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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1122
DDL0075-0002
Progetto di legge Camera n. 75 - testo presentato - (DDL13-75)
(suddiviso in 8 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C75. TESTIPDL
...C75.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC75 ZZ13 ZZRL ZZPR
     Onorevoli Colleghi! - La legislazione disciplinante la
  produzione, distribuzione al commercio e somministrazione di
  alimenti e bevande si presenta nell'ordinamento giuridico
  italiano particolarmente affollata, disordinata e
  contraddittoria.  Questo perché si è legiferato sempre sotto la
  spinta di "emergenze" o di sollecitazioni esterne, mai
  coordinando adeguatamente il nuovo con il preesistente e mai
  creando una "cornice" normativa generale in cui inserire le
  ulteriori disposizioni.
     Il quadro si è ulteriormente complicato per l'incalzare,
  ormai frenetico, di normative CEE.  Si stimano, forse per
  difetto, in circa quattrocento i provvedimenti, tra leggi e
  decreti, in vigore nel settore.
     Assolutamente difficile e fallimentare si sta rivelando
  l'azione giudiziaria per l'applicazione ed il rispetto di
  queste normative.  Un riscontro oggettivo a tale asserzione è
  dato dall'annuale pubblicazione - a cura del Ministero della
  sanità in applicazione dell'articolo 8 della legge n. 462 del
  1986 - nella  Gazzetta Ufficiale  dell'elenco dei
  condannati nell'anno precedente per reati di frode o
  sofisticazione alimentare.  Invero, a fronte di una media di
  circa quindicimila denunce di illeciti da parte dei soli
  carabinieri dei Nuclei anti sofisticazione (NAS) (e ad almeno
  altrettante degli altri organi di vigilanza sanitaria e di
  repressione delle frodi agrarie) si riscontrano solo alcune
  (due o tre) centinaia di sentenze irrevocabili di condanna da
  parte dei giudici.
     Ad un'attenta analisi di tali decisioni, però, si osserva
  che:
       vi sono disparità di trattamento di casi identici non
  solo per entità della pena, ma persino per la qualificazione
  dell'illecito, non solo da un ufficio giudiziario ad un altro,
 
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  ma persino all'interno dello stesso ufficio;
       vengono irrogate spesso sanzioni lacunose per le
  cosiddette "pene accessorie" che spesso hanno funzione di
  prevenire altri illeciti;
       vengono omesse contestazioni degli illeciti più gravi
  configurabili nel corpo della stessa fattispecie
  processuale.
     Naturalmente, vi sono, di tanto in tanto, sentenze che si
  distinguono per completezza e correttezzza tecnica ed il cui
  condannato riceve il "privilegio" di una sentenza
  "esemplare".
     Tutto questo nasce non solo e non tanto dalla "massa" di
  normative del settore, ma soprattutto dalla loro intrinseca
  difficoltà tecnica, legata alla interdisciplinarietà dei
  contenuti.  Infatti, questi attengono a discipline scientifiche
  eterogenee e distanti dall'area culturale di giurisprudenza
  cui il magistrato appartiene.  Si tratta, invero, di norme
  coinvolgenti nozioni di bromatologia, merceologia,
  microbiologia, tossicologia, igiene, ingegneria alimentare,
  veterinaria, ed altre, che l'ordinaria cultura giuridica
  assolutamente ignora e che il giudice, quand'anche si avvalga
  di esperti (ma questo può accadere solo previa apertura del
  procedimento e non al momento di ricezione e studio di una
  denuncia), solo in modo molto approssimativo può gestire.
     Questo perché la formazione culturale e professionale del
  magistrato presenta a tutt'oggi un vuoto totale per questo
  settore - pur così attuale e significativo sul piano economico
  oltre che su quello della salute pubblica - dell'ordinamento
  giuridico nazionale.
     Infatti le facoltà di giurisprudenza delle università
  nazionali non hanno attivato in materia nessuna cattedra né
  scuole o corsi di specializzazione  post- laurea.
     Neppure questo settore legislativo viene considerato nei
  programmi e nelle materie di concorso per l'accesso in
  magistratura.
     Solo i vincitori e solo quelli inizialmente destinati alle
  preture, negli ultimi anni, hanno ricevuto un insegnamento
  specifico in materia attraverso seminari, della durata di solo
  mezza giornata.
     Si consideri che i carabinieri aspiranti all'inserimento
  nei nuclei NAS frequentano un corso di 45 giorni con selezioni
  finali consistenti in prove scritte ed orali.
     In pratica, il magistrato resta un "generico" a fronte di
  una materia e di interlocutori "specialisti".  Infatti:
       "specialista" è l'autore della frode alimentare in
  quanto si occupa solo di alimenti, anzi di un solo alimento su
  cui concentra le sue cognizioni tecnico-giuridiche per violare
  la legge e realizzare i propri illeciti interessi;
       "specialista" è l'organo di vigilanza sanitaria o di
  repressione delle frodi, addestrato sul piano tecnico e
  giuridico solo per quell'attività;
       "specialista" è il laboratorio pubblico di analisi
  presso il quale si indagano i profili igienici e qualitativi
  dei prodotti alimentari ed i cui referti, di contenuto
  assolutamente "specialistico", costituiscono la base
  essenziale per un corretto avvio del procedimento giudiziario
  e, spesso, per la sua stessa definizione;
       "specialista" è l'avvocato difensore dell'imputato in
  quanto, seguendo costantemente le vicende del
  produttore-cliente, è divenuto a sua volta un esperto sia
  delle normative sia dei fatti tecnici afferenti allo specifico
  settore alimentare in cui opera (e viola la legge) il cliente
  medesimo.
     Unico ad essere un "generico" è dunque il magistrato.
     Le difficoltà di quest'ultimo sono, peraltro, aumentate a
  partire dal 1^ gennaio 1993 con l'abolizione delle barriere
  doganali tra i Paesi membri della Unione europea e con la
  conseguente necessità di valutare la conformità del prodotto
  alimentare fabbricato in area comunitaria rispetto alla
  normativa del Paese in cui è ubicata l'azienda di
  produzione.
     Sono agevolmente intuibili i rischi per la salute pubblica
  e le alterazioni del mercato che possono derivare da una
  magistratura che non sia all'altezza professionale per la più
 
