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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


1132
DDL0076-0004
Progetto di legge Camera n. 76 - testo presentato - (DDL13-76)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.4 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C76. TESTIPDL
...C76.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 2.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC76 ZZ13 ZZPD ZZPR
  (Delega al Governo per l'emanazione di norme a tutela
        degli utenti della comunicazione televisiva).
     1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
  acquisito il parere della commissione, uno o più decreti
  legislativi recanti la disciplina per la tutela degli utenti
  della comunicazione televisiva, ad integrazione della legge 6
  agosto 1990, n.  223, e successive modificazioni, e secondo i
  seguenti princìpi e criteri direttivi:
       a)  le trasmissioni televisive aventi ad oggetto
  messaggi pubblicitari devono essere adeguatamente separate
 
                               Pag. 6
 
  dalle trasmissioni di informazione e, comunque, non devono
  interromperle in nessun momento del loro svolgimento;
       b)  ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1,
  comma 3, lettera  d),  devono essere approntate adeguate
  tecniche di avvertimento, nuove ed efficaci, con riferimento
  alle trasmissioni televisive aventi ad oggetto messaggi
  pubblicitari, immagini di scene di violenza od altrimenti atte
  ad impressionare un pubblico non avvertito, trasmissioni e
  programmi di  fiction,  soprattutto se rientranti nel tipo
  di quelli sopra citati, al fine di segnalare la natura
  fittizia degli avvenimenti in esse rappresentati;
       c)  prevedere le opportune misure per la
  valorizzazione di programmi di qualità od a contenuto
  educativo, rivolti, eventualmente ed in particolare, ai
  soggetti in formazione; tali programmi sono valutati dalla
  commissione, al cui giudizio sono altresì condizionati gli
  eventuali interventi economici e infrastrutturali di sostegno
  alla loro produzione e realizzazione;
       d)  predisporre norme civili ed, eventualmente,
  penali, per disciplinare il risarcimento dei danni e reprimere
  ogni abuso relativo alla falsificazione di eventi reali o alla
  presentazione, come reali, di eventi fittizi e
  contraffatti;
       e)  attribuire al Garante per la radiodiffusione e
  l'editoria una maggiore potestà sanzionatoria delle violazioni
  alla disciplina in materia ed il potere di imporre a carico
  delle emittenti responsabili un immediato ed efficace
  risarcimento dei diritti violati;
       f)  prevedere a carico della televisione pubblica
  e, nel rispetto dei princìpi costituzionali, anche di quella
  privata, la trasmissione, ed eventuale produzione, di
  programmi periodici, da collocare nelle fasce orarie di
  significativo ascolto, che, anche nella forma di dibattiti a
  più voci, abbiano ad oggetto i temi della comunicazione di
  massa e dei suoi effetti sugli utenti.
 
                               Pag. 7
 
     2.  In sede di elaborazione della disciplina di cui al
  comma 1 il Governo tiene conto dei risultati delle indagini
  della commissione, nella misura in cui esse possano servire ad
  una maggiore garanzia degli utenti della comunicazione
  televisiva e ad un miglioramento della sua qualità.
 
DATA=960509 FASCID=DDL13-76 TIPOSTA=DDL LEGISL=13 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0076 TOTPAG=0007 TOTDOC=0004 NDOC=0004 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=024 PAGFIN=0007 RIGFIN=006 UPAG=SI PAGEIN=5 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=007600 00 FASCIDC=13DDL0076 SORTNAV=0007600 000 00000 ZZDDLC76 NDOC0004 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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