| ANNA MARIA BIRICOTTI, Vicepresidente della IX
Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
disegno di legge in discussione punta a modificare la legge 28
gennaio 1994, n. 84, per pervenire alla formulazione di una
nuova disciplina del lavoro portuale coerente con la normativa
e le decisioni comunitarie.
Il disegno di legge in esame è stato approvato dal Senato
il 14 luglio 1999 ed è stato presentato dal Governo per
colmare il vuoto normativo prodotto dalla decisione delle
Comunità europee del 21 ottobre 1997, che ha dichiarato
incompatibile con gli articoli 86 e 90, paragrafo 3, del
Trattato l'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
relativo alla disciplina della fornitura del lavoro portuale
temporaneo. Con tale decisione la Commissione ha imposto allo
Stato italiano di porre fine all'infrazione.
Con la decisione successiva della Corte di giustizia delle
Comunità europee del 12 febbraio 1998, relativa alla
disciplina dei servizi e delle prestazioni di lavoro nei porti
italiani, la Corte ha affermato che "gli articoli 86 e 90 del
Trattato devono essere interpretati nel senso che essi ostano
ad una disposizione nazionale che riservi ad una compagnia
portuale il diritto di fornire lavoro temporaneo alle altre
imprese operanti nel porto in cui essa è stabilita, qualora
tale compagnia sia essa stessa stata autorizzata
all'espletamento di operazioni portuali".
Prendendo le mosse dalle decisioni degli organismi
comunitari sopra richiamate, il Governo ha ritenuto opportuno
estendere l'intervento normativo non solo alla riformulazione
della disciplina del lavoro portuale di cui all'articolo 17
della legge n. 84 del 1994, ma anche all'articolo 16 della
stessa legge, relativo alla disciplina delle operazioni
portuali.
Sostanzialmente, l'obiettivo del disegno di legge in esame
è quello di assicurare nell'ambito di ciascun porto, da un
lato, il massimo di concorrenza tra gli operatori, garantendo
la libertà di accesso al mercato, e, dall'altro, la
salvaguardia del lavoro, evitando che, in assenza di una
precisa disciplina, si vengano a generare forme di concorrenza
basate sul mercato del lavoro e non sull'efficienza
imprenditoriale, anche se debbo ricordare che già la legge n.
84 del 1994 garantiva la concorrenza tra operatori portuali.
Infatti, è possibile che le imprese ex articoli 16 e 18
autorizzate, strutturandosi, possano svolgere l'intero ciclo
delle operazioni portuali con personale proprio.
La relazione al disegno di legge sottolinea infine che il
testo proposto è stato preventivamente sottoposto agli uffici
delle Commissioni europee ed è stato considerato conforme alla
normativa comunitaria.
Il testo originale del disegno di legge ha subito, nel
corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, alcune
modifiche concernenti gli articoli 1, 4 e 5.
L'articolo 1 introdotto dal Senato reca integrazioni
all'articolo 14 della legge n. 84, sancendo il carattere di
interesse generale per la salvaguardia della sicurezza
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della navigazione e dell'approdo, dei servizi di pilotaggio,
rimorchio, ormeggio e battellaggio.
In particolare, per quanto riguarda il pilotaggio, viene
stabilita la sua obbligatorietà con decreto del ministro dei
trasporti e della navigazione; diversamente, per gli altri
servizi tale obbligatorietà è rimessa alla valutazione
dell'autorità marittima competente.
L'articolo 2 del disegno di legge corrisponde
all'originale articolo 1, parzialmente modificato dal Senato,
e contiene modifiche all'articolo 16 della legge n. 84 in
materia di operazioni e servizi portuali. Con tale norma,
oltre a prevedere una esplicita definizione dei servizi
portuali, il legislatore intende individuare imprese
adeguatamente qualificate e strutturate per lo svolgimento
delle operazioni portuali di imprese ammesse alla fornitura di
servizi in relazione allo svolgimento di operazioni portuali,
sempre nel rispetto della normativa che vieta
l'intermediazione della manodopera. Tra l'altro, le
autorizzazioni sono tenute distinte al fine di evitare che tra
le imprese, ex articolo 16, si generi interposizione di
manodopera. Distinti sono anche i registri delle
autorizzazioni alle operazioni portuali e di quelle ai
servizi.
