| (Oneri giudiziali).
1. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma
1 dell'articolo 4 sono esentate dalle spese giudiziali,
dall'imposta di bollo e di registro, dalle tasse e dai diritti
di qualsiasi specie e natura, per gli atti, per i documenti e
per i provvedimenti relativi ai procedimenti in materia di
tutela dei consumatori e degli utenti.
2. Le spese relative ai procedimenti di cui al comma 1
sono poste a carico dell'erario previo parere conforme del
tribunale amministrativo regionale ovvero dell'autorità
giudiziaria competente per territorio.
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