Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


115132
STA0722-0008
Somm. e Sten. d'Aula n. 722 del 12 maggio 2000 (STA13-722)
(suddiviso in 42 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.2 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.5)
DISCUSSIONE: C6239. ...(Discussione sulle linee generali - A. C. 6239) LAVASS
...DISCUSSIONE: C6239. ...(Discussione sulle linee generali - A. C. 6239)
ANNA MARIA BIRICOTTI, Vicepresidente della IX Commissione.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI PETRINI
ZZSTA ZZRES ZZSTA120500 ZZSTA000512 ZZSTA000500 ZZSTA000000 ZZSTA722 ZZ13 ZZDI ZZLL
    ANNA MARIA BIRICOTTI,  Vicepresidente della IX
  Commissione.  Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
  disegno di legge in discussione punta a modificare la legge 28
  gennaio 1994, n. 84, per pervenire alla formulazione di una
  nuova disciplina del lavoro portuale coerente con la normativa
  e le decisioni comunitarie.
     Il disegno di legge in esame è stato approvato dal Senato
  il 14 luglio 1999 ed è stato presentato dal Governo per
  colmare il vuoto normativo prodotto dalla decisione delle
  Comunità europee del 21 ottobre 1997, che ha dichiarato
  incompatibile con gli articoli 86 e 90, paragrafo 3, del
  Trattato l'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
  relativo alla disciplina della fornitura del lavoro portuale
  temporaneo.  Con tale decisione la Commissione ha imposto allo
  Stato italiano di porre fine all'infrazione.
     Con la decisione successiva della Corte di giustizia delle
  Comunità europee del 12 febbraio 1998, relativa alla
  disciplina dei servizi e delle prestazioni di lavoro nei porti
  italiani, la Corte ha affermato che "gli articoli 86 e 90 del
  Trattato devono essere interpretati nel senso che essi ostano
  ad una disposizione nazionale che riservi ad una compagnia
  portuale il diritto di fornire lavoro temporaneo alle altre
  imprese operanti nel porto in cui essa è stabilita, qualora
  tale compagnia sia essa stessa stata autorizzata
  all'espletamento di operazioni portuali".
     Prendendo le mosse dalle decisioni degli organismi
  comunitari sopra richiamate, il Governo ha ritenuto opportuno
  estendere l'intervento normativo non solo alla riformulazione
  della disciplina del lavoro portuale di cui all'articolo 17
  della legge n. 84 del 1994, ma anche all'articolo 16 della
  stessa legge, relativo alla disciplina delle operazioni
  portuali.
     Sostanzialmente, l'obiettivo del disegno di legge in esame
  è quello di assicurare nell'ambito di ciascun porto, da un
  lato, il massimo di concorrenza tra gli operatori, garantendo
  la libertà di accesso al mercato, e, dall'altro, la
  salvaguardia del lavoro, evitando che, in assenza di una
  precisa disciplina, si vengano a generare forme di concorrenza
  basate sul mercato del lavoro e non sull'efficienza
  imprenditoriale, anche se debbo ricordare che già la legge n.
  84 del 1994 garantiva la concorrenza tra operatori portuali.
  Infatti, è possibile che le imprese  ex  articoli 16 e 18
  autorizzate, strutturandosi, possano svolgere l'intero ciclo
  delle operazioni portuali con personale proprio.
     La relazione al disegno di legge sottolinea infine che il
  testo proposto è stato preventivamente sottoposto agli uffici
  delle Commissioni europee ed è stato considerato conforme alla
  normativa comunitaria.
     Il testo originale del disegno di legge ha subito, nel
  corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, alcune
  modifiche concernenti gli articoli 1, 4 e 5.
     L'articolo 1 introdotto dal Senato reca integrazioni
  all'articolo 14 della legge n. 84, sancendo il carattere di
  interesse generale per la salvaguardia della sicurezza
 
