| (Ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria).
1. Sono ufficiali di polizia giudiziaria i dirigenti, i
commissari, gli ispettori, i sovraintendenti e gli
appartenenti al Corpo della polizia finanziaria ai quali
l'ordinamento del Corpo riconosce tale qualità.
2. Sono agenti della polizia giudiziaria il personale del
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Corpo della polizia finanziaria al quale l'ordinamento del
Corpo riconosce tale qualità.
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