| (Compiti istituzionali
del Corpo della polizia finanziaria).
1. Il Corpo della polizia finanziaria espleta tutti i
compiti conferitigli dalla presente legge, nonché quelli
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attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti in materia
economico-finanziaria.
2. Sono compiti istituzionali del Corpo della polizia
finanziaria:
a) la prevenzione, ricerca e denuncia delle
evasioni fiscali e delle violazioni economico-finanziarie,
contabili e valutarie, aventi anche finalità di eversione
dell'ordine democratico, di stampo mafioso e di criminalità
organizzata;
b) l'attività informativa e di controllo, a
richiesta o di propria iniziativa, nonché la vigilanza
sull'osservanza delle disposizioni a tutela degli interessi
finanziari e politico-economici dello Stato;
c) l'azione ausiliaria dell'attività accertatrice
dei tributi svolta dagli uffici finanziari del Ministero delle
finanze;
d) l'azione ausiliaria dell'attività di controllo
della Direzione generale del tesoro e dell'organo
giurisdizionale contabile.
3. Gli appartenenti al Corpo della polizia finanziaria
investigativa non possono comunque essere impiegati in compiti
che non siano direttamente connessi ai servizi di istituto.
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