                               Pag. 3
 
  della navigazione e dell'approdo, dei servizi di pilotaggio,
  rimorchio, ormeggio e battellaggio.
     In particolare, per quanto riguarda il pilotaggio, viene
  stabilita la sua obbligatorietà con decreto del ministro dei
  trasporti e della navigazione; diversamente, per gli altri
  servizi tale obbligatorietà è rimessa alla valutazione
  dell'autorità marittima competente.
     L'articolo 2 del disegno di legge corrisponde
  all'originale articolo 1, parzialmente modificato dal Senato,
  e contiene modifiche all'articolo 16 della legge n. 84 in
  materia di operazioni e servizi portuali.  Con tale norma,
  oltre a prevedere una esplicita definizione dei servizi
  portuali, il legislatore intende individuare imprese
  adeguatamente qualificate e strutturate per lo svolgimento
  delle operazioni portuali di imprese ammesse alla fornitura di
  servizi in relazione allo svolgimento di operazioni portuali,
  sempre nel rispetto della normativa che vieta
  l'intermediazione della manodopera.  Tra l'altro, le
  autorizzazioni sono tenute distinte al fine di evitare che tra
  le imprese,  ex  articolo 16, si generi interposizione di
  manodopera.  Distinti sono anche i registri delle
  autorizzazioni alle operazioni portuali e di quelle ai
  servizi.
     Le modifiche introdotte dal Senato prevedono che le
  autorità portuali o marittime incaricate dell'attività di
  vigilanza sulle imprese autorizzate riferiscano periodicamente
  al ministro dei trasporti e della navigazione e che le stesse
  verifichino il possesso, da parte del richiedente, dei
  requisiti previsti dallo stesso comma 4, dell'articolo 16, al
  fine di concedere l'autorizzazione per l'esercizio delle
  operazioni portuali o dei servizi portuali.
     Il disegno di legge prevede altresì un meccanismo di
  silenzio-assenso stabilendo che le autorità portuali o
  marittime si pronuncino entro il termine di novanta giorni
  dalla richiesta, decorsi i quali, in assenza di diniego
  motivato, la richiesta si intende accolta.
     Al comma 2 dell'articolo 2 si prevede infine che le
  autorità portuali o marittime compiano una revisione da
  effettuarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della disciplina prevista dal disegno di legge delle
  autorizzazioni e delle concessioni di cui agli articoli 16 e
  18 della legge n. 84, così da garantire conformità ai
  requisiti previsti dalla legge.
     L'articolo 3, comma 1, sostituisce interamente l'articolo
  17 della legge n. 84, che riguarda la disciplina della
  fornitura del lavoro portuale temporaneo, in modo da adeguarsi
  ai principi comunitari.  La nuova disciplina regola la
  fornitura del lavoro temporaneo alle imprese autorizzate a
  svolgere le operazioni portuali oppure i servizi portuali alle
  imprese concessionarie di aree e banchine al fine di
  provvedere all'esecuzione delle operazioni portuali dei
  servizi portuali autorizzati.  Il comma 1 del nuovo testo
  dell'articolo 17 della legge n. 84 prevede la fornitura di
  lavoro temporaneo e la sua erogazione in deroga all'articolo 1
  della legge n. 1369 del 1960 alle imprese di cui agli articoli
  16 e 18.
     Il comma 2 assoggetta ad autorizzazione delle autorità
  portuali e marittime la fornitura di lavoro temporaneo e
  definisce le caratteristiche dell'impresa fornitrice, la quale
  deve essere esclusivamente volta alla fornitura di lavoro
  temporaneo e non deve esercitare operazioni portuali né
  svolgere attività connesse alla concessione di aree e banchine
  o attività svolte dalle società che derivano dalla
  trasformazione delle compagnie e dei gruppi portuali, in
  riferimento alle società  ex  articoli 21, comma 1,
  lettera  a);  deve essere dotata di adeguato personale e
  di risorse proprie; non deve essere detenuta o controllata da
  una delle imprese indicate al punto 1) e non deve detenere
  partecipazioni in tali imprese, per evitare qualsiasi rischio
  di conflitto di interessi tra l'impresa intermediaria e le
  imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera
  a).  In caso contrario, deve dismettere le attività
  svolte o le partecipazioni detenute e, ai sensi del comma 3,
  l'impresa subentrante è tenuta a corrispondere il valore di
  mercato delle partecipazioni rilevate.
 
