| (Regolamento di servizio).
1. Il regolamento di servizio del Corpo della polizia
finanziaria è emanato entro dieci mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto
con i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica
istruzione e per la funzione pubblica, sentiti i
rappresentanti sindacali di cui all'articolo 16.
2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina le seguenti
materie:
a) ordinamento ed esecuzione del servizio;
b) orario di servizio;
c) reperibilità;
d) residenza;
e) mobilità del personale;
f) ordine gerarchico;
g) disciplina;
h) armamento ed uniformi;
i) scuole e istituti di istruzione;
l) disposizioni varie; alloggi di servizio;
trasporti; mense; ricompense; benessere.
3. Nel periodo intercorrente fra la data di entrata in
vigore della presente legge e quella di entrata in vigore del
regolamento di servizio, si applicano, per quanto non previsto
dalla presente legge, purché non in contrasto con le
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disposizioni della legge 1^ aprile 1981, n. 121, e della legge
15 dicembre 1990, n. 395, le disposizioni vigenti in
materia.
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