| (Associazioni di consumatori e di utenti).
1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con proprio decreto e previa istruttoria da
parte del Garante, iscrive in un apposito elenco le
associazioni dei consumatori e degli utenti che abbiano i
requisiti di cui al comma 2. L'elenco può essere aggiornato
annualmente dal Consiglio.
2. Le associazioni di cui al comma 1, al fine di poter
designare i propri rappresentanti nel Consiglio, devono:
a) essere costituite per atto pubblico, da almeno
tre anni, non avere scopo di lucro, avere uno statuto che
sancisca un ordinamento a base democratica che preveda come
scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti;
b) documentare, attraverso un dettagliato
rapporto, l'attività svolta precedentemente all'istituzione
del Consiglio e successivamente documentata al Garante, ogni
anno, la continuità e la rilevanza esterna dell'attività;
c) esercitare la propria attività senza alcun
vincolo derivante da rapporti con imprese, organizzazioni o
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enti operanti nei settori della produzione, del commercio o
dei servizi;
d) essere presenti, da almeno tre anni, in almeno
cinque regioni;
e) rendere pubblici i loro bilanci annuali.
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