| (Compiti di polizia giudiziaria).
1. L'ufficiale o l'agente della polizia finanziaria
investigativa che venga a conoscenza di reati non
riconducibili all'ambito delle attribuzioni disciplinate ai
sensi dell'articolo 3, anche al di fuori dell'espletamento
delle stesse, provvede al compimento degli atti urgenti e
necessari a prevenire l'ulteriore consumazione del reato a
norma delle disposizioni del codice di procedura penale e
dalle disposizioni vigenti in materia, dandone immediata
notizia agli organi di polizia competenti.
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