Le modifiche introdotte dal Senato prevedono che le
autorità portuali o marittime incaricate dell'attività di
vigilanza sulle imprese autorizzate riferiscano periodicamente
al ministro dei trasporti e della navigazione e che le stesse
verifichino il possesso, da parte del richiedente, dei
requisiti previsti dallo stesso comma 4, dell'articolo 16, al
fine di concedere l'autorizzazione per l'esercizio delle
operazioni portuali o dei servizi portuali.
Il disegno di legge prevede altresì un meccanismo di
silenzio-assenso stabilendo che le autorità portuali o
marittime si pronuncino entro il termine di novanta giorni
dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego
motivato, la richiesta si intende accolta.
Al comma 2 dell'articolo 2 si prevede infine che le
autorità portuali o marittime compiano una revisione da
effettuarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della disciplina prevista dal disegno di legge delle
autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e
18 della legge n. 84, così da garantire conformità ai
requisiti previsti dalla legge.
L'articolo 3, comma 1, sostituisce interamente l'articolo
17 della legge n. 84, che riguarda la disciplina della
fornitura del lavoro portuale temporaneo, in modo da adeguarsi
ai principi comunitari. La nuova disciplina regola la
fornitura del lavoro temporaneo alle imprese autorizzate a
svolgere le operazioni portuali oppure i servizi portuali alle
imprese concessionarie di aree e banchine al fine di
provvedere all'esecuzione delle operazioni portuali dei
servizi portuali autorizzati. Il comma 1 del nuovo testo
dell'articolo 17 della legge n. 84 prevede la fornitura di
lavoro temporaneo e la sua erogazione in deroga all'articolo 1
della legge n. 1369 del 1960 alle imprese di cui agli articoli
16 e 18.
Il comma 2 assoggetta ad autorizzazione delle autorità
portuali e marittime la fornitura di lavoro temporaneo e
definisce le caratteristiche dell'impresa fornitrice, la quale
deve essere esclusivamente volta alla fornitura di lavoro
temporaneo e non deve esercitare operazioni portuali né
svolgere attività connesse alla concessione di aree e banchine
o attività svolte dalle società che derivano dalla
trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali, in
riferimento alle società ex articoli 21, comma 1,
lettera a); deve essere dotata di adeguato personale e
di risorse proprie; non deve essere detenuta o controllata da
una delle imprese indicate al punto 1) e non deve detenere
partecipazioni in tali imprese, per evitare qualsiasi rischio
di conflitto di interessi tra l'impresa intermediaria e le
imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
a). In caso contrario, deve dismettere le attività
svolte o le partecipazioni detenute e, ai sensi del comma 3,
l'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di
mercato delle partecipazioni rilevate.
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Il comma 4 del nuovo testo dell'articolo 17 dispone che
l'autorità portuale o l'autorità marittima debba individuare
le procedure idonee a garantire la continuità del rapporto di
lavoro a favore dei soci e dei dipendenti delle società o
cooperative per la fornitura dei servizi, nei confronti
dell'impresa autorizzata.
Il comma 5 stabilisce che, in assenza di un'impresa
autorizzata all'erogazione di lavoro portuale e temporaneo, le
prestazioni lavorative per l'esecuzione di operazioni e
servizi portuali vengano erogate da un'agenzia, promossa a tal
fine dalle autorità portuali o, ove non istituita, dalle
autorità marittime e gestita da un organo direttivo composto
da rappresentanti delle imprese che svolgono operazioni o
servizi portuali.
Per la fornitura del lavoro portuale temporaneo l'agenzia
assume, sentite le organizzazioni dei lavoratori delle imprese
di cui al comma 21 dell'articolo, comma 1, lettera b)
della legge n. 84 del 1994, sia i lavoratori in esubero dalle
autorità portuali e dalle imprese di cui agli articoli 16 e
18. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, un
decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il ministro del lavoro e della previdenza
sociale, dovrà stabilire le norme per il funzionamento della
suddetta agenzia.
I commi 6, 7 ed 8 introdotti dal Senato intervengono per
costruire un raccordo tra la disciplina specifica della legge
n. 84 del 1994 e la regolamentazione generale in materia di
lavoro interinale prevista dalla legge n. 196 del 1997.
Il comma 6 stabilisce che, nei casi in cui l'impresa di
intermediazione o l'agenzia non abbiano personale sufficiente
a far fronte alle richieste, esse possono rivolgersi, quali
imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di
lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196 del 1997.
Il comma 7 stabilisce che le parti sociali, nell'ambito
delle trattative per la stipula del contratto collettivo
nazionale di lavoro, provvedano alla individuazione dei casi
in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può
essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
lettera a) della legge n. 196 del 1997 e delle
qualifiche professionali alle quali si applica il divieto
previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera a) della
citata legge n. 196 del 1997; lo stesso comma stabilisce che
le parti sociali provvedano, altresì, all'individuazione della
percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in
rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice,
dei casi per i quali può essere prevista una proroga dei
contratti di lavoro a tempo determinato, nonché delle modalità
di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti
dall'articolo 4, comma 2, della legge citata.
Ai sensi del comma 8, l'impresa intermediaria e l'agenzia
realizzano iniziative per la formazione dei prestatori di
lavoro temporaneo, finanziate anche con i contributi previsti
dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
Il comma 9 precisa poi che i soggetti abilitati alla
fornitura di lavoro temporaneo non rientrano nel novero delle
imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai
sensi dell'articolo 90 del trattato che istituisce la Comunità
europea.
Il comma 10 stabilisce che le autorità portuali o
marittime debbono adottare regolamenti per controllare le
attività effettuate dalle imprese autorizzate alla fornitura
del lavoro interinale. Tali regolamenti devono prevedere
l'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese
utenti, i criteri per le tariffe, le disposizioni sugli
organici, i piani di formazione professionale, le procedure di
verifica e di controllo ed i criteri per la salvaguardia e la
sicurezza sul lavoro.
Il comma 11 prevede un particolare regime sanzionatorio
per il caso di violazione degli obblighi nascenti
dall'attività autorizzata incentrato, a seconda della gravità,
sulla sospensione o sulla revoca dell'autorizzazione per
l'impresa di intermediazione e per l'agenzia sull'eventuale
sostituzione dell'organo direttivo. Il comma 12 prevede le
sanzioni amministrative in caso di violazione delle
disposizioni
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tariffarie. Le autorità portuali o marittime possono, ai
sensi del comma 11 del nuovo testo, revocare le autorizzazioni
concesse nei casi in cui accertino la violazione degli
obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata. Il
comma 13 prevede l'inserimento, negli atti di autorizzazione e
di concessione, di disposizioni volte a garantire ai
lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative, un trattamento
normativo e retributivo minimo inderogabile.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di
concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, promuove incontri per la stipula tra le
organizzazioni sindacali e le imprese di un contratto
collettivo di lavoro unico nazionale. Per le autorità
portuali, il comma 14 prevede che le stesse esercitino le
competenze attribuite previa deliberazione del comitato
portuale, mentre le autorità marittime hanno l'obbligo di
sentire la commissione consultiva. La regolazione delle
modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento
al lavoro è demandata alle parti sociali. Al comma 2
dell'articolo 3, si prevede l'assunzione, da parte
dell'agenzia incaricata della fornitura di lavoro temporaneo,
dei lavoratori dichiarati in esubero strutturale dalle
autorità portuali. I lavoratori interessati sono individuati
attraverso apposite procedure di consultazione.
Il successivo comma 3 dell'articolo 3 prevede l'estensione
della disciplina e delle procedure della legge n. 223 del 1991
per l'eventuale situazione di crisi o di ristrutturazione
aziendale delle imprese autorizzate allo svolgimento di
operazioni portuali.
Il comma 4 dell'articolo 3 stabilisce i termini per alcuni
adempimenti. L'articolo 4, introdotto dal Senato, predispone
alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 84
del 1994, prevedendo che le designazioni dei componenti del
comitato portuale pervengano al presidente entro due mesi
dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della
scadenza del loro mandato. L'attuale disciplina prevede,
invece, che la designazione sia resa nota al presidente tre
mesi prima della scadenza del mandato.
L'articolo 4 del disegno di legge in esame introduce,
sempre in relazione alla nomina dei componenti del comitato
portuale, una disciplina maggiormente articolata che prevede
che tale nomina spetti, in ogni caso, al nuovo presidente dopo
la sua nomina o il suo rinnovo. Decorso inutilmente il termine
per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è
validamente costituito nella composizione risultante dai
membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già
designati e nominati. I membri nominati e designati nel corso
del quadriennio restano in carica fino al compimento del
quadriennio stesso. L'articolo 5, anch'esso introdotto nel
corso dell'esame presso il Senato, prevede il differimento
fino al 31 luglio 1999 - oltre all'estensione ad ulteriori 700
unità - del termine per la concessione del beneficio di
integrazione salariale previsto dal decreto-legge 30 dicembre
1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 1998, n. 30. Con tale decreto, infatti, è prevista la
concessione del beneficio a favore dei dipendenti delle
autorità portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle
compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del
porto di Genova, ai lavoratori e ai dipendenti delle imprese
autorizzati a compiere le operazioni portuali.
La Commissione, nel corso dell'esame in sede referente,
sulla base di quanto evidenziato dagli stessi relatori e dal
Governo, ha ritenuto opportuno approvare il disegno di legge
nel testo trasmesso dal Senato.
Il disegno di legge è diretto ad adeguare la legislazione
italiana ai principi della normativa e delle decisioni
comunitarie. L'intervento tramite lo strumento legislativo
appare necessario, in quanto è diretto ad incidere sullo
scenario normativo previsto dalla legge n. 84 del 1994,
recante "Riordino della legislazione in materia portuale".
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Nell'ambito del disegno di legge sono previsti adempimenti
regolamentari, in particolare al comma 1, lettera a), ed
al comma 3 dell'articolo 2, per l'individuazione dei criteri
vincolanti in base ai quali le autorità portuali o le autorità
marittime devono regolamentare i servizi portuali ammessi, ed
al capoverso 5 del comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 4 per
l'adozione delle norme per l'istituzione ed il funzionamento
dell'agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo.
La Commissione ha svolto l'istruttoria legislativa
acquisendo elementi utili per l'esame, anzitutto mediante gli
elementi di conoscenza forniti dal ministro dei trasporti e
della navigazione dell'epoca, onorevole Tiziano Treu, e dal
sottosegretario per lo stesso dicastero, senatore Occhipinti,
nel corso dell'esame preliminare, in particolare in merito
alla compatibilità del disegno di legge, nel testo trasmesso
dal Senato, con gli orientamenti comunitari in materia. Nel
corso dell'esame i rappresentanti del Governo hanno fornito
comunicazioni circa i rapporti con gli uffici dell'Unione
europea, fornendo alla Commissione le rassicurazioni
necessarie per rendere il provvedimento, in tutte le sue
parti, coerente con gli indirizzi comunitari, ai fini del
superamento della procedura di infrazione del 21 ottobre 1997.
Gli stessi rapporti il Ministero aveva avuto con il
commissario europeo.
Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole le
Commissioni I, V e XIV. La II Commissione ha espresso parere
favorevole con osservazioni. La VI Commissione ha emesso un
nullaosta. Le Commissioni di merito non hanno ritenuto di
trasfondere nel testo le osservazioni della II Commissione,
valutando congruo il limite minimo edittale della sanzione
amministrativa pecuniaria - fissato in 10 milioni - prevista
per l'inosservanza delle disposizioni tariffarie.
Emerge, oggi, l'esigenza di approvare il provvedimento nel
più breve tempo possibile nel testo trasmesso dal Senato, per
consentire la definitiva conclusione della procedura di
infrazione avviata dalla Commissione europea.
Non meno importante ed urgente, infine, è la necessità di
assicurare finalmente agli imprenditori del settore ed alle
organizzazioni dei lavoratori un quadro giuridico di
riferimento certo per l'ulteriore sviluppo del nostro sistema
portuale.
Le Commissioni non hanno quindi apportato modifiche al
testo nel corso dell'esame in sede referente, ritenendo
opportuno favorire una rapida approvazione di un provvedimento
di estrema rilevanza per il settore portuale ed in grado di
garantire la concorrenzialità degli operatori nazionali
rispetto a quelli degli altri paesi europei, in coerenza con
gli orientamenti comunitari, con il resto della legislazione
nazionale e con lo stesso codice civile in quanto riguarda
alcune questioni.
Le Commissioni auspicano quindi una rapida approvazione
del testo all'esame dell'Assemblea.
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