di disegni di legge del Governo nonché sugli
schemi di decreti e regolamenti che riguardino i diritti e gli
interessi dei consumatori e degli utenti;
b) formulare ed eventualmente realizzare, anche in
cooperazione con le associazioni e gli esperti membri del
Consiglio, proposte di intervento per le materie che
riguardano la difesa dei consumatori e degli utenti, anche in
riferimento ai programmi comunitari;
c) formulare ed eventualmente realizzare, anche in
cooperazione con le associazioni e gli esperti membri del
Consiglio, programmi per lo sviluppo dell'informazione e
dell'educazione dei consumatori e degli utenti;
d) proporre e realizzare studi, ricerche e
conferenze per l'affermazione dei diritti dei consumatori e
degli utenti;
e) stabilire rapporti con analoghi organismi
pubblici o privati di altri Paesi.
3. Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo
presidente o su richiesta di almeno un quarto dei suoi
membri.
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4. Il Consiglio si avvale delle strutture e degli
strumenti pubblici di informazione e controllo. All'occorrenza
può anche procedere alla pubblicazione di specifici strumenti
di informazione.
5. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine
di poter designare i propri rappresentanti nel Consiglio,
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4,
comma 2.
6. I componenti del Consiglio restano in carica per
quattro anni; alla scadenza si procede al rinnovo
dell'organismo.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
da emanare sentito il Garante, sono stabilite le modalità di
accesso delle associazioni dei consumatori e degli utenti ai
laboratori di analisi pubblici o convenzionati.
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