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  corretta ed attenta gestione ed applicazione delle normative
  in materia.
     Soluzione istituzionale ottimale e definitiva risulta,
  dunque, quella della creazione presso gli uffici giudiziari,
  tanto nella fase di indagine quanto in quella decisionale, di
  una struttura specializzata e destinata esclusivamente alla
  trattazione dei procedimenti in materia alimentare.
     Ripetendo l'esperienza, globalmente positiva, costituita
  dalla creazione dell'autonoma e specializzata sezione lavoro
  presso le preture ed i tribunali, si tratta di creare sezioni
  in cui magistrati addetti siano impegnati solo dagli illeciti
  in materia alimentare e siano preparati miratamente su questo
  settore normativo, anche attraverso l'acquisizione delle
  necessarie informazioni interdisciplinari.  Questo sia
  attraverso una prima fase di specializzazione sia attraverso
  successivi, periodici ed obbligatori corsi di
  aggiornamento.
     Ne risulterebbero:
       maggiore omogeneità delle decisioni su tutto il
  territorio nazionale, così riducendo al minimo i margini di
  discrasia giudiziaria ai danni od a favore degli operatori
  economici di una od altra parte del territorio;
       maggiore celerità ed accuratezza delle decisioni
  giudiziarie.
     La creazione di un ufficio giudiziario specializzato rende
  opportuno - anche per
  una razionalità d'uso delle risorse professionali che si
  vengono così a creare - concentrare nello stesso gli illeciti
  in materia, indipendentemente dai limiti di competenza per
  entità della pena (sarebbe assurdo che nei casi più gravi e
  perciò più gravemente sanzionati intervenga, come del resto
  oggi accade, un ufficio i cui magistrati non siano
  specializzati e che comunque molto più sporadicamente si
  occupino della materia) e dalla natura, penale od
  amministrativa, dell'infrazione.
     Il carattere "autonomo" delle sezioni specializzate
  all'interno degli uffici di appartenenza comporterà che
  l'accesso e l'allontanamento del magistrato dalle stesse
  avvenga con i meccanismi e le garanzie attualmente previste
  per i veri e propri trasferimenti.
     Dal momento che ricorrono problemi similari - sia per la
  complessità e la difficoltà tecnica delle normative, sia per
  la necessità di garantire interventi giudiziari rapidi ed
  omogenei il più possibile sul territorio nazionale - si rende
  opportuno che la competenza delle sezioni giudiziarie
  specializzate, proposte per gli illeciti in materia
  alimentare, sia estesa anche agli illeciti ai danni
  dell'"ambiente" ovvero alle infrazioni alle normative
  sull'inquinamento ambientale.
     Le ragioni a fondamento di tale ulteriore competenza
  possono essere agevolmente desunte - con i mutamenti necessari
  - da quanto esposto in ordine alla necessità medesima per il
  settore alimentare.
     Si verrebbe così a realizzare una struttura giudiziaria
  professionalmente qualificata e di efficienza operativa degna
  dei beni sociali - salute pubblica ed ambiente (a parte i
  risvolti non secondari sull'economia) - che le normative
  "speciali" del settore rischiano altrimenti di garantire solo
  sulla carta.
 
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