| (Regioni ed enti locali).
1. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, si dotano di adeguati strumenti
per la promozione e per la tutela dei diritti dei consumatori
e degli utenti.
2. Le province ed i comuni, nel rispetto di quanto
previsto dall'articolo 7, comma 5, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, e dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, favoriscono nel
miglior modo possibile i rapporti tra amministrazione pubblica
e consumatori ed utenti.
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