| (Ordinamento del personale).
1. Il Governo, sentite le organizzazioni sindacali di cui
all'articolo 16, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, uno o più
decreti legislativi per provvedere alla determinazione
dell'ordinamento del personale del Corpo della polizia
finanziaria, tenuto conto di quanto previsto dal decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal decreto del Presidente
della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, e con l'osservanza
dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) espletamento dei compiti di istituto con
personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, di
funzioni, di trattamento economico e di progressione di
carriera;
b) previsione delle seguenti qualifiche
nell'ambito di ciascun ruolo:
1) ruolo degli agenti ed assistenti ad esaurimento:
agente, agente scelto, assistente;
2) ruolo dei sovrintendenti ad esaurimento:
vicesovrintendente, sovrintendente, sovrintendente capo;
3) ruolo degli ispettori: vice ispettore, ispettore,
ispettore capo, ispettore superiore:
4) ruolo dei commissari: commissario 1^ qualifica,
commissario 2^ qualifica, commissario 3^ qualifica,
commissario 4^ qualifica;
5) ruolo dei dirigenti: primo dirigente, dirigente
superiore, dirigente generale;
Pag. 11
c) istituzione di ruoli per il personale che
esplica funzioni di polizia e di ruoli di personale che svolge
attività tecnico-logistico-amministrativa;
d) suddivisione del personale che svolge attività
tecnico-logistico-amministrativa anche di carattere esecutivo,
in ruoli da determinare in relazione alle funzioni attribuite
ed ai contenuti di professionalità richiesti;
e) previsione per il personale appartenente a
tutti i ruoli, escluso quello della dirigenza, delle seguenti
forme di avanzamento:
1) ad anzianità;
2) a scelta;
3) per meriti eccezionali.
| |