| (Istituzione di una commissione di indagine sugli effetti
della comunicazione televisiva di massa e sul miglioramento
qualitativo della sua disciplina).
1. Al fine di assicurare una più approfondita conoscenza
dei fenomeni e degli effetti sociali e psicologici connessi
alla comunicazione televisiva di massa e di predisporre una
migliore garanzia dei diritti degli utenti, è istituita,
presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e
l'editoria, una commissione permanente di indagine sulla
comunicazione televisiva di massa, di seguito denominata
"commissione".
2. La commissione è composta da quindici membri, da
scegliere tra esperti di chiara fama nel settore della
comunicazione e delle scienze sociali e filosofiche, anche di
nazionalità straniera, nominati, ai sensi del regolamento
emanato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, per
un terzo dalla medesima Autorità, per un terzo dalle
associazioni rappresentative degli utenti radiotelevisivi e
per un terzo dalle imprese radiotelevisive iscritte al
registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n.
223.
3. E' compito della commissione elaborare un rapporto
annuale che evidenzi, in particolare:
a) quale sia l'influenza dei mezzi di
comunicazione di massa sui processi di conoscenza, di
formazione della personalità e di distinzione tra finzione e
realtà;
b) quali siano i soggetti maggiormente
influenzabili e sensibili agli effetti dei messaggi
televisivi;
c) quale sia la relazione tra i processi
comunicativi di massa ed i tradizionali strumenti educativi,
nonché le possibili utilizzazioni a fini educativi dei mezzi
di comunicazione di massa;
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d) quali possano essere gli accorgimenti
per attenuare gli effetti maggiormente dannosi
di tali processi comunicativi senza, tuttavia,
limitare i diritti costituzionali alla libertà di
manifestazione del pensiero con il mezzo radiotelevisivo e
senza ostacolare, altresì, il corretto funzionamento del
mercato pubblicitario;
e) quali siano gli episodi da segnalare con
riferimento ai risultati conoscitivi conseguiti.
4. In sede di prima applicazione della presente legge la
commissione è tenuta a presentare la sua prima relazione entro
nove mesi dal suo insediamento.
5. La commissione elegge nel proprio seno un presidente.
Essa è nominata per un triennio ed i suoi membri possono
essere rinnovati una sola volta.
6. La commissione determina le modalità del proprio
funzionamento e può acquisire, anche mediante audizioni o
collaborazioni esterne, ogni informazione necessaria allo
svolgimento dei propri compiti.
7. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede a carico del bilancio dell'ufficio del
Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
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