| (Ordinamento della polizia finanziaria).
1. L'amministrazione della polizia finanziaria è
articolata in:
a) organi centrali;
b) organi periferici articolati;
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c) nucleo speciale di polizia valutaria;
d) nuclei provinciali;
e) nuclei subprovinciali, ove particolari ed
effettive esigenze lo richiedano;
f) istituti di istruzione, per le esigenze di
formazione, addestramento e perfezionamento del personale.
2. Per l'espletamento del servizio di istituto, l'unità
operativa di base è la sezione operativa, distinta per settori
di competenza in materia di:
a) imposte dirette ed imposte indirette e tasse
sugli affari;
b) dogane, monopoli ed imposte di
fabbricazione;
c) contabilità pubblica degli organi dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, province,
comuni, comunità montane e loro consorzi, nonché di enti
pubblici economici soggetti a contabilità pubblica, ovvero di
società, associazioni, fondazioni o enti che gestiscono ed
utilizzano fondi pubblici.
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