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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1131
DDL0076-0003
Progetto di legge Camera n. 76 - testo presentato - (DDL13-76)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.3 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C76. TESTIPDL
...C76.
Pag. 4 PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC76 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Istituzione di una commissione di indagine sugli effetti
  della comunicazione televisiva di massa e sul miglioramento
              qualitativo della sua disciplina).
     1.  Al fine di assicurare una più approfondita conoscenza
  dei fenomeni e degli effetti sociali e psicologici connessi
  alla comunicazione televisiva di massa e di predisporre una
  migliore garanzia dei diritti degli utenti, è istituita,
  presso l'ufficio del Garante per la radiodiffusione e
  l'editoria, una commissione permanente di indagine sulla
  comunicazione televisiva di massa, di seguito denominata
  "commissione".
     2.  La commissione è composta da quindici membri, da
  scegliere tra esperti di chiara fama nel settore della
  comunicazione e delle scienze sociali e filosofiche, anche di
  nazionalità straniera, nominati, ai sensi del regolamento
  emanato dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria, per
  un terzo dalla medesima Autorità, per un terzo dalle
  associazioni rappresentative degli utenti radiotelevisivi e
  per un terzo dalle imprese radiotelevisive iscritte al
  registro di cui all'articolo 12 della legge 6 agosto 1990, n.
  223.
     3.  E' compito della commissione elaborare un rapporto
  annuale che evidenzi, in particolare:
       a)  quale sia l'influenza dei mezzi di
  comunicazione di massa sui processi di conoscenza, di
  formazione della personalità e di distinzione tra finzione e
  realtà;
       b)  quali siano i soggetti maggiormente
  influenzabili e sensibili agli effetti dei messaggi
  televisivi;
       c)  quale sia la relazione tra i processi
  comunicativi di massa ed i tradizionali strumenti educativi,
  nonché le possibili utilizzazioni a fini educativi dei mezzi
  di comunicazione di massa;
 
                               Pag. 5
 
       d)  quali possano essere gli accorgimenti
  per attenuare gli effetti maggiormente dannosi
  di tali processi comunicativi senza, tuttavia,
  limitare i diritti costituzionali alla libertà di
  manifestazione del pensiero con il mezzo radiotelevisivo e
  senza ostacolare, altresì, il corretto funzionamento del
  mercato pubblicitario;
       e)  quali siano gli episodi da segnalare con
  riferimento ai risultati conoscitivi conseguiti.
     4.  In sede di prima applicazione della presente legge la
  commissione è tenuta a presentare la sua prima relazione entro
  nove mesi dal suo insediamento.
     5.  La commissione elegge nel proprio seno un presidente.
  Essa è nominata per un triennio ed i suoi membri possono
  essere rinnovati una sola volta.
     6.  La commissione determina le modalità del proprio
  funzionamento e può acquisire, anche mediante audizioni o
  collaborazioni esterne, ogni informazione necessaria allo
  svolgimento dei propri compiti.
     7.  All'onere derivante dall'attuazione della presente
  legge si provvede a carico del bilancio dell'ufficio del
  Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-76 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0076 TOTPAG=0007 TOTDOC=0004 NDOC=0003 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=001 PAGFIN=0005 RIGFIN=023 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=007600 00 FASCIDC=13DDL0076 SORTNAV=0007600 000 00000 ZZDDLC76 NDOC0003 TIPDOCL DOCTIT0003 NDOC0003



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