| (Ufficiali ed agenti della polizia finanziaria).
1. Sono ufficiali della polizia finanziaria investigativa
i dirigenti, i commissari, gli ispettori e i sovrintendenti
del Corpo della polizia finanziaria ed il personale al quale
l'ordinamento dell'amministrazione della polizia finanziaria
riconosce tale qualità.
2. Sono agenti della polizia finanziaria gli assistenti e
gli agenti del Corpo della polizia finanziaria ai quali
l'ordinamento dell'amministrazione riconosce tale qualità.
3. Per le qualifiche di ufficiale ed agente della polizia
finanziaria investigativa non espressamente previste dalla
presente legge, si applicano le disposizioni di cui al terzo
comma dell'articolo 31 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.
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