| (Legittimazione processuale).
1. In deroga all'articolo 81 del codice di procedura
civile, le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 1
dell'articolo 4 sono legittimate ad agire in giudizio in
proprio, oltre che come rappresentanti di associati, per la
tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori e degli
utenti, sia davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e
amministrativa sia davanti all'autorità garante della
concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge
10 ottobre 1990, n. 287. Possono altresì promuovere la
costituzione di collegi arbitrali, designandovi i propri
rappresentanti.
2. Il 30 per cento del risarcimento eventualmente
percepito dall'associazione deve essere devoluto in opere di
assistenza o di beneficenza e finalizzato alla promozione
dell'ambiente e alla valorizzazione dei beni culturali,
artistici e architettonici.
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