| (Regolamento organico dell'amministrazione della polizia
finanziaria).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, è emanato il regolamento di attuazione della presente
legge in materia di:
a) struttura del Dipartimento della polizia
finanziaria;
b) struttura degli organi centrali, degli organi
periferici articolati e degli istituti di istruzione;
c) struttura del nucleo speciale di polizia
valutaria;
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d) struttura dei nuclei provinciali e
subprovinciali;
e) dotazioni di personale e mezzi delle strutture
di cui alle lettere a), b), c) e d);
f) accesso, amministrazione, governo e cessazione
dal servizio del personale.
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