| (Organizzazione del
Corpo della polizia finanziaria).
1. Il Corpo della polizia finanziaria è suddiviso in:
a) ruolo operativo;
b) ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, è emanato il regolamento di attuazione in materia di
riordino dei ruoli di cui alle lettere a) e b) del
comma 1.
3. Fino ad esaurimento dei ruoli di cui ai numeri 1) e 2)
della lettera b) del comma 1 dell'articolo 13, le
attività ed i compiti del ruolo
tecnico-logistico-amministrativo sono svolti attraverso
l'impiego del personale di cui ai commi 212 e seguenti
dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
4. Esauriti i ruoli di cui al comma 3, le attività ed i
compiti del ruolo tecnico-logistico-amministrativo sono
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esclusivamente svolti, sotto il coordinamento, il controllo e
la direzione del personale appartenente, rispettivamente, ai
ruoli degli ispettori, commissari e dirigenti, dai contingenti
di cui all'articolo 3, commi 212 e seguenti, della legge 28
dicembre 1995, n. 549.
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