| (Impiego per la repressione di reati tributari ed
economico-finanziari in mare).
1. Per i compiti di cui all'articolo 3 il Corpo della
polizia finanziaria investigativa si avvale delle strutture
del Corpo delle capitanerie di porto, con contingenti di
personale da assegnare in sede di ufficio operativo.
2. Le aliquote di personale da assegnare ai contingenti di
cui al comma 1 sono stabilite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri delle
finanze, del tesoro e dei trasporti e della navigazione, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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