                               Pag. 4
 
     Il comma 4 del nuovo testo dell'articolo 17 dispone che
  l'autorità portuale o l'autorità marittima debba individuare
  le procedure idonee a garantire la continuità del rapporto di
  lavoro a favore dei soci e dei dipendenti delle società o
  cooperative per la fornitura dei servizi, nei confronti
  dell'impresa autorizzata.
     Il comma 5 stabilisce che, in assenza di un'impresa
  autorizzata all'erogazione di lavoro portuale e temporaneo, le
  prestazioni lavorative per l'esecuzione di operazioni e
  servizi portuali vengano erogate da un'agenzia, promossa a tal
  fine dalle autorità portuali o, ove non istituita, dalle
  autorità marittime e gestita da un organo direttivo composto
  da rappresentanti delle imprese che svolgono operazioni o
  servizi portuali.
     Per la fornitura del lavoro portuale temporaneo l'agenzia
  assume, sentite le organizzazioni dei lavoratori delle imprese
  di cui al comma 21 dell'articolo, comma 1, lettera  b)
  della legge n. 84 del 1994, sia i lavoratori in esubero dalle
  autorità portuali e dalle imprese di cui agli articoli 16 e
  18.  Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, un
  decreto del ministro dei trasporti e della navigazione, di
  concerto con il ministro del lavoro e della previdenza
  sociale, dovrà stabilire le norme per il funzionamento della
  suddetta agenzia.
     I commi 6, 7 ed 8 introdotti dal Senato intervengono per
  costruire un raccordo tra la disciplina specifica della legge
  n. 84 del 1994 e la regolamentazione generale in materia di
  lavoro interinale prevista dalla legge n. 196 del 1997.
     Il comma 6 stabilisce che, nei casi in cui l'impresa di
  intermediazione o l'agenzia non abbiano personale sufficiente
  a far fronte alle richieste, esse possono rivolgersi, quali
  imprese utilizzatrici, ai soggetti abilitati alla fornitura di
  lavoro temporaneo ai sensi della legge n. 196 del 1997.
     Il comma 7 stabilisce che le parti sociali, nell'ambito
  delle trattative per la stipula del contratto collettivo
  nazionale di lavoro, provvedano alla individuazione dei casi
  in cui il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può
  essere concluso ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della
  lettera  a)  della legge n. 196 del 1997 e delle
  qualifiche professionali alle quali si applica il divieto
  previsto dall'articolo 1, comma 4, lettera  a)  della
  citata legge n. 196 del 1997; lo stesso comma stabilisce che
  le parti sociali provvedano, altresì, all'individuazione della
  percentuale massima dei prestatori di lavoro temporaneo in
  rapporto ai lavoratori occupati nell'impresa utilizzatrice,
  dei casi per i quali può essere prevista una proroga dei
  contratti di lavoro a tempo determinato, nonché delle modalità
  di retribuzione dei trattamenti aziendali previsti
  dall'articolo 4, comma 2, della legge citata.
     Ai sensi del comma 8, l'impresa intermediaria e l'agenzia
  realizzano iniziative per la formazione dei prestatori di
  lavoro temporaneo, finanziate anche con i contributi previsti
  dall'articolo 5 della legge n. 196 del 1997.
     Il comma 9 precisa poi che i soggetti abilitati alla
  fornitura di lavoro temporaneo non rientrano nel novero delle
  imprese incaricate della gestione di servizi di interesse
  economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale ai
  sensi dell'articolo 90 del trattato che istituisce la Comunità
  europea.
     Il comma 10 stabilisce che le autorità portuali o
  marittime debbono adottare regolamenti per controllare le
  attività effettuate dalle imprese autorizzate alla fornitura
  del lavoro interinale.  Tali regolamenti devono prevedere
  l'obbligo di parità di trattamento nei confronti delle imprese
  utenti, i criteri per le tariffe, le disposizioni sugli
  organici, i piani di formazione professionale, le procedure di
  verifica e di controllo ed i criteri per la salvaguardia e la
  sicurezza sul lavoro.
     Il comma 11 prevede un particolare regime sanzionatorio
  per il caso di violazione degli obblighi nascenti
  dall'attività autorizzata incentrato, a seconda della gravità,
  sulla sospensione o sulla revoca dell'autorizzazione per
  l'impresa di intermediazione e per l'agenzia sull'eventuale
  sostituzione dell'organo direttivo.  Il comma 12 prevede le
  sanzioni amministrative in caso di violazione delle
  disposizioni
 
                               Pag. 5
 
  tariffarie.  Le autorità portuali o marittime possono, ai
  sensi del comma 11 del nuovo testo, revocare le autorizzazioni
  concesse nei casi in cui accertino la violazione degli
  obblighi nascenti dall'esercizio dell'attività autorizzata.  Il
  comma 13 prevede l'inserimento, negli atti di autorizzazione e
  di concessione, di disposizioni volte a garantire ai
  lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative, un trattamento
  normativo e retributivo minimo inderogabile.
     Il Ministero dei trasporti e della navigazione, di
  concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza
  sociale, promuove incontri per la stipula tra le
  organizzazioni sindacali e le imprese di un contratto
  collettivo di lavoro unico nazionale.  Per le autorità
  portuali, il comma 14 prevede che le stesse esercitino le
  competenze attribuite previa deliberazione del comitato
  portuale, mentre le autorità marittime hanno l'obbligo di
  sentire la commissione consultiva.  La regolazione delle
  modalità di retribuzione delle giornate di mancato avviamento
  al lavoro è demandata alle parti sociali.  Al comma 2
  dell'articolo 3, si prevede l'assunzione, da parte
  dell'agenzia incaricata della fornitura di lavoro temporaneo,
  dei lavoratori dichiarati in esubero strutturale dalle
  autorità portuali.  I lavoratori interessati sono individuati
  attraverso apposite procedure di consultazione.
     Il successivo comma 3 dell'articolo 3 prevede l'estensione
  della disciplina e delle procedure della legge n. 223 del 1991
  per l'eventuale situazione di crisi o di ristrutturazione
  aziendale delle imprese autorizzate allo svolgimento di
  operazioni portuali.
     Il comma 4 dell'articolo 3 stabilisce i termini per alcuni
  adempimenti.  L'articolo 4, introdotto dal Senato, predispone
  alcune modifiche al comma 2 dell'articolo 9 della legge n. 84
  del 1994, prevedendo che le designazioni dei componenti del
  comitato portuale pervengano al presidente entro due mesi
  dalla richiesta, avanzata dallo stesso due mesi prima della
  scadenza del loro mandato.  L'attuale disciplina prevede,
  invece, che la designazione sia resa nota al presidente tre
  mesi prima della scadenza del mandato.
     L'articolo 4 del disegno di legge in esame introduce,
  sempre in relazione alla nomina dei componenti del comitato
  portuale, una disciplina maggiormente articolata che prevede
  che tale nomina spetti, in ogni caso, al nuovo presidente dopo
  la sua nomina o il suo rinnovo.  Decorso inutilmente il termine
  per l'invio di tutte le designazioni, il comitato portuale è
  validamente costituito nella composizione risultante dai
  membri di diritto e dai membri di nomina del presidente già
  designati e nominati.  I membri nominati e designati nel corso
  del quadriennio restano in carica fino al compimento del
  quadriennio stesso.  L'articolo 5, anch'esso introdotto nel
  corso dell'esame presso il Senato, prevede il differimento
  fino al 31 luglio 1999 - oltre all'estensione ad ulteriori 700
  unità - del termine per la concessione del beneficio di
  integrazione salariale previsto dal decreto-legge 30 dicembre
  1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27
  febbraio 1998, n. 30.  Con tale decreto, infatti, è prevista la
  concessione del beneficio a favore dei dipendenti delle
  autorità portuali, dei lavoratori e dei dipendenti delle
  compagnie e gruppi portuali e della compagnia carenanti del
  porto di Genova, ai lavoratori e ai dipendenti delle imprese
  autorizzati a compiere le operazioni portuali.
     La Commissione, nel corso dell'esame in sede referente,
  sulla base di quanto evidenziato dagli stessi relatori e dal
  Governo, ha ritenuto opportuno approvare il disegno di legge
  nel testo trasmesso dal Senato.
     Il disegno di legge è diretto ad adeguare la legislazione
  italiana ai principi della normativa e delle decisioni
  comunitarie.  L'intervento tramite lo strumento legislativo
  appare necessario, in quanto è diretto ad incidere sullo
  scenario normativo previsto dalla legge n. 84 del 1994,
  recante "Riordino della legislazione in materia portuale".
 
                               Pag. 6
 
     Nell'ambito del disegno di legge sono previsti adempimenti
  regolamentari, in particolare al comma 1, lettera  a),  ed
  al comma 3 dell'articolo 2, per l'individuazione dei criteri
  vincolanti in base ai quali le autorità portuali o le autorità
  marittime devono regolamentare i servizi portuali ammessi, ed
  al capoverso 5 del comma 1 ed al comma 3 dell'articolo 4 per
  l'adozione delle norme per l'istituzione ed il funzionamento
  dell'agenzia per la fornitura di lavoro temporaneo.
     La Commissione ha svolto l'istruttoria legislativa
  acquisendo elementi utili per l'esame, anzitutto mediante gli
  elementi di conoscenza forniti dal ministro dei trasporti e
  della navigazione dell'epoca, onorevole Tiziano Treu, e dal
  sottosegretario per lo stesso dicastero, senatore Occhipinti,
  nel corso dell'esame preliminare, in particolare in merito
  alla compatibilità del disegno di legge, nel testo trasmesso
  dal Senato, con gli orientamenti comunitari in materia.  Nel
  corso dell'esame i rappresentanti del Governo hanno fornito
  comunicazioni circa i rapporti con gli uffici dell'Unione
  europea, fornendo alla Commissione le rassicurazioni
  necessarie per rendere il provvedimento, in tutte le sue
  parti, coerente con gli indirizzi comunitari, ai fini del
  superamento della procedura di infrazione del 21 ottobre 1997.
  Gli stessi rapporti il Ministero aveva avuto con il
  commissario europeo.
     Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole le
  Commissioni I, V e XIV.  La II Commissione ha espresso parere
  favorevole con osservazioni.  La VI Commissione ha emesso un
  nullaosta.  Le Commissioni di merito non hanno ritenuto di
  trasfondere nel testo le osservazioni della II Commissione,
  valutando congruo il limite minimo edittale della sanzione
  amministrativa pecuniaria - fissato in 10 milioni - prevista
  per l'inosservanza delle disposizioni tariffarie.
     Emerge, oggi, l'esigenza di approvare il provvedimento nel
  più breve tempo possibile nel testo trasmesso dal Senato, per
  consentire la definitiva conclusione della procedura di
  infrazione avviata dalla Commissione europea.
     Non meno importante ed urgente, infine, è la necessità di
  assicurare finalmente agli imprenditori del settore ed alle
  organizzazioni dei lavoratori un quadro giuridico di
  riferimento certo per l'ulteriore sviluppo del nostro sistema
  portuale.
     Le Commissioni non hanno quindi apportato modifiche al
  testo nel corso dell'esame in sede referente, ritenendo
  opportuno favorire una rapida approvazione di un provvedimento
  di estrema rilevanza per il settore portuale ed in grado di
  garantire la concorrenzialità degli operatori nazionali
  rispetto a quelli degli altri paesi europei, in coerenza con
  gli orientamenti comunitari, con il resto della legislazione
  nazionale e con lo stesso codice civile in quanto riguarda
  alcune questioni.
     Le Commissioni auspicano quindi una rapida approvazione
  del testo all'esame dell'Assemblea.
 
DATA=000512 FASCID=STA13-722 TIPOSTA=STA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0722 TOTPAG=0032 TOTDOC=0042 NDOC=0008 TIPDOC=O DOCTIT=0005 COMM= DI PAGINIZ=0007 RIGINIZ=021 PAGFIN=0011 RIGFIN=053 UPAG=NO PAGEIN=2 PAGEFIN=6 SORTRES=0005123 SORTDDL= FASCIDC=13STA 00722 SORTNAV=5³005122 00722 200000 ZZSTA722 NDOC0008 TIPDOCO DOCTIT0005 NDOC0005



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