| (Delega al Governo per l'emanazione di norme a tutela
degli utenti della comunicazione televisiva).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge,
acquisito il parere della commissione, uno o più decreti
legislativi recanti la disciplina per la tutela degli utenti
della comunicazione televisiva, ad integrazione della legge 6
agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, e secondo i
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) le trasmissioni televisive aventi ad oggetto
messaggi pubblicitari devono essere adeguatamente separate
Pag. 6
dalle trasmissioni di informazione e, comunque, non devono
interromperle in nessun momento del loro svolgimento;
b) ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1,
comma 3, lettera d), devono essere approntate adeguate
tecniche di avvertimento, nuove ed efficaci, con riferimento
alle trasmissioni televisive aventi ad oggetto messaggi
pubblicitari, immagini di scene di violenza od altrimenti atte
ad impressionare un pubblico non avvertito, trasmissioni e
programmi di fiction, soprattutto se rientranti nel tipo
di quelli sopra citati, al fine di segnalare la natura
fittizia degli avvenimenti in esse rappresentati;
c) prevedere le opportune misure per la
valorizzazione di programmi di qualità od a contenuto
educativo, rivolti, eventualmente ed in particolare, ai
soggetti in formazione; tali programmi sono valutati dalla
commissione, al cui giudizio sono altresì condizionati gli
eventuali interventi economici e infrastrutturali di sostegno
alla loro produzione e realizzazione;
d) predisporre norme civili ed, eventualmente,
penali, per disciplinare il risarcimento dei danni e reprimere
ogni abuso relativo alla falsificazione di eventi reali o alla
presentazione, come reali, di eventi fittizi e
contraffatti;
e) attribuire al Garante per la radiodiffusione e
l'editoria una maggiore potestà sanzionatoria delle violazioni
alla disciplina in materia ed il potere di imporre a carico
delle emittenti responsabili un immediato ed efficace
risarcimento dei diritti violati;
f) prevedere a carico della televisione pubblica
e, nel rispetto dei princìpi costituzionali, anche di quella
privata, la trasmissione, ed eventuale produzione, di
programmi periodici, da collocare nelle fasce orarie di
significativo ascolto, che, anche nella forma di dibattiti a
più voci, abbiano ad oggetto i temi della comunicazione di
massa e dei suoi effetti sugli utenti.
Pag. 7
2. In sede di elaborazione della disciplina di cui al
comma 1 il Governo tiene conto dei risultati delle indagini
della commissione, nella misura in cui esse possano servire ad
una maggiore garanzia degli utenti della comunicazione
televisiva e ad un miglioramento della sua qualità